Iscrizione di talune varieta' di soia nel registro delle varieta' dei prodotti sementieri.(GU n.96 del 26-4-2007)
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i
registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da
fibra;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante:
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della
citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 16 marzo 2007, ha
espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle
varieta' di specie agrarie indicate nel dispositivo;
Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
Decreta:
Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica
8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varieta'
dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile
successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate
varieta' di specie agraria, le cui descrizioni e i risultati delle
prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:
----> Vedere Elenco a pag. 74 <----
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 10 aprile 2007
Il direttore generale: La Torre
Avvertenza:
Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo
preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti,
art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla
registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio
del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.