MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 aprile 2007 

Conferma  del  riconoscimento  del  carattere  scientifico alla «Casa
sollievo  della  sofferenza»,  Istituto con personalita' giuridica di
diritto privato, in San Giovanni Rotondo, per la disciplina «Malattie
genetiche ed eredo-familiari».
(GU n.107 del 10-5-2007)

IL  MINISTRO  DELLA  SALUTE  d'intesa con IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                               PUGLIA

  Visto  l'art.  42,  comma 1,  della  legge  16 gennaio  2003, n. 3,
recante  delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo
concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico;
  Visto  il  decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente
il riordino degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
e,  in  particolare,  l'art.  14,  comma 3, recante la disciplina del
procedimento per il riconoscimento;
  Acquisita  l'istanza  del  9 gennaio  2004 da parte dell'I.R.C.C.S.
«Casa  sollievo  della  sofferenza»  con  sede legale in San Giovanni
Rotondo  (Foggia),  per  il  riconoscimento del carattere scientifico
dell'Istituto,    per    la   disciplina   «Malattie   genetiche   ed
eredo-familiari»;
  Vista  la  deliberazione della giunta della regione Puglia 4 agosto
2004,  n. 1193, con la quale e' stata riconosciuta la coerenza con la
programmazione  sanitaria  regionale del riconoscimento del carattere
scientifico presentato dal predetto Istituto;
  Considerato  il protocollo d'intesa tra la Presidenza del Consiglio
dei  Ministri, il Ministero della salute, la regione Puglia e l'IRCCS
«Casa  sollievo  della  sofferenza»,  stipulato  in data 23 settembre
2004;
  Vista  la  relazione  riguardante  la site - visit effettuata dalla
Sottocommissione presso la citata «Casa sollievo della sofferenza» in
data 26 novembre 2004;
  Visto  il  Piano  di  riorganizzazione e ristrutturazione 2005/2007
dell'Istituto, trasmesso in data 14 marzo 2005;
  Accertata  la  sussistenza  dei  requisiti  previsti  dall'art. 13,
comma 3,  lettera  da a)  ad h),  del  decreto legislativo 16 ottobre
2003, n. 288;
  Visto  il  parere  favorevole  della  Conferenza  permanente  per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano espresso nella seduta del 15 febbraio 2007;
  Visto,  altresi',  l'art.  15,  comma 1,  del  decreto  legislativo
16 ottobre  2003,  n.  288,  secondo  cui ogni tre anni le fondazioni
IRCCS,  gli  istituti non trasformati e quelli privati inviano i dati
aggiornati  in  merito  al possesso dei requisiti di cui all'art. 13,
comma 3;
                              Decreta:
  E'  confermato,  per  un  periodo  di  tre  anni, a decorrere dalla
pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale, il
riconoscimento  del  carattere  scientifico alla «Casa sollievo della
sofferenza»,  Istituto con personalita' giuridica di diritto privato,
con  sede  legale in San Giovanni Rotondo (Foggia), per la disciplina
«Malattie Genetiche ed eredo-familiari».

    Roma, 16 aprile 2007


                                             Il Ministro della salute
                                                      Turco


Il presidente della regione Puglia
              Vendola