MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 26 febbraio 2007 

Modifica  del  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  25 marzo  2004, concernente il recepimento della direttiva
2003/102/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio del 17 novembre
2003,  relativa alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della
strada, vulnerabili prima ed in caso di urto con un veicolo a motore,
e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio.
(GU n.94 del 23-4-2007)

                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI

  Visto  l'art.  71  del  nuovo  codice  della  strada, approvato con
decreto   legislativo   30 aprile   1992,   n.  285,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992, che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei
trasporti  a  decretare  in materia di norme costruttive e funzionali
dei  veicoli  a  motore  e  dei  loro rimorchi ispirandosi al diritto
comunitario;
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006, n. 181, convertito nella
legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia
di  riordino  delle  attribuzioni  della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 5, con il
quale e' stato istituito il Ministero dei trasporti;
  Visto  il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
29 marzo  1974,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  105  del
23 aprile  1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' dei loro dispositivi
di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
8 maggio  1995,  di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE
che  modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento
delle  legislazioni  degli Stati membri relative all'omologazione dei
veicoli  a  motore  e  dei  loro rimorchi, pubblicato nel supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  148  del  27 giugno 1995, e
successive modificazioni;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
25  marzo  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  120 del
24 maggio  2004,  di  recepimento  della  direttiva  2003/102/CE  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio del 17 novembre 2003, relativa
alla  protezione  dei  pedoni  e  degli  altri  utenti  della  strada
vulnerabili  prima  ed  in caso di urto con un veicolo a motore e che
modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio;
  Vista   la  decisione  della  Commissione  europea  2004/90/CE  del
23 dicembre   2003,   relativa   alle   prescrizioni   tecniche   per
l'applicazione dell'art. 3 della direttiva 2003/102/CE del Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  relativa  alla protezione dei pedoni e di
altri utenti della strada vulnerabili prima e nel caso di un urto con
un   veicolo  a  motore  e  che  modifica  la  direttiva  70/156/CEE,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 31 del
4 febbraio 2004;
  Vista  la  rettifica  della  decisione  della  Commissione  europea
2004/90/CE  del 23 dicembre 2003, relativa alle prescrizioni tecniche
per  l'applicazione  dell'art.  3  della  direttiva  2003/102/CE  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativa  alla protezione dei
pedoni e di altri utenti della strada vulnerabili prima e nel caso di
un  urto  con  un  veicolo  a  motore  e  che  modifica  la direttiva
70/156/CEE,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
n. L 25 del 1° febbraio 2007;
  Considerato  che la decisione della Commissione europea 2004/90/CE,
pubblicata  della  Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 31 del
4 febbraio  2004, e' stata modificata dalla rettifica della decisione
medesima,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n.
L 25 del 1° febbraio 2007;

                             A d o t t a
                        il seguente decreto:

                               Art. 1.

  1.  L'art.  3  del  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti  25 marzo 2004, di recepimento della direttiva 2003/102/CE,
e' sostituito dal seguente:
  «Art.  3. - 1. Fatte salve le disposizioni dell'art. 2, le prove di
cui  all'allegato  I,  punti  3.1  o 3.2, al presente decreto, devono
essere    effettuate   conformemente   alle   prescrizioni   tecniche
specificate  nella  decisione della Commissione europea n. 2004/90/CE
del 23 dicembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea  n. L 31 del 4 febbraio 2004, come modificata dalla rettifica
alla   decisione   medesima,   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea n. L 15 del 1° febbraio 2007.».
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 26 febbraio 2007
                                                 Il Ministro: Bianchi