MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 marzo 2007 

Individuazione delle modalita' di coordinamento delle attivita' delle
Forze  di  polizia  e  dei Corpi di polizia municipale e provinciale,
allo  scopo  di  prevenire e contrastare gli illeciti penali commessi
nei confronti di animali.
(GU n.104 del 7-5-2007)

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Vista  la  legge  20  luglio  2004,  n.  189, recante «Disposizioni
concernenti  il  divieto di maltrat-tamento degli animali, nonche' di
impiego  degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non
autorizzate»,  ed,  in particolare, l'art. 6, che demanda al Ministro
dell'interno,   sentiti   il  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali   ed  il  Ministro  della  salute,  l'individuazione  delle
modalita'  di  coordinamento  dell'attivita'  della Polizia di Stato,
dell'Arma  dei  carabinieri,  del Corpo della Guardia di finanza, del
Corpo  forestale  dello  Stato  e  dei  Corpi di polizia municipale e
provinciale;
  Visto  l'art.  2,  comma 1,  della  legge 6 febbraio 2004, n. 36, e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  che  attribuisce  al  Corpo
forestale  dello  Stato  specifici  compiti  in materia di vigilanza,
prevenzione   e   repressione  delle  violazioni  compiute  in  danno
dell'ambiente,  con  specifico riferimento alla tutela dei patrimonio
faunistico  (lettera b) e specifici compiti in materia di controllo e
certificazione  del  commercio  internazionale  e della detenzione di
esemplari  di fauna minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della
Convenzione  CITES  sul commercio internazionale delle specie animali
in  via  di estinzione, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n.
874 e della relativa normativa comunitaria (lettera c);
  Visto  l'art.  70  del  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
recante  «Conferimento  di  funzioni  e  compiti amministrativi dello
Stato  alle  regioni  ed  agli  enti locali, in attuazione del capo I
della  legge 15 marzo 1997, n. 59» che, in applicazione del principio
di  sussidiarieta'  sancito  dalla  citata  legge  n. 59 del 1997, ha
disposto,  in materia di protezione della natura e dell'ambiente e di
protezione della fauna e della flora, il conferimento alle regioni ed
agli  enti  locali di tutte le funzioni amministrative, fatti salvi i
compiti  di rilievo nazionale di cui all'art. 69 del medesimo decreto
legislativo;
  Visti  gli articoli 5 e 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65 e l'art.
57 del codice di procedura penale, che attribuiscono al personale dei
Corpi  di  polizia  municipale  e  provinciale  funzioni  di  polizia
giudiziaria  e  funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza nell'ambito
territoriale  dell'ente  di  appartenenza  e nei limiti delle proprie
attribuzioni, con dipendenza funzionale ed operativa dalla competente
autorita'  giudiziaria  o  dalla  competente  autorita'  di  pubblica
sicurezza  nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorita' ed
il sindaco;
  Visto  l'art.  17  della  legge  26 marzo  2001,  n.  128,  recante
«Interventi  legislativi  in  materia  di  tutela della sicurezza dei
cittadini»,    che   ha   previsto   la   partecipazione,   ai   fini
dell'attuazione  di  piani coordinati di controllo del territorio, di
contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale;
  Visto  l'art.  20,  comma 2,  della  legge  1° aprile 1981, n. 121,
recante  il  «Nuovo  ordinamento  dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza»,   in   virtu'   del  quale  alle  riunioni  del  comitato
provinciale  per  l'ordine  e  la  sicurezza pubblica, presieduto dal
prefetto,  intervengono  di  diritto,  tra  gli altri, il sindaco del
comune  capoluogo,  il  presidente  della  provincia ed il comandante
provinciale dei Corpo forestale dello Stato;
  Ravvisata   l'opportunita'   che   venga   valorizzato,   ai   fini
dell'attuazione  della  citata  legge  n.  189 del 2004, lo specifico
patrimonio  di  professionalita'  e di esperienza acquisito dal Corpo
forestale  dello  Stato nel settore della prevenzione e del contrasto
degli  illeciti  in materia ambientale, con particolare riguardo alla
tutela del mondo animale;
  Ritenuto, altresi', di dover privilegiare ai fini del coordinamento
ottimale  delle  attivita'  di  prevenzione  dei reati previsti dalla
legge 20 luglio 2004, n. 189 il ruolo dei Corpi di polizia municipale
e  provinciale,  per  la capillarita' della presenza sul territorio e
per   la   professionalita'  posseduta  dai  medesimi  nelle  materie
ambientali in sede locale;
  Ritenuto,   infine,   di   dover   affidare   ai  prefetti,  previa
consultazione  dei  comitati  provinciali per l'ordine e la sicurezza
pubblica,  le  funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento,  in  ambito
provinciale,  delle  attivita'  svolte  dalle  Forze di polizia dello
Stato  e  dai  Corpi  di polizia municipale e provinciale, al fine di
evitare duplicazioni o sovrapposizioni di interventi;
  Visti   i  pareri  rispettivamente  del  Ministro  delle  politiche
agricole  e  forestali  in data 21 dicembre 2006 e del Ministro della
salute in data 3 gennaio 2007;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  attivita'  di  prevenzione  dei  reati  di  cui  alla legge
20 luglio  2004,  n.  189  sono demandate in via prioritaria al Corpo
forestale  dello  Stato  e,  nell'ambito  territoriale  dell'ente  di
appartenenza  ed  in  quello funzionale dei rispettivi ordinamenti ed
attribuzioni,  ai  Corpi  di  polizia municipale e provinciale, ferme
restando  comunque  le  funzioni  di polizia giudiziaria che la legge
rimette a ciascuna Forza di polizia.
  2.  I  prefetti,  nell'ambito  delle  funzioni  di coordinamento ed
indirizzo  unitario dei piani di controllo del territorio, promuovono
le  necessarie intese con i presidenti delle province e con i sindaci
interessati,  al  fine  di  assicurare  il  coordinato sviluppo delle
attivita' degli organi di cui al comma 1.
  3.   Essi,   inoltre,   anche  previa  consultazione  dei  Comitati
provinciali  per  l'ordine  e  la  sicurezza pubblica, individuano le
modalita'  del  concorso dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di
Stato  nelle  medesime  attivita'  di  prevenzione, in relazione alle
specifiche   attribuzioni   e   competenze   ed   al   patrimonio  di
professionalita'  presente  nelle  due  Forze  di polizia, nonche' le
modalita'  del  concorso  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza con
riguardo  alle  specifiche competenze ad esso demandate in materia di
polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico.
  4.   Dall'attuazione   del  presente  decreto  non  derivano  oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e degli enti locali.
  Le  autorita'  e  gli  organi  citati  nel  presente  decreto  sono
incaricati dell'osservanza di quanto in esso previsto.
    Roma, 23 marzo 2007
                                                   Il Ministro: Amato