MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 4 aprile 2007 

Riconoscimento,   alla  prof.ssa  Carmelita  Ferreri,  di  titolo  di
formazione,  acquisito  in Paese comunitario, quale titolo abilitante
all'esercizio in Italia della professione di insegnante.
(GU n.116 del 21-5-2007)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici
  Visti  la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992,
n.  91;  il  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto
legislativo  16  aprile 1994, n. 297; il decreto del presidente della
Repubblica  31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale 28 maggio
1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto ministeriale
n.  39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445;  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165; il decreto
interministeriale  4  giugno  2001;  il  decreto del Presidente della
Repubblica  18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il
decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19
febbraio  2004, n. 59; la circolare ministeriale 21 marzo 2005 n. 39;
il  decreto-legge  18  maggio  2006, n. 181 convertito nella legge 17
luglio 2006, n. 233;
  Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato  decreto  legislativo  n.  115, di riconoscimento di titolo di
formazione   professionale  per  l'insegnamento  acquisito  in  Paese
appartenente  alla Comunita' europea dalla persona sotto indicata, la
documentazione  prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente
ai  requisiti  formali  prescritti  dall'art.  10  del citato decreto
legislativo  n.  115/1992,  relativa  al  sotto  indicato  titolo  di
formazione, nonche', la conoscenza della lingua italiana;
  Rilevato  che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio
della  professione  corrispondente  (art.  1, comma 2, citato decreto
legislativo  n.  115/1992)  a  quella  cui  la persona interessata e'
abilitata  nel  Paese  che  ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1,
decreto legislativo n. 115/92);
  Rilevato,  altresi', che l'esercizio della professione in argomento
e'  subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3,
ed  art.  2  decreto  legislativo  n.  115/1992),  al possesso di una
formazione  comprendente  un  ciclo di studi post secondari di durata
minima di tre anni;
  Tenuto  conto  della  valutazione espressa in sede di conferenza di
servizi  nelle  sedute  del  21  e 27 febbraio 2007, indetta ai sensi
dell'art. 12, comma 4, dereto legislativo n. 115/1992;
  Accertato che:
    sussistono  i  presupposti  per  il riconoscimento, atteso che il
titolo    posseduto    dall'interessata   comprova   una   formazione
professionale  che  soddisfa  le  condizioni poste dal citato decreto
legislativo n. 115;
    il   riconoscimento   non   deve   essere  subordinato  a  misure
compensative  in  quanto  la  formazione  attestata  verte su materie
sostanzialmente  non  diverse  da quelle contemplate nella formazione
professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;
    l'esperienza   posseduta   integra   e   completa  la  formazione
professionale;
                              Decreta:
  1. Il seguente titolo di formazione cosi' composto:
    titolo  di  istruzione  superiore:  diploma di laurea in «Lettere
Moderne»  conseguito  il  10  luglio  2002 presso l'Universita' degli
studi di Catania;
    abilitazione    all'insegnamento:    «Certificado    de   Aptitud
Pedago¨gica»  rilasciato  dall'Istituto  di  Scienze  dell'Educazione
dell'Universita'  di Barcellona (Spagna) il 15 maggio 2006, posseduto
dalla  cittadina italiana Carmelita Ferreri nata a Ragusa (Ragusa) il
30  agosto  1975, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo,
n.  115/1992, e' titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della
professione  di  docente  nelle scuole di istruzione secondaria nelle
seguenti classi di concorso:
      43/A  «Italiano,  storia  ed educazione civica, geografia nella
scuola media;
      50/A   «Materie   letterarie   negli   istituti  di  istruzione
secondaria di secondo grado».
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 4 aprile 2007
                                         Il direttore generale: Dutto