PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

DECRETO 7 marzo 2007 

Modalita'  applicative  dell'articolo  1,  comma  11,  della legge 27
dicembre 2006, n. 296, in materia di assegni familiari.
(GU n.105 del 8-5-2007)

             IL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA
                                  e
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
               IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
                                  e
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto l'art. 1, comma 11, lettera a), della legge 27 dicembre 2006,
n.  296  (legge  finanziaria  2007), che ha previsto che i livelli di
reddito e gli importi annuali dell'assegno per i nuclei familiari con
entrambi i genitori o un solo genitore e con almeno un figlio minore,
in  cui  non  siano presenti componenti inabili sono rideterminati, a
decorrere  dal  l° gennaio  2007,  secondo la tabella 1 allegata alla
medesima  legge  n. 296 e che sulla base dei predetti importi annuali
l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  elabora le tabelle
contenenti    gli    importi   mensili,   giornalieri,   settimanali,
quattordicinali e quindicinali della prestazione;
  Visto  l'art.  1,  comma 11,  lettera b),  in  base  alla  quale  a
decorrere  dal 1° gennaio 2007 gli importi degli assegni per tutte le
altre  tipologie di nuclei familiari con figli sono rivalutati del 15
per cento;
  Visto l'art. 1, comma 11, lettera c), della citata legge n. 296 del
2006,  ai  sensi  del  quale i livelli di reddito e gli importi degli
assegni  per  i nuclei con figli di cui alle lettere a) e b), nonche'
quelli   per  i  nuclei  senza  figli  possono  essere  ulteriormente
rimodulati   secondo   criteri   analoghi   a  quelli  indicati  alla
lettera a),   con   decreto   interministeriale  del  Ministro  delle
politiche  per  la  famiglia  e  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale,  di  concerto con il Ministro della solidarieta'
sociale  e  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, anche con
riferimento  alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle
famiglie  risultante  dagli  assegni  per il nucleo familiare e dalle
detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
  Viste  le  tabelle  relative  agli  assegni per il nucleo familiare
elaborate  a  cura  dell'Istituto  nazionale della previdenza sociale
sulla base delle predette disposizioni;
  Rilevato   che   l'effetto  della  rideterminazione  delle  tabelle
comporta una disparita' di trattamento, tale per cui, in relazione ad
alcuni livelli di reddito, il nucleo familiare con componenti inabili
(tabb.  14  e 15) percepisce un assegno inferiore a quello del nucleo
familiare senza componenti inabili (tabb. 11 e 12);
  Considerata   la   necessita'   di  rimuovere  tale  disparita'  di
trattamento;
  Considerato  che  la  ratio sia della normativa dell'assegno per il
nucleo  familiare,  sia  dell'intervento  di  modifica disposto dalla
predetta  legge  n.  296  del  2006 e' ispirata a principi di maggior
tutela  dei  nuclei  familiari  piu' bisognosi di sostegno economico,
quali quelli che includono soggetti inabili;
  Ritenuta  pertanto  la  necessita'  di  chiarire  che, a parita' di
reddito e di composizione numerica, i nuclei familiari con componenti
inabili  devono  beneficiare  di  un importo degli assegni quantomeno
pari  a quello dei nuclei equivalenti senza componenti inabili, salva
la successiva rimodulazione delle tabelle;
  Considerato  che  nell'ambito  degli oneri previsti coerenti con la
programmazione  finanziaria  come derivanti dalle disposizioni di cui
all'art.  1,  comma 11,  della legge n. 296/2007 sono stati computati
trattamenti  per i nuclei con figli, con entrambi i genitori o con un
solo  genitore  e  con almeno un figlio minore, in cui siano presenti
componenti  inabili,  comunque  non  inferiori,  a  parita'  di altre
condizioni, a quelli dei nuclei equivalenti in cui non siano presenti
componenti inabili;
                             Decretano:
  A  decorrere dal 1° gennaio 2007, l'assegno per il nucleo familiare
per  i  nuclei  con  entrambi i genitori o con un solo genitore e con
almeno  un  figlio  minore,  che includono soggetti inabili, non puo'
essere  inferiore, a parita' di reddito e di composizione numerica, a
quello corrisposto agli equivalenti nuclei che non includono soggetti
inabili.

    Roma, 7 marzo 2007

             Il Ministro delle politiche per la famiglia
                                Bindi

                       Il Ministro del lavoro
                     e della previdenza sociale
                               Damiano

               Il Ministro della solidarieta' sociale
                               Ferrero

              Il Ministro dell'economia e delle finanze
                           Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2007
Ministeri   istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
registro n. 4, foglio n. 94