MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 8 maggio 2007 

Diniego    dell'abilitazione   all'«Istituto   di   psicoterapia   ad
orientamento  psicoanalitico»,  ad istituire e ad attivare nella sede
di Mantova un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del
regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.
(GU n.115 del 19-5-2007)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                          per l'universita'

  Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma 5,  che  prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario;
  Vista  l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad
oggetto  «Modificazioni  ed  integrazioni alle ordinanze ministeriali
30 dicembre   1999  e  16 luglio  2004,  recanti  istruzioni  per  la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
  Visto  il  decreto  in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed
integrazioni,  con  il  quale  e'  stata  costituita  la  commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  l'«Istituto  di  psicoterapia  ad
orientamento psicoanalitico» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e
ad  attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Mantova,
via  Vittorino  da  Feltre  n.  3,  per  un numero massimo di allievi
ammissibili  a  ciascun  anno  di corso pari a quindici unita' e, per
l'intero corso, a sessanta unita';
  Visto  in  particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento,
che  dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base
dei  pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e
dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e
il  successivo  comma 7,  che prevede che il provvedimento di diniego
del  riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse
modalita' di cui al richiamato comma 5;
  Considerato  che la competente commissione tecnico-consultiva nella
riunione   del   16 marzo  2007,  ha  espresso  parere  contrario  al
riconoscimento  dell'istituto  richiedente,  rilevando in particolare
che  il  carico  didattico  grava interamente su un numero ridotto di
docenti,   nel   cui   curriculum   mancano   esperienze   didattiche
significative  nell'ambito degli interventi psicoterapeutici, nonche'
attivita'   scientifica  e  pubblicazioni  recenti  e  relative  alla
psicoterapia.  Benche'  il  quadro  di riferimento teorico sia noto e
raccolga  il  consenso della comunita' scientifica, la sua traduzione
in  un'attivita'  didattica  e  formativa  non  sembra  adeguatamente
garantita.
  Ritenuto che per i motivi sopraindicati l'istanza di riconoscimento
del predetto istituto non possa essere accolta;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'istanza di riconoscimento proposta dall'«Istituto di psicoterapia
ad orientamento psicoanalitico» con sede in Mantova, via Vittorino da
Feltre  n.  3,  per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato
con  decreto  11 dicembre 1998, n. 509 e' respinta, visto il motivato
parere contrario della commissione tecnico-consultiva di cui all'art.
3 del predetto provvedimento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 8 maggio 2007
                                         Il direttore generale: Masia