Cancellazione di alcune varieta' di specie di piante ortive dai medesimi registri.(GU n.94 del 23-4-2007)
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede
l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di
varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle
varieta' stesse;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la
citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che
prevedono la suddivisione dei registri di varieta' di specie di
piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;
Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i
registri delle varieta' di specie di piante ortive;
Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte al
registro nazionale le varieta' indicate nel dispositivo;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,
n. 1065, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 17-bis, che
prevede, tra l'altro, che debba essere disposta la cancellazione di
una varieta' dal registro qualora il responsabile della conservazione
in purezza ne faccia richiesta;
Considerato che per le varieta' indicate nel dispositivo sono
state richieste le cancellazioni dai registri nazionali da parte dei
relativi responsabili della conservazione in purezza e che le
varieta' stesse non rivestono particolare interesse in ordine
generale;
Atteso che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della
citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 16 marzo 2007, ha preso
atto delle richieste sopra menzionate;
Decreta:
Art. 1.
A norma dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), del
regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,
n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le varieta' sotto elencate,
iscritte ai registri delle varieta' di specie di piante ortive con i
decreti a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri
medesimi:
----> Vedere Elenco a pag. 51 <----
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 10 aprile 2007
Il direttore generale: La Torre
Avvertenza:
Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo
preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti,
art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla
registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio
del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.