PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 27 marzo 2007, n. 5/07 

Rilevazione  dei  dati  riguardanti permessi, aspettative e distacchi
sindacali - aspettative e permessi per funzioni pubbliche, per l'anno
2006.
(GU n.113 del 17-5-2007)
 
 Vigente al: 17-5-2007  
 

                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  - Segretariato generale
                                  - Dipartimento  degli  AA.GG. e del
                                  personale
                                  A tutti i Ministeri
                                  - Gabinetto
                                  - Direzione   gen.   AA.GG.  e  del
                                  personale
                                  Al    Consiglio    di    Stato    -
                                  Segretariato generale
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                  - Segretariato generale
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione Sarda
                                  Al  presidente della commissione di
                                  coordinamento  nella  regione Valle
                                  d'Aosta
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  provincia di Trento
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  provincia di Bolzano
                                  Al  commissario  dello  Stato della
                                  regione Siciliana
                                  Alle agenzie fiscali
                                  Alle istituzioni di alta formazione
                                  e   specializzazione   artistica  e
                                  musicale   (per   il   tramite  del
                                  Ministero dell'istruzione)
                                  Alle amministrazioni dello Stato ad
                                  ordinamento autonomo
                                  Agli enti pubblici non economici
                                  Alle  istituzioni  e  agli  enti di
                                  ricerca e sperimentazione
                                  Alle  universita', alle istituzioni
                                  universitarie,     alle     aziende
                                  ospedaliere universitarie
                                  Alle  regioni  a statuto speciale e
                                  alle  province autonome di Trento e
                                  Bolzano   (per   il   tramite   dei
                                  rappresentanti  e dei commissari di
                                  Governo)

                                   Alle regioni a statuto ordinario
                                  Agli  enti  pubblici  non economici
                                  dipendenti  dalle  regioni  (per il
                                  tramite dei presidenti delle giunte
                                  regionali)
                                  Agli  ex  istituti  autonomi per le
                                  case popolari comunque denominati
                                  Alle province
                                  Ai comuni
                                  Alle comunita' montane
                                  Ai  consorzi,  alle  associazioni e
                                  comprensori  tra comuni, province e
                                  comunita' montane
                                  Alle  aziende  pubbliche di servizi
                                  alla persona (ex IPAB) che svolgono
                                  prevalentemente            funzioni
                                  assistenziali
                                  Alle  universita'  agrarie  e  alle
                                  associazioni   agrarie   dipendenti
                                  dagli enti locali
                                  Alle  camere di commercio industria
                                  artigianato ed agricoltura
                                  Alle autorita' di bacino
                                  Alla   Agenzia   per   la  gestione
                                  dell'albo  dei segretari comunali e
                                  provinciali
                                  Alla    Scuola    superiore   della
                                  pubblica amministrazione locale
                                  Alle     aziende     sanitarie    e
                                  ospedaliere  del Servizio sanitario
                                  nazionale
                                  Agli istituti di ricovero e di cura
                                  a cara ttere scientifico
                                  Agli    istituti    zooprofilattici
                                  sperimentali
                                  All'ospedale  Galliera  di Genova e
                                  all'Ordine Mauriziano di Torino
                                  Alle  ex  istituzioni  pubbliche di
                                  assistenza  e beneficenza (ex IPAB)
                                  che     svolgono    prevalentemente
                                  funzioni sanitarie
                                  Alle   agenzie   regionali  per  la
                                  protezione ambientale
                                  Alle  residenze sanitarie assistite
                                  a prevalenza pubblica
                                  Alla Agenzia per i servizi sanitari
                                  regionali
                                  Al        Consiglio       nazionale
                                  dell'economia e del lavoro
                                  All'ENEA
                                  All'ENAC
                                  All'Unioncamere
                                  All'ASI
                                  Al CNIPA
                                  Alla  agenzia per la rappresentanza
                                  negoziale      delle      pubbliche
                                  amministrazioni (ARAN)
                                    e p.c.
                                  Alla  Presidenza della Repubblica -
                                  Segretariato generale
                                  Ai Prefetti della Repubblica
                                  Alla   conferenza   dei  presidenti
                                  delle   regioni  e  delle  province
                                  autonome di Trento e di Bolzano
                                  Alla   Conferenza   Stato-citta'  e
                                  autonomie locali
                                  All'ANIACAP
                                  All'A.N.C.I.
                                  All'U.P.I.
                                  All'U.N.C.E.M.
                                  All'Unioncamere

  Oggetto:
    art.  50,  commi 3 e 4, dei decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.  Rilevazione  dei  dati  riguardanti  «Permessi,  aspettative  e
distacchi  sindacali - aspettative e permessi per funzioni pubbliche»
per l'anno 2006;
    contratto   collettivo   nazionale   quadro   del  7 agosto  1998
(supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre
1998);
    contratto   collettivo  nazionale  quadro  del  25 novembre  1998
(supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre
1998);
    contratti  collettivi nazionali quadro integrativi del 27 gennaio
1999 (Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1999);
    contratto   collettivo   nazionale   quadro   del  9 agosto  2000
(supplemento   ordinario   alla   Gazzetta   Ufficiale   n.  222  del
22 settembre 2000);
    contratto   collettivo  nazionale  quadro  del  27 febbraio  2001
(Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2001);
    contratto collettivo nazionale quadro del 21 marzo 2001 (Gazzetta
Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2001);
    contratto collettivo nazionale quadro del 3 agosto 2004 (Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2004);
    contratto  collettivo  nazionale quadro del 3 ottobre 2005 per la
modifica  del  CCNQ  del 3 agosto 2004 (Gazzetta Ufficiale n. 238 del
12 ottobre 2005);
    contratto   collettivo   nazionale   quadro  del  3 ottobre  2005
(Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005);
    decreto  del  Presidente  della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164
(supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio
2002);
    decreto  del  Presidente  della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316
(Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 2001);
    decreto  del  Presidente  della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252
(Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2003);
    decreto  del  Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107
(Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2006).
Premessa.
  Le  amministrazioni pubbliche sono tenute, ai sensi della normativa
indicata  in  oggetto,  ad  inviare alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  le informazioni
relative  ai dipendenti che nell'anno 2006 hanno fruito di distacchi,
permessi  cumulati  sotto  forma  di distacco, aspettative e permessi
sindacali, aspettative e permessi per funzioni pubbliche elettive.
  I  dati  riepilogativi desunti dalle comunicazioni effettuate dalle
amministrazioni  pubbliche,  come  da  espressa previsione normativa,
devono  essere  pubblicati, a cura della Presidenza del Consiglio dei
Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica,  in un apposito
allegato   alla   relazione   annuale   sullo  stato  della  pubblica
amministrazione,  da  presentare  al Parlamento ai sensi dell'art. 16
della legge 29 marzo 1983, n. 93.
  Per  le  regioni  a  statuto speciale e per le province autonome di
Trento  e  Bolzano,  la richiesta di invio dei dati trova posto nella
«cornice generale del principio di leale collaborazione».
  Inoltre,  ai  sensi dell'art. 11, comma 7, e dell'art. 14, comma 1,
del  CCNQ  del 7 agosto 1998, e successive modifiche ed integrazioni,
il  Dipartimento  della funzione pubblica utilizzera' i suddetti dati
per  effettuare  la  verifica  del  rispetto dei contingenti, fissati
contrattualmente per ogni confederazione ed organizzazione sindacale,
relativamente  ai  distacchi,  alle aspettative, ai permessi cumulati
sotto  forma  di  distacco, nonche' ai permessi per la partecipazione
alle  riunioni  degli  organismi  direttivi  statutari. Tale verifica
viene  operata  sui dati riguardanti le prerogative citate, trasmessi
dalle sole amministrazioni il cui personale e' incluso nei comparti e
nelle autonome aree di contrattazione della dirigenza, con esclusione
quindi  delle informazioni inviate dalle regioni a statuto speciale e
dalle  province  autonome,  la  cui  acquisizione  riveste  carattere
conoscitivo.
  Dalle  risultanze della predetta azione di verifica, in armonia con
quanto  stabilito  dall'art.  19,  comma 8,  del  menzionato CCNQ del
7 agosto  1998 e successive modifiche e integrazioni, discende, per i
casi  di  superamento  dei contingenti come sopra fissati, l'obbligo,
per  le  confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate, di
restituire   alle   amministrazioni   di  appartenenza  dei  relativi
dirigenti  sindacali  il  corrispettivo  economico per i distacchi, i
permessi cumulati sotto forma di distacco e le ore di permesso fruite
in misura superiore ai richiamati contingenti.
  A tale ultimo proposito, non sfugge certamente alle amministrazioni
interessate  l'importanza,  la  complessita'  e  la  delicatezza  dei
relativi     adempimenti.    Essi    sono,    infatti,    preordinati
all'esplicazione  di  «funzioni  di  poteri di natura accertativa» ai
fini  della  cognizione  di eventuali situazioni pregiudizievoli alle
amministrazioni, in quanto comportanti danni alla finanza pubblica.
  Da qui l'esigenza di una rilevazione puntuale e quanto mai completa
dei  dati,  significando  fin  da  ora  che  il  mancato  invio sara'
considerato  come  il  verificarsi  di  «una  situazione di fatto con
potenzialita'  lesiva  ...  da  segnalare agli uffici del Procuratore
presso   la   sezione   giurisdizionale   della   Corte   dei   conti
territorialmente  competente al fine di eventuali iniziative intese a
coadiuvare l'azione amministrativa rivolta a che la potenzialita' non
si  trasformi  in  evento  lesivo  per  l'erario» (cfr. «Indirizzo di
coordinamento  prot.  I  C/16  del  28 febbraio  1998 del Procuratore
generale presso la Corte dei conti»).
Disposizioni e modalita' operative per l'anno 2006.
  Per poter assolvere ai precisi dettati legislativi e contrattuali e
per  poter disporre in tempo utile dei dati in argomento, si invitano
le  amministrazioni pubbliche in indirizzo ad inviare alla Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento della funzione pubblica
entro  e  non  oltre  il  31 maggio  2007 le informazioni relative al
personale dipendente che nell'anno 2006:
    a) e'  stato  collocato  in  distacco  sindacale  retribuito, con
l'indicazione  del  nome e cognome, del codice fiscale, del livello o
della   qualifica   rivestita,  o  dell'area  o  della  categoria  di
appartenenza,  del  sindacato  richiedente,  del periodo trascorso in
distacco  e  del numero dei giorni utilizzati. I casi di collocamento
in  distacco  sindacale  del  medesimo  dipendente in periodi diversi
dello  stesso  anno vanno segnalati in modo distinto e non cumulativo
precisando,  ogni  volta,  il relativo periodo temporale ed il numero
dei giorni utilizzati.
  E' appena il caso di chiarire che la rilevazione dovra' riguardare:
    i  distacchi  a  tempo  indeterminato,  senza  cioe'  indicazione
preventiva  della durata, con o senza obbligo di attivita' lavorativa
ridotta;
    i distacchi a tempo determinato, cosiddetti distacchi frazionati,
in  relazione  alla durata, da indicarsi preventivamente nella misura
minima  di  3  mesi,  con  o  senza  obbligo  di attivita' lavorativa
ridotta;
    b) ha  fruito  di permessi cumulati sotto forma di distacchi, con
l'indicazione  del  nome e cognome, del codice fiscale, del livello o
della   qualifica   rivestita,  o  dell'area  o  della  categoria  di
appartenenza,  del  sindacato  richiedente,  del periodo trascorso in
permesso  cumulato  sotto  forma  di distacco e del numero dei giorni
utilizzati.  Il  contingente  dei permessi cumulati viene determinato
dai relativi contratti collettivi nazionali quadro.
  Anche  per tali permessi la rilevazione deve avvenire con le stesse
modalita'  sopra specificate per i distacchi (a tempo indeterminato o
determinato, con o senza obbligo di attivita' lavorativa ridotta);
    c) e'  stato  collocato  in aspettativa sindacale non retribuita,
con l'indicazione del nome e cognome, del codice fiscale, del livello
o  della  qualifica  rivestita,  o  dell'area  o  della  categoria di
appartenenza,  del  sindacato  richiedente,  del periodo trascorso in
aspettativa e del numero complessivo dei giorni utilizzati. Anche per
le  aspettative  sindacali  non  retribuite, previste dalla specifica
vigente  disciplina,  la  rilevazione  deve  avvenire  con  le stesse
modalita'   indicate   in   precedenza   per  i  distacchi  (a  tempo
indeterminato  o  determinato,  con  o  senza  obbligo  di  attivita'
lavorativa ridotta);
    d) ha   fruito   di   permessi   sindacali   retribuiti   per  la
partecipazione  alle  riunioni  di organismi direttivi statutari, con
l'indicazione  del  nome e cognome, del codice fiscale, del livello o
della   qualifica   rivestita,  o  dell'area  o  della  categoria  di
appartenenza,  del  sindacato richiedente, della data in cui e' stato
fruito  il  permesso  e del numero delle ore utilizzate (ad eccezione
delle ore fruite per la partecipazione alle assemblee sindacali).
  E'  necessario,  pertanto,  segnalare  ogni  singola  fruizione  di
permesso  avvenuta  nel  corso dell'anno 2006; cio' anche nel caso in
cui si siano verificate, nel corso dell'anno, piu' fruizioni da parte
di  uno  stesso  dirigente  sindacale.  Il  contingente  relativo  ai
suddetti   permessi   viene   determinato  dai  contratti  collettivi
nazionali quadro;
    e) ha  fruito di permessi sindacali retribuiti per l'espletamento
del  mandato,  e,  in particolare, per la partecipazione a trattative
sindacali,   a   convegni   e  congressi  di  natura  sindacale,  con
l'indicazione  del  nome e cognome, del codice fiscale, del livello o
della   qualifica   rivestita,  o  dell'area  o  della  categoria  di
appartenenza,  del  numero delle ore di permesso sindacale fruite (ad
eccezione  delle  ore  fruite  per  la  partecipazione alle assemblee
sindacali),  del  sindacato  o  -  fatta  eccezione  per il personale
dirigenziale  incluso  nelle autonome aree di contrattazione, nonche'
per  quello  delle  Forze  di  Polizia  ad  ordinamento civile, della
carriera  diplomatica  e  prefettizia  -  della  RSU  richiedente.  I
suddetti  permessi, orari e giornalieri, sono quelli il cui monte ore
viene  definito  e  ripartito, tra le organizzazioni sindacali aventi
titolo e tra le RSU, da ogni singola amministrazione;
    f) ha   fruito   di   permessi   sindacali  non  retribuiti,  con
l'indicazione  del  nome e cognome, del codice fiscale, del livello o
della   qualifica   rivestita,  o  dell'area  o  della  categoria  di
appartenenza,  del  numero  complessivo  delle  ore di permesso e del
sindacato o della RSU richiedente;
    g) e'  stato  collocato  in  aspettativa  o permesso per funzioni
pubbliche  elettive, con l'indicazione del nome e cognome, del codice
fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della
categoria  di  appartenenza,  del  numero  complessivo  dei giorni in
aspettativa  o  di ore di permesso e del tipo delle predette funzioni
pubbliche.
Rilevazione e trasmissione dei dati.
  Al   fine  di  rendere  piu'  semplice  e  rapido  il  processo  di
acquisizione  delle informazioni, questa Presidenza del Consiglio dei
Ministri  -  Dipartimento  della funzione pubblica, ha predisposto un
nuovo  programma  informatico  raggiungibile,  come  quello dell'anno
scorso, tramite il sito «www.gedapfunzionepubblica.it».
  Tra  le molteplici funzionalita' approntate per il nuovo programma,
ognuna  delle  quali  trova  una  compiuta  illustrazione  per il suo
utilizzo   all'interno  delle  linee  guida,  merita  di  essere  qui
richiamata   quella   concernente  la  possibilita'  di  inserire  e,
eventualmente,  modificare  on-line  ogni  tipo di istituto, senza la
necessita',  rispetto  al passato, di compiere le numerose operazioni
per  l'impiego  del  «modulo  periferico»  e  per  l'invio  del  file
contenente i dati.
  Con  il  nuovo  sistema,  per  le amministrazioni con articolazioni
periferiche,   e'   possibile,  altresi',  accreditare,  a  cura  del
responsabile   del   procedimento,  «utenti  semplici»,  abilitandoli
all'inserimento diretto dei dati.
  Come di tutta evidenza, le nuove modalita' di immissione renderanno
meno   gravoso  e  piu'  celere  l'adempimento  relativo  ai  dati  a
consuntivo, a partire da quelli relativi all'anno 2006.
  Lo  stesso sistema informatico permette, inoltre, l'inserimento, in
tempo   reale,  di  tutte  le  informazioni  relative  agli  istituti
sindacali e a quelli per funzioni pubbliche elettive, mano a mano che
l'amministrazione   provvede   alla  loro  autorizzazione  nel  corso
dell'anno, esentando cosi' la stessa amministrazione dall'invio della
documentazione cartacea (copia del provvedimento/delibera/determina).
  L'avvio  della fase sperimentale di tale nuova funzionalita' verra'
comunicato tempestivamente alle amministrazioni interessate.
  Per  garantire  una  corretta  trasmissione delle informazioni ogni
amministrazione   e'   tenuta   a  individuare  il  responsabile  del
procedimento,  ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241
e  successive  modifiche  e  integrazioni  e  a comunicare tramite lo
stesso i dati di propria competenza.
  Il  responsabile  del  procedimento  e'  il solo responsabile della
trasmissione dei dati, anche se le informazioni sono raccolte da piu'
soggetti.
  L'accesso  per le operazioni di immissione delle informazioni sara'
possibile   dopo  la  registrazione  da  parte  dell'amministrazione,
mediante  la  compilazione  del modulo presente sullo stesso sito. Le
amministrazioni  che  hanno  gia' provveduto alla registrazione negli
anni passati possono utilizzare, per i dati 2006 e quelli futuri, gli
stessi  «codice  amministrazione»  (ora  «identificativo  utente»)  e
«codice   segreto»   (ora   «password»)   gia'   in   possesso.  Ogni
amministrazione, inoltre, deve indicare il proprio codice fiscale.
  Anche  le  comunicazioni  concernenti i dati negativi devono essere
inviate   unicamente   per  via  telematica,  seguendo  le  opportune
istruzioni presenti sul sito web sopra indicato.
  Si  ribadisce quanto gia' precisato nelle precedenti circolari che,
per esigenze di elaborazione e di gestione uniforme della banca dati,
e'  da  ritenersi  esclusa  ogni  altra  modalita'  per la raccolta e
l'invio dei dati.
  Come  per  il  passato, sara' assicurata, attraverso un servizio di
call  center,  l'assistenza  necessaria per la soluzione di eventuali
problemi  che  si  dovessero  presentare nel corso della rilevazione.
Sullo  stesso  sito  web  dedicato  a Gedap saranno indicati i numeri
telefonici e l'indirizzo di posta elettronica a cui fare riferimento.
  Ferme   restando   le   specifiche   competenze   e   le   connesse
responsabilita'  delle  singole amministrazioni pubbliche, si segnala
all'attenzione   dei  Prefetti  della  Repubblica  la  necessita'  di
svolgere  una  incisiva  attivita'  ed  azione  di coordinamento e di
impulso,  in  modo  che  nell'ambito della provincia di competenza le
amministrazioni  pubbliche  provvedano  ad  inviare i dati secondo le
modalita'   previste   dalla   vigente  normativa  e  dalla  presente
circolare.
    Roma, 27 marzo 2007

                          Il Ministro per le riforme e le innovazioni
                                nella pubblica amministrazione
                                            Nicolais

Registrata alla Corte dei conti il 9 maggio 2007
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
registro n. 5, foglio n. 133