PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIRETTIVA 20 febbraio 2007 

Interscambio  dei dati tra le pubbliche amministrazioni e pubblicita'
dell'attivita' negoziale. (Direttiva n. 2).
(GU n.111 del 15-5-2007)

                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri - Segretariato generale
                                  Alle  amministrazioni  dello  Stato
                                  anche ad ordinamento autonomo
                                  Al Consiglio di Stato - Ufficio del
                                  segretario generale
                                  Alla  Corte dei conti - Ufficio del
                                  segretario generale
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                  - Ufficio del segretario generale
                                  Alle agenzie
                                  All'ARAN
                                  Alla    Scuola    superiore   della
                                  pubblica amministrazione
                                  Agli  enti  pubblici  non economici
                                  (tramite i Ministeri vigilanti)
                                  Agli  enti pubblici (ex art. 70 del
                                  decreto legislativo n. 165/01)
                                  Agli enti di ricerca
                                  Alle    istituzioni   universitarie
                                  (tramite        il        Ministero
                                  dell'istruzione  dell'universita' e
                                  della ricerca)
                                  Alle     camere    di    commercio,
                                  industria,       agricoltura      e
                                  artigianato
                                  A tutte le regioni
                                  Agli enti locali
                                  Alle aziende del Servizio sanitario
                                  nazionale
                                  Ai nuclei di valutazione
                                  Agli organi di controllo interno
                                  Alle  sezioni regionali della Corte
                                  dei conti
                                      e, p. c.:
                                  Alla   Conferenza   dei  presidenti
                                  delle regioni
                                  All'ANCI
                                  All'UPI
                                  Alla CRUI

1. Premessa.
  Una  visione  integrata  dell'innovazione  non  puo' essere dettata
unicamente dall'applicazione delle tecnologie, ma e' necessario tener
conto   della  semplificazione  dei  processi  amministrativi,  della
sostenibilita'  degli  stessi  e  della necessita' di interazione dei
servizi  tra  le  diverse  amministrazioni che devono operare secondo
standard di qualita' e sicurezza.
  E'   necessaria   una   forte   azione   di  coordinamento  tra  le
amministrazioni  centrali  e  locali  per condividere gli obiettivi e
definire  la programmazione di breve e lungo termine, individuando le
linee   prioritarie   d'intervento,  le  modalita'  d'attuazione,  di
controllo  e  mettendo  a  sistema le diverse esperienze e iniziative
settoriali gia' realizzate. Il suddetto processo deve ottimizzare gli
investimenti  per pervenire contestualmente ad un miglioramento della
qualita' ed al contenimento della spesa pubblica.
  La   principale  esigenza  e'  il  coordinamento  delle  iniziative
settoriali,  di  competenza  delle diverse amministrazioni, per poter
attivare, in tempi brevi ed in modo incrementale, la riorganizzazione
dei   macroprocessi   anche   affiancando  le  amministrazioni  nella
progettazione e attuazione degli interventi.
  Tale  coordinamento  non  puo'  prescindere  dalla regolamentazione
tecnica,  necessaria  ad  omogeneizzare  ed  integrare  le procedure,
attraverso  l'emanazione delle regole tecniche di cui all'art. 71 del
decreto   legislativo   7 marzo   2005   n.  82,  recante  il  codice
dell'amministrazione digitale (di seguito CAD).
  La  metodologia di attuazione del sistema nazionale di e-government
presuppone:
    la condivisione degli obiettivi e delle strategie di intervento;
    il raccordo delle azioni della PA centrale;
    il  coordinamento delle iniziative nazionali e territoriali anche
attraverso  una  migliore  definizione dei contenuti degli accordi di
programma quadro;
    un'attivita'  costante  di  monitoraggio per la valutazione dello
stato  di  attuazione  degli  interventi  definiti nell'ambito di una
strategia condivisa.
  I grandi obiettivi strategici da raggiungere, contenuti nelle linee
strategiche  gia'  diffuse da questo Ministro e consultabili sul sito
http://www.innovazionepa.gov.it,   a   cui   devono   necessariamente
uniformarsi le amministrazioni in indirizzo sono:
    migliorare  l'efficienza interna di ogni singola amministrazione,
perseguendo  un  forte cambiamento organizzativo e gestionale tramite
l'innovazione tecnologica;
    realizzare  la piena cooperazione fra le amministrazioni mediante
la  condivisione  degli  archivi  e delle informazioni, per ridurre i
tempi e semplificare le procedure;
    migliorare  la  trasparenza  e  l'efficienza della spesa pubblica
attraverso  strumenti che consentano un maggior controllo di gestione
e della finanza pubblica;
    sviluppare i servizi on-line e garantire l'accesso in modo veloce
e  sicuro  combattendo  il  divario  digitale,  dovuto  a  condizioni
sociali, fisiche o territoriali;
    misurare   la   qualita'   dei  servizi  offerti  dalla  pubblica
amministrazione  con  criteri  qualitativi  e  quantitativi  anche in
termini  di  bilancio  sociale,  utilizzando  le  tecnologie  per  la
valutazione  sia  all'interno  della  PA che per misurare il grado di
soddisfazione dei cittadini, imprese e altre PA.
2. Profili organizzativi.
  Gli  obiettivi individuati impongono di dare impulso all'attuazione
del  CAD,  che  prevede  l'istituzione, ai sensi dell'art. 17, presso
ogni  amministrazione  centrale, di un unico centro di competenza che
presieda  alle  scelte  organizzative  e  tecnologiche  e che tutti i
centri  di competenza cooperino, in sede di Conferenza permanente per
l'innovazione  tecnologica,  ai sensi dell'art. 18 del CAD al disegno
complessivo e all'individuazione delle priorita'. La Conferenza e' il
punto di raccordo fra le amministrazioni centrali e la Presidenza del
Consiglio.  Le  linee  prioritarie  concordate  dalla Conferenza sono
periodicamente  sottoposte  al  Comitato dei Ministri per la societa'
dell'informazione (CMSI) che decide sulla articolazione temporale dei
finanziamenti necessari.
  Le  azioni  di coordinamento e indirizzo, come gia' precisato nelle
linee   strategiche   adottate  da  questo  Ministro,  richiedono  la
determinazione  di  indicatori  condivisi  per  il monitoraggio delle
iniziative  e per la valutazione degli impatti in termini di costi ed
efficienza sul sistema complessivo.
  I  modelli  di  valutazione  di  ogni  intervento  devono prevedere
criteri  quantitativi  e  qualitativi  valutabili  in ogni fase di un
intervento.  A  tale scopo i centri di competenza, devono assumere un
ruolo chiave per poter garantire continuita' e coerenza all'azione di
monitoraggio.
  I  centri di competenza devono altresi' garantire il rispetto delle
prescrizioni  contenute  nella legge 9 gennaio 2004, n. 4 promuovendo
tutte  le  iniziative  per  assicurare la conformita' delle procedure
elettroniche  delle  amministrazioni  di competenza alle esigenze dei
soggetti disabili.
  I  centri  di competenza espletano i compiti di cui all'art. 17 del
CAD,  condividendo  con  i  dirigenti  delle  singole  strutture,  la
responsabilita' in merito all'effettivo adeguamento alle prescrizioni
espresse nella presente direttiva.
3. Ruolo della presente direttiva.
  La   presente   direttiva   intende   guidare   le  amministrazioni
nell'applicazione  di  alcune tra le piu' innovative disposizioni del
CAD, anche in considerazione della prossimita' dell'entrata in vigore
di talune prescrizioni.
  Sebbene il CAD sia in vigore da tempo, le amministrazioni appaiono,
infatti,  ancora in ritardo nel conformarsi alle prescrizioni dirette
ad   elevare   il   livello   tecnologico  delle  prestazioni  e,  di
conseguenza,  ad  incrementare  l'interazione  con  i  cittadini e le
imprese.   Il   coordinamento   di  governo  unico  dei  Dipartimenti
innovazione  tecnologica  e  della  funzione  pubblica  da  parte del
Ministro   per   le   riforme   e   le   innovazioni  nella  pubblica
amministrazione e' il segno della consapevolezza dell'esistenza di un
inscindibile  rapporto  (biunivoco)  tra  innovazione  tecnologica  e
organizzazione  e  della  convinzione che le nuove tecnologie possano
determinare  un  sostanziale  salto di qualita' solo se utilizzate in
maniera  sinergica  e  secondo  un disegno coerente. L'innovazione di
sistema  e  l'innovazione tecnologica debbono essere considerati come
l'unica  strada  che  possa  condurre  l'amministrazione  ad  offrire
servizi  di  qualita'  ed efficienza nella attuazione delle politiche
pubbliche, riducendo la spesa.
  Lo  sviluppo  dell'azione  dell'amministrazione  mediante strumenti
digitali,  oltre  ad  agevolare  i rapporti con cittadini, puo' anche
migliorare  i  processi  di  valutazione  e monitoraggio dell'operato
delle  strutture.  Solo l'esatta, quanto tempestiva, conoscenza delle
attivita'  delle  amministrazioni,  puo'  consentire  la redazione di
report e l'avvio di processi di correzione, permettendo un tempestivo
circuito  informativo  fra organi di controllo ed organi di indirizzo
politico.
  Conseguentemente   l'effettiva   applicazione   delle  disposizioni
previste  nel  CAD,  attesa l'interconnessione fra l'elevazione delle
performances  delle  pubbliche  amministrazioni  ed  il  ricorso agli
strumenti  tecnologici,  integra  un  parametro  di valutazione della
capacita'  gestionale  della dirigenza pubblica. Appare significativo
che   una   delle  difficolta'  registrate  nella  valutazione  della
dirigenza   pubblica,   sia  stata  proprio  l'intempestivita'  delle
informazioni  inerenti  l'attivita', talche' e' di tutta evidenza che
la  completa digitalizzazione dell'operato delle amministrazioni puo'
agevolare anche gli organismi di controllo e monitoraggio.
  L'adeguamento  delle  amministrazioni  alle prescrizioni di seguito
enunciate,  costituisce una prima tappa nell'integrale attuazione del
CAD.  Appare  tuttavia  indifferibile, in considerazione dei benefici
per l'intero sistema, procedere con immediatezza all'applicazione del
CAD,  nei  limiti  in  cui  cio'  possa essere realizzato senza oneri
aggiuntivi per le amministrazioni.
4. Sostegno all'interoperabilita' di dati tra amministrazioni.
  Le  modifiche  apportate  all'art. 18, comma 2 della legge 7 agosto
1990,  n.  241,  dalla  legge  11 febbraio  2005,  n.  15, in tema di
autocertificazione   impongono   l'adozione   di   nuovi  sistemi  di
consultazione  dei dati posseduti dalle pubbliche amministrazioni. La
nuova   formulazione  della  disposizione  impone  di  richiedere  ai
cittadini  esclusivamente  gli «elementi necessari per la ricerca dei
documenti» ove inerenti «atti, fatti, qualita' e stati soggettivi ...
...  in  possesso  dell'amministrazione  procedente, ovvero detenuti,
istituzionalmente,    da   altre   pubbliche   amministrazioni».   Le
amministrazioni   devono   quindi   predisporre  procedure  idonee  a
consentire il rilascio di provvedimenti anche in assenza di qualsiasi
produzione  documentale  da parte del soggetto istante. Se il ricorso
all'autocertificazione   ovvero  alle  dichiarazioni  sostitutive  ha
consentito, finora, all'amministrazione procedente di confidare sulla
fondatezza  della  situazione  di  fatto e di diritto derivante dalle
dichiarazioni  prodotte dai soggetti istanti, la procedura introdotta
dall'art.  18  della  legge  n.  241  del  1990  impone  la capacita'
dell'amministrazione  di  verificare  direttamente  la sussistenza di
presupposti. Deve quindi apprestarsi un sistema di acquisizione delle
informazioni  e  dei  documenti, non piu' fondato sul controllo della
documentazione  quale  presupposto  per  il rilascio di provvedimenti
abilitanti,  ma  radicato sulla mera consultazione dell'esistenza dei
presupposti di fatto e di diritto, in tempo reale.
  L'obiettivo  da  perseguire e' quindi quello di giungere alla piena
applicazione  dell'art. 18 della legge n. 241 del 1990, predisponendo
meccanismi   che   consentano   alle   amministrazioni  di  accertare
direttamente  la  sussistenza,  in  capo  al  cittadino o all'impresa
richiedente,  delle  condizioni necessarie per esercitare i diritti e
le   facolta'   riconosciute  dall'ordinamento,  attese  altresi'  le
disfunzioni    connesse    ai   controlli   sull'autenticita'   delle
dichiarazioni rese mediante autocertificazione.
  L'avvio  delle  procedure  di approvazione delle regole tecniche di
cui  agli  articoli 59 e 71 del codice dell'amministrazione digitale,
mediante   costituzione  delle  specifiche  commissioni,  esprime  la
volonta'  -  di  questo  Ministro - di voler procedere, quanto prima,
all'attuazione  del  piu'  elevato  sistema di interoperabilita'. Una
volta fissate le norme tecniche, e' necessario che le amministrazioni
adeguino  le  procedure ed i sistemi alle nuove prescrizioni tecniche
ed  agli  standard  in  materia  di  interoperabilita' e di sicurezza
previsti  nell'ambito del Sistema di pubblica connettivita' (SPC), al
fondamentale  scopo  di raggiungere, nel breve periodo, l'effettivo e
generale  interscambio dei dati e dei documenti e, nel medio periodo,
l'integrazione  in  rete dei servizi e delle procedure, anche ove sia
previsto  l'intervento  di  piu'  organi  dello stesso ente o di piu'
enti.
  Nelle  more,  tuttavia,  si  invitano le singole amministrazioni ad
utilizzare    gli    strumenti    convenzionali   di   collaborazione
istituzionale  gia'  offerti  dalla  legislazione  vigente  (art. 58,
comma 2,  del  CAD),  concludendo  protocolli  d'intesa finalizzati a
consentire   la  reciproca  consultazione  dei  dati.  Appare  allora
opportuno   che   le  amministrazioni,  destinatarie  della  presente
direttiva,  comunichino  alla  segreteria della Conferenza permanente
per  l'innovazione  tecnologica le convenzioni gia' attivate, ovvero,
gli ostacoli che si frappongono alla loro adozione.
  La   Segreteria   della  Conferenza  permanente  per  l'innovazione
tecnologica   provvedera'   a  raccogliere  suddetta  documentazione,
offrendo  il  proprio  supporto  per  agevolare  la conclusione delle
convenzioni, mediante l'attivazione di procedure di consultazione. Il
Centro  nazionale  per  l'informatica  nella pubblica amministrazione
(CNIPA)  fornira'  l'assistenza tecnica necessaria per il superamento
degli   ostacoli   tecnologici   che  non  consentano,  in  concreto,
l'interscambio dei dati; si rappresenta che tale ultimo organismo, ai
sensi   dell'art.   58,  u.c.,  del  CAD  «definisce  gli  schemi  di
convenzioni  finalizzati  a  favorire  la fruibilita' informatica dei
dati  tra  le pubbliche amministrazioni e, d'intesa con la Conferenza
unificata  di  cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n.  281,  tra  le amministrazioni centrali medesime e le regioni e le
autonomie locali».
  Il  tutto  anche  al  fine  ultimo di garantire la diffusione delle
nuove   tecnologie   in   maniera   uniforme  nelle  diverse  realta'
territoriali  del  Paese,  in modo da evitare il fenomeno del digital
divide  nel  settore pubblico, prevenendo «il divario tecnologico tra
amministrazioni  di  diversa  dimensione e collocazione territoriale»
(art. 14, comma 3, del CAD).
  Per  quanto  riguarda  i  contenuti  delle stipulande convenzioni o
protocolli  di  intesa,  deve  essere  previsto  che, in ogni caso di
interscambio,  accesso  o  comunicazione dei dati, la titolarita' dei
medesimi  resta in capo all'amministrazione che li detiene per i fini
istituzionali  (art.  58  del CAD) e che questa e' responsabile della
esattezza   (anche   sotto   il  profilo  della  tempestivita'  degli
aggiornamenti),  veridicita' e integrita' delle informazioni cedute o
trasmesse.
  Si  ribadisce  che  le  amministrazioni  hanno l'obbligo di rendere
accessibili  e  fruibili i dati ogni qual volta l'utilizzazione degli
stessi  sia  necessaria  per lo svolgimento dei compiti istituzionali
dell'amministrazione   richiedente,   senza   oneri   a   carico   di
quest'ultima,  salvo i casi di esclusione dall'accesso previsti dalla
legge  in  via  eccezionale e derogatoria rispetto al principio della
accessibilita'  per  fini  istituzionali  (art. 2, comma 6 del CAD ed
art.  24  della  legge  241  del  1990)  e  salvo  il riconoscimento,
all'amministrazione  cedente  dei  soli  costi  di natura eccezionale
eventualmente sostenuti.
  L'interscambio  di  dati  deve  inoltre avvenire nel rispetto delle
disposizioni contenute nel codice dell'amministrazioni digitale e del
decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n.  196  recante il codice in
materia di protezione dei dati personali.
  In   particolare   si   ricorda  che  l'interscambio  o  la  libera
consultabilita'  dei  dati,  lascia  impregiudicata  la  qualita'  di
titolare  del trattamento in capo all'amministrazione depositaria dei
dati  e  presuppone l'intestazione della qualita' di responsabile del
trattamento  in  capo all'amministrazione ammessa alla consultazione,
cosi'  come  sancito  nelle  definizioni  di  cui all'art. 4, comma 1
lettere f)   e g)  del  decreto  legislativo  n.  196  del  2003.  Il
trattamento  dei  dati da parte dei soggetti incaricati deve comunque
avvenire  nel  rispetto dei canoni di proporzionalita', adeguatezza e
pertinenza,   ammettendo   alla   consultazione   solo  il  personale
autorizzato  alla  consultazione.  In  questa prospettiva, si ricorda
altresi'  che  le convenzioni fra amministrazioni devono prevedere un
sistema  di  piena  responsabilizzazione dell'amministrazione ammessa
alla  consultazione  di dati, disciplinando puntualmente le politiche
di  accesso  e  i  livelli  di  autorizzazione  previsti per ciascuna
categoria di personale autorizzata, nonche' i sistemi di tracciamento
degli accessi (log).
5. Il  rilascio  di  atti  in  formato  elettronico  da  parte  delle
amministrazioni  ai  sensi  della legge n. 241 del 1990, in occasione
dell'esercizio del diritto di accesso.
  L'esercizio  del  diritto  di  accesso ai documenti amministrativi,
costituisce,  ai  sensi dell'art. 22, comma 2, della legge n. 241 del
1990,  espressione  di  un  «diritto civile e sociale» dei cittadini,
talche'  tutte  le  pubbliche  amministrazioni  devono  agevolarne la
realizzazione.  L'esercizio  di tale diritto deve tuttavia coniugarsi
con  l'esigenza  di  risparmiare i costi di riproduzione cartacea dei
documenti.  Considerando  che  l'art. 3-bis della stessa legge n. 241
del  1990,  sancisce  che  «le  amministrazioni pubbliche incentivano
l'uso   della  telematica,  nei  rapporti  interni,  tra  le  diverse
amministrazioni e tra queste e i privati» appare opportuno che queste
adottino  misure  regolamentari  ed  organizzative  che consentano il
rilascio di documenti in formato elettronico mediante uso di supporti
informatici.   La   scelta   di   rilasciare   copia   di   documenti
amministrativi   su  supporto  elettronico  non  si  configura  quale
ostacolo  al  pieno  esercizio  della posizione di diritto soggettivo
pubblico funzionalizzato del diritto di accesso.
  Si  invitano  quindi  tutte  le  amministrazioni  in  indirizzo  ad
adottare  i  regolamenti  attuativi della legge n. 241 del 1990, come
modificata  dalla  legge  11 febbraio  2005,  n.  15,  ovvero atti di
organizzazione  inerenti  l'esercizio  del  diritto  di  accesso, con
specifiche prescrizioni in virtu' delle quali, ove per la quantita' o
la  dimensione  dei  documenti  richiesti,  ovvero per la presenza di
altre  ragioni  organizzative  (disfunzioni  nelle strutture deputate
alla   riproduzione  di  documenti,  carenza  di  personale  o  altre
situazioni  similari)  l'amministrazione  si riserva di soddisfare il
diritto  di  accesso  ai  documenti, mediante rilascio delle copie su
supporto   elettronico,   in  formato  non  modificabile,  dietro  il
pagamento degli ordinari costi di ricerca e visura dei documenti e di
rimborso del costo del supporto elettronico.
6. Pubblicita' delle procedure contrattuali delle amministrazioni.
  L'art.  54,  comma 1,  lettera f)  del  codice dell'amministrazione
digitale  impone alle amministrazioni di rendere disponibili sui siti
istituzionali,  tra  l'altro,  «l'elenco  di  tutti i bandi di gara».
Siffatto  adempimento  deve  integrarsi con quanto previsto nell'art.
66,  comma 7  del  decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, secondo
cui  «gli  avvisi  e  i  bandi  sono  altresi'  pubblicati  sul  sito
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui
al  decreto  del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e
sul  sito  informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
  Al  fine  di  incrementare  il  regime  di pubblicita' e conoscenza
dell'azione  delle  amministrazioni,  da  parte  dei cittadini, delle
imprese   e   degli   altri   organismi   pubblici,  si  invitano  le
amministrazioni   destinatarie   ad  ampliare  gli  atti  pubblicati,
rendendo  conoscibili  tutte  le  negoziazioni  relative  a  servizi,
forniture  o  lavori, il cui importo presunto sia superiore ai 20.000
euro,  nonche'  gli esiti delle medesime procedure. Tutta l'attivita'
finalizzata  all'acquisizione  di  beni,  servizi  o realizzazione di
opere,  di importo superiore ai 20.000 euro, deve quindi poter essere
consultabile da chiunque.
  Le  uniche  ipotesi  in cui le amministrazioni possono esimersi dal
pubblicare gli atti inerenti le aggiudicazioni, si rinvengono laddove
siffatto adempimento possa comportare la diffusione di dati sensibili
ovvero  attenga  a  convenzioni  contenenti  informazioni  coperte da
segreto di stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero
contenenti  notizie dalla cui divulgazione possa derivare una lesione
alla sicurezza e alla difesa nazionale.
  Il  dirigente responsabile della struttura committente, e' tenuto a
curare  le  procedure  necessarie  per garantire la pubblicazione sul
sito   istituzionale   dell'amministrazione.   Il  rispetto  di  tale
adempimento integra elemento di valutazione del dirigente.
  La  pubblicazione  on line di provvedimenti o atti amministrativi o
la  loro  comunicazione  con  le  medesime  modalita',  implica anche
l'assunzione  di  una  garanzia  di conformita' (da pubblicizzare sul
sito  istituzionale  in  maniera  adeguata)  delle  informazioni  ivi
contenute,  rispetto  alle  informazioni  contenute nei provvedimenti
originali (cartacei), ai sensi dell'art. 54, comma 4 del CAD.
  Mediante  la  dichiarazione di corrispondenza degli atti pubblicati
nei  siti  istituzionali  all'attivita' amministrativa, gli enti - e,
per  essi,  i  responsabili  dei  contenuti  dei siti (in qualita' di
content  provider)  - si assumono la responsabilita' delle operazioni
di  pubblicazione on line, con le relative conseguenze civili, penali
ed  amministrative,  ad  esempio  in  caso  di  difformita'  rispetto
all'originale (cartaceo o digitale).
  Inoltre, poiche' ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera n) del CAD,
per  dati pubblici si intendono «i dati conoscibili da chiunque» deve
offrirsi  applicazione  a  quanto contenuto nell'art. 54, comma 3 del
CAD,  riguardo  alla  necessaria  gratuita'  della fruizione dei dati
pubblici  contenuti  sui  siti istituzionali e alla non necessita' di
alcuna  autenticazione  per  fruire di tale tipologia di informazioni
(ad accesso libero).
  Per  le  amministrazioni centrali che gia' dispongono di un proprio
sito,  il  termine  per  la  conformazione  dei siti istituzionali e'
quello del 1° gennaio 2008.
  Il  contenuto  dell'art.  54 del CAD deve poi integrarsi con quanto
sancito  nell'art.  1, comma 593 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge  finanziaria  per l'anno 2007) riguardo alla pubblicazione sul
sito   web   della   «retribuzione   dei  dirigenti  delle  pubbliche
amministrazioni  di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo
n.  165  del  2001,  dei  consulenti,  dei membri di commissioni e di
collegi e dei titolari di qualsivoglia incarico», come gia' ricordato
nella direttiva adottata da questo Ministro n. 1 del 2007.
7. L'abilitazione per l'accesso ai servizi.
  L'accesso    ai   servizi   erogati   in   rete   dalle   pubbliche
amministrazioni  appare, allo stato attuale, ancora marginale. L'art.
64  del  CAD  prevede che la carta d'identita' elettronica (CIE) e la
carta  nazionale  dei  servizi  (CNS) costituiscano gli strumenti per
l'accesso  ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni
per i quali sia necessaria l'autenticazione informatica.
  Lo  stesso  art.  64  del  CAD,  tuttavia, prevede che le pubbliche
amministrazioni  consentano «l'accesso ai servizi in rete erogati che
richiedono  l'autenticazione  informatica anche con strumenti diversi
dalla  carta  d'identita'  elettronica  e  dalla  carta nazionale dei
servizi,  purche'  tali strumenti consentano di accertare l'identita'
del soggetto che richiede l'accesso». Conseguentemente si invitano le
amministrazioni  destinatarie della presente direttiva, ad avviare le
procedure   necessarie   per  permettere  l'effettiva  attuazione  di
suddetta  prescrizione.  Allo  stato  attuale,  infatti, la quantita'
delle  procedure  attivabili  mediante  strumento elettronico risulta
ridotta.  Il  citato  art.  64 consente, anche prima dell'attivazione
della  carta  d'identita' elettronica (CIE) e/o della carta nazionale
dei servizi (CNS), di poter avviare procedure amministrative mediante
assegnazione di codici di identificazione, pin o password.
  Si  precisa  che  l'attuazione  del sopracitato art. 64 del CAD non
implica  alcun  costo  aggiuntivo  per le amministrazioni, atteso che
l'aggiornamento  del sistema informatico alle tecnologie CIE/CNS deve
comunque  realizzarsi  entro  il  31 dicembre  2007,  secondo  quanto
disposto  dall'art.  64, comma 3 del CAD. Siffatto aggiornamento deve
pero'  poter consentire, nelle more, l'erogazione di servizi on line,
tramite  autenticazione,  ove necessaria, mediante pin e password. In
tal  modo,  anche  coloro  che non siano gia' in possesso di CIE/CNS,
potranno  accedere  ai servizi erogati on line dalle amministrazioni,
mediante   siffatto   alternativo   sistema   di  autenticazione.  Si
realizzera'  quindi,  solo  in  via  provvisoria, un sistema duale di
interazione tra amministrazione e cittadini, fino a che la diffusione
di  CIE/CNS  e  il  relativo  riconoscimento da parte delle pubbliche
amministrazioni, non sia generalizzato.
  Sono  escluse  dalle  suddetta  prescrizioni,  in  linea con quanto
affermato  nell'art. 64, comma 3 del CAD, le trasmissioni telematiche
gestite  dal  Ministero  dell'economia  e  delle finanze e le Agenzie
fiscali.
  L'adempimento  alle  prescrizioni  fissate  nell'art.  64  del CAD,
integra  elemento  di  valutazione  della  dirigenza.  Il  livello di
interazione  informatica  con  i  cittadini,  ossia  la  quantita' di
procedimenti   attivati,  in  virtu'  di  istanze  prodotte  mediante
strumento  digitale,  costituisce, infatti, un oggettivo parametro di
misurazione delle prestazioni.
8. Interoperabilita'   dei   sistemi   di  gestione  elettronica  dei
documenti delle amministrazioni.
  Per   aumentare   la   trasparenza   dell'azione  amministrativa  e
l'efficienza  interna  delle  amministrazioni,  occorre  rendere piu'
veloce  ed  economico  lo  scambio  di  documenti  tra  le  pubbliche
amministrazioni.  A  tal  fine, i sistemi di gestione informatica dei
flussi   documentali  si  collocano  in  una  dimensione  piu'  ampia
nell'ottica  della  interconnessione  e interoperabilita' dei sistemi
informativi   pubblici.  In  particolare  per  interoperabilita'  dei
sistemi  di  protocollo  informatico  si  intende  la possibilita' di
trattamento   automatico,  da  parte  di  un  sistema  di  protocollo
ricevente,  delle  informazioni trasmesse da un sistema di protocollo
mittente,  allo  scopo  di  automatizzare  altresi' le attivita' ed i
processi  amministrativi  conseguenti  (art. 55, comma 4, del decreto
del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed art. 15
del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, 31 ottobre
2000,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 2000, n.
272).
  Per   realizzare  l'interoperabilita'  dei  sistemi  di  protocollo
informatico   e   gestione   documentale   gestiti   dalle  pubbliche
amministrazioni,  e'  necessario  che  le  amministrazioni,  in primo
luogo,  utilizzino, sin dalla formazione del documento, gli strumenti
elettronici  e  la  firma  digitale  nonche' la trasmissione mediante
posta  elettronica  certificata  secondo le modalita' stabilite dalle
disposizioni  vigenti  (circolare  AIPA del 7 maggio 2001, n. 28). Le
amministrazioni   dovranno,   altresi',   dotarsi   degli   strumenti
tecnologici  necessari per la conservazione dei documenti generati in
formato  digitale  secondo le regole attualmente vigenti (delibera n.
11 Cnipa del 19 febbraio 2004).
    Roma, 20 febbraio 2007

                          Il Ministro per le riforme e le innovazioni
                                nella pubblica amministrazione
                                            Nicolais

Registrata alla Corte dei conti il 10 aprile 2007

Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
registro n. 4, foglio n. 43