AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

COMUNICATO

Protocollo   d'intesa   per   la   correzione   di  errore  materiale
all'articolo 53,  comma  3  e  allegato  3  del  CCNL 3 novembre 2005
dell'area della dirigenza medico-veterinaria.
(GU n.98 del 28-4-2007)

    In  data  11 aprile  2007 alle ore 9,00 ha avuto luogo l'incontro
tra   l'Agenzia  per  la  rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche
amministrazioni  (A.Ra.N.)  e  le  Confederazioni e le Organizzazioni
sindacali dell'area dirigenziale IV nelle persone di:
    Per l'ARAN: nella persona dell'Avv. Massimo Massella Ducci Teri -
Presidente - firmato.
    Per   i  rappresentanti  delle  Organizzazioni  e  Confederazioni
sindacali:

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            OO.SS. di categoria             |Confederazioni sindacali
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           CGIL MEDICI (Firmato)            |
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               CGIL (Firmato)               |
---------------------------------------------------------------------
     FED. CISL MEDICI COSIME (Firmato)      |     CISL (Firmato)
---------------------------------------------------------------------
   FED MEDICI ADERENTE ALLA UIL (Firmato)   |
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               UIL (Firmato)                |
---------------------------------------------------------------------
      CIVEMP (SIVEMP SIMET) (Firmato)       |
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  FESMED (ACOI, ANMCO, AOGOI, SUMI, SEDI,   |
          FEMEPA, ANMDO) (Firmato)          |
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    UMSPED (AAROI, AIPAC, SNR) (Firmato)    |   CONFEDIR (Firmato)
---------------------------------------------------------------------
            CIMO ASMD (Firmato)             |
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              COSMED (Firmato)              |ANAAO ASSOMED (Firmato)
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    ANPO (ammessa con riserva) (Firmato)    |

    Al  termine  della  riunione  le  parti  sottoscrivono l'allegato
protocollo:

PROTOCOLLO  D'INTESA  PER LA CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE, ART. 53,
COMMA  3  E  ALLEGATO  3  DEL  CCNL  3 NOVEMBRE  2005 DELL'AREA DELLA
                    DIRIGENZA MEDICO-VETERINARIA.

    Premesso che l'art. 53, comma 3, il capoverso del CCNL 3 novembre
2005  prevede  che  «Agli effetti dell'indennita' premio di servizio,
dell'indennita'   sostitutiva  di  preavviso  e  di  quella  prevista
dall'art.   2122   del   codice   civile   si  considerano  solo  gli
scaglionamenti  maturati alla data di cessazione dal servizio nonche'
la retribuzione di posizione minima contrattuale»;
    Considerato   che   la   «Tabella  per  la  determinazione  della
retribuzione  spettante per particolari istituti» di cui all'allegato
3  del CCNL 3 novembre 2005, in corrispondenza della voce «indennita'
di  mancato  preavviso»  (prima  colonna,  penultima riga) prevede la
corresponsione  della  retribuzione  di posizione variabile aziendale
(colonna contrassegnata con il n. 6);
    Verificato  che tra la disposizione contenuta nel citato art. 53,
comma 3,  il capoverso e la suddetta Tabella di cui all'allegato 3 si
determina    una   situazione   di   incompatibilita'   dovuta   alla
contraddizione  esistente  tra  la clausola e la sua trasposizione in
tabella  poiche'  in  essa,  per mero errore materiale e' stato anche
previsto   il  computo  della  retribuzione  di  posizione  variabile
aziendale nella determinazione dell'indennita' di mancato preavviso;
    Che  la predetta Tabella, per essere coerente con la disposizione
contenuta  nel  citato art. 53, comma 3, II capoverso, deve contenere
la  dicitura  «NO»  nella  colonna  contrassegnata  con  il  n. 6, in
corrispondenza  della  voce  «indennita' di mancato preavviso» (prima
colonna, penultima riga);
    Tenuto  presente  che  l'art. 61, comma 2 del C.C.N.L. 3 novembre
2005  stabilisce  che  «la  correzione di errori materiali avverra' a
cura  dell'Aran  previo  protocollo d'intesa con le OO.SS. firmatarie
del presente contratto»;
    Tutto  quanto  sopra  premesso  le parti concordano la correzione
dell'errore materiale nel testo che segue:
                               Art. 1.
    1.   Sostituire   nella  «Tabella  per  la  determinazione  della
retribuzione  spettante per particolari istituti» di cui all'allegato
3  del CCNL 3 novembre 2005, in corrispondenza della voce «indennita'
di  mancato  preavviso»  (prima  colonna,  penultima riga), l'attuale
dicitura «SI» con la corretta dicitura «NO» nella colonna 6.