PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI

DIRETTIVA 16 febbraio 2007 

Vigilanza   sull'Agenzia  autonoma  per  la  gestione  dell'Albo  dei
segretari comunali e provinciali.
(GU n.124 del 30-5-2007)

     IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE LOCALI
  Visto  l'art.  2,  lettera  f),  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  15 giugno  2006,  che  sottopone  l'Agenzia
autonoma   per   la  gestione  dell'albo  dei  segretari  comunali  e
provinciali di cui all'art. 17, comma 76, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, e la Scuola superiore per la formazione e la specializzazione
dei dirigenti della pubblica amministrazione locale di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  20 ottobre  1998,  n.  396,  alla
vigilanza  del  Ministro  per  gli  affari  regionali  e le autonomie
locali;
  Visti gli articoli 102, 103 e 104 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
  Visto  l'art.  33  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
4 dicembre 1997, n. 465, che, nello stabilire gli ambiti ed i criteri
fondamentali  di  esercizio  della  suddetta  attivita' di vigilanza,
dispone  che l'Autorita' vigilante possa anche richiedere copia delle
deliberazioni  di  prioritaria  importanza  adattate  dai consigli di
amministrazione  dell'Agenzia, nonche' notizie e documentazione sulle
attivita' svolte ed i provvedimenti adottati;
  Ravvisata  l'opportunita' di ridefinire le forme, le modalita' ed i
tempi  del  concreto svolgimento della funzione di vigilanza da parte
del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali;

                              E m a n a
                       la seguente direttiva:

  1. Istruttoria relativa all'attivita' svolta dagli organi ed uffici
dell'Agenzia.
  1.1  Il  Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del
Consiglio   dei   Ministri   -   Ufficio  I,  di  seguito  denominato
«Dipartimento»,  ai  fini  dell'esercizio  dei  compiti  di vigilanza
attribuiti al Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
sull'Agenzia   Autonoma  per  la  gestione  dell'Albo  dei  segretari
comunali  e  provinciali  e  relative  articolazioni territoriali, di
seguito denominata «Agenzia»:
    a) cura  l'esame,  anche  formulando  richieste di chiarimenti ed
elementi   integrativi   di   giudizio,  della  relazione  semestrale
sull'attivita' dell'Agenzia e degli atti fondamentali di cui all'art.
33,  comma 2,  lettera a)  e b),  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica del 4 dicembre 1997, n. 465;
    b) richiede   all'Agenzia,   ove   ne   ravvisi   l'esigenza,  la
trasmissione  degli  altri  atti  e  documenti indicati nell'art. 33,
comma 2,  lettera c),  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
4 dicembre 1997, n. 465;
    c) puo'  altresi'  richiedere  all'Agenzia notizie in ordine allo
stato   degli  adempimenti  dalla  stessa  posti  in  essere  per  il
compimento di atti obbligatori per legge o per regolamento;
    d) esamina  le deliberazioni adottate dal Collegio dei revisori e
richiedendo  allo  stesso  Collegio  relazioni  sull'attivita' svolta
dall'Agenzia  e  pareri  sulla regolarita' contabile dei singoli atti
dalla stessa adottati;
    e) puo'  convocare, periodicamente, apposite riunioni di raccordo
con  gli  organi  dell'Agenzia, per acquisire ogni ulteriore elemento
conoscitivo utile all'esercizio delle funzioni di vigilanza.
  1.2  Gli  atti di cui all'art. 33, comma 2, lettere a), b) e c) del
decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ed i
relativi  chiarimenti,  sono trasmessi al Dipartimento entro quindici
giorni dall'adozione o dalla richiesta.
  1.3  Qualora il Dipartimento, a conclusione dell'istruttoria di cui
ai punti 1.1 e 1.2, ravvisi la sussistenza di violazioni di legge, ne
informa  il  Ministro, che, valutata la gravita' delle illegittimita'
riscontrate,  invita  l'Agenzia a modificare o ad annullare l'atto in
sede  di autotutela. Per l'adempimento di tali richieste e' assegnato
un  congruo  termine,  decorso  il quale il Ministro interviene con i
poteri  sostitutivi  di  cui  all'art.  33,  comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
  1.4  Il  Dipartimento  acquisisce  presso  l'Agenzia  notizie sulle
iniziative  correttive  e  di  adeguamento  dalla  stessa  assunte in
relazione  alle osservazioni ed ai rilievi formulati dalla Sezione di
controllo  della  Corte  dei  conti  in  sede di esame del rendiconto
generale  della gestione deliberato ai sensi dell'art. 31 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  4 dicembre  1997,  n.  465,  e ne
riferisce  al  Ministro ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi
di  cui  all'art.  33,  comma 3,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
  1.5  Al  fine di consentire l'esercizio della facolta' di richiesta
della documentazione di cui alla lettera b) del precedente punto 1.1,
l'Agenzia  trasmette  trimestralmente  al Dipartimento l'elenco degli
atti,  con  l'indicazione  degli  estremi di identificazione e di una
sintetica   descrizione   dell'oggetto   idonea   ad  illustrarne  il
contenuto, che di seguito si indica:
    le deliberazioni del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali
di  amministrazione  e  gli  atti  emanati  dal Direttore generale su
delega   del   Consiglio,   di   carattere   generale,  che  incidano
sull'assetto  dell'organizzazione  dell'Agenzia  o  che rivestano una
particolare rilevanza.
  Il  Dipartimento  puo'  altresi'  richiedere,  qualora  ne  ravvisi
l'esigenza,   ogni  ulteriore  atto  di  cui  all'art.  33,  comma 2,
lettera c),  del  decreto  del Presidente della Repubblica 4 dicembre
1997, n. 465, secondo le modalita' di cui al punto 1.2 della presente
direttiva.
  2. Esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dell'Agenzia.
  2.1  Il  Ministro  esercita  comunque nei confronti dell'Agenzia il
potere sostitutivo a mezzo di commissario ad acta nei seguenti casi:
    a) mancata approvazione nei termini del bilancio di previsione;
    b) mancata   adozione   dei  provvedimenti  di  riequilibrio  del
bilancio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere
un disavanzo;
    c) mancata   adozione,   da   parte   dell'Agenzia,  in  sede  di
autotutela, dei provvedimenti di modifica o di annullamento di propri
atti  per  motivi di legittimita' a seguito delle richieste di cui ai
punti 1.3 e 1.4;
    d) mancata adozione, da parte dell'Agenzia, di atti obbligatori.
  2.2   L'intervento   sostitutivo  e'  disposto  previa  diffida  ed
infruttuoso decorso del termine assegnato per provvedere.
  3. Scioglimento degli organi di amministrazione dell'Agenzia.
  3.1  Nei  casi  di  impossibilita'  di  funzionamento  degli organi
dell'Agenzia, di gravi e reiterate violazioni di legge nell'esercizio
dell'attivita' obbligatoria dell'ente, nonche' di reiterate omissioni
dei provvedimenti necessari ad eliminare una condizione di squilibrio
finanziario,  il  Ministro  dispone, ove occorra, lo scioglimento del
Consiglio   di   amministrazione  e  la  nomina  di  una  commissione
straordinaria  per  la  gestione  dell'ente  fino alla ricostituzione
degli organi ordinari.
  3.2   Analogamente  si  provvede  nei  riguardi  del  Consiglio  di
amministrazione  delle  sezioni  regionali  dell'Agenzia  nel caso di
impossibilita' di funzionamento o di reiterate violazioni di legge.
  3.3  La  commissione straordinaria e' composta di tre membri scelti
tra   persone   munite   di   adeguata  professionalita'  ed  esperte
dell'ordinamento delle autonomie locali.
  3.4  Il  decreto  di  scioglimento del Consiglio di amministrazione
dell'Agenzia  o  di  quelli  delle  sezioni regionali e' adottato dal
Ministro  ed  e' comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri,
alla   Conferenza   Stato-citta'   e  autonomie  locali,  nonche'  ai
presidenti   dell'Associazione   nazionale   dei  comuni  italiani  e
dell'Unione delle province d'Italia.
  4. Istruttoria dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato e degli
atti di sindacato ispettivo parlamentare relativi all'Agenzia.
  4.1.  Il  Dipartimento,  previa  acquisizione  presso l'Agenzia dei
necessari  elementi  documentali  e  di  valutazione  in  fatto ed in
diritto,  istruisce  i  ricorsi straordinari presentati al Presidente
della  Repubblica  avverso  gli atti adottati dagli organi centrali e
periferici  della  medesima  Agenzia,  nonche'  gli atti di sindacato
ispettivo parlamentare aventi ad oggetto l'attivita' dell'Agenzia, ai
fini della formulazione della risposta del Governo.
  5. Istruttoria relativa all'attivita' svolta dagli organi ed uffici
della  Scuola  superiore  per la formazione e la specializzazione dei
dirigenti della pubblica amministrazione locale.
  5.1   Il  Dipartimento,  ai  fini  dell'esercizio  dei  compiti  di
vigilanza  attribuiti  al  Ministro  sulla  Scuola  superiore  per la
formazione   e  la  specializzazione  dei  dirigenti  della  pubblica
amministrazione  locale  e  relative  articolazioni  territoriali, di
seguito denominata «Scuola»:
    a) cura  l'esame,  anche  formulando  richieste di chiarimenti ed
elementi  integrativi  di giudizio, sull'attivita' della Scuola e sui
suoi  atti  fondamentali,  tra  cui, in particolar modo, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 396:
      il  piano  generale  della  formazione  ed  il  relativo  piano
finanziario;
      il   rendiconto   annuale  della  gestione,  comprensivo  della
connessa relazione illustrativa;
      le  convenzioni per l'attivita' didattica deliberate dalla sede
centrale e dalle sedi regionali ed interregionali della Scuola;
    b) puo' richiedere alla Scuola notizie in ordine allo stato degli
adempimenti  dalla  stessa  posti in essere per il compimento di atti
obbligatori per legge o per regolamento;
    c) puo'  convocare, periodicamente, apposite riunioni di raccordo
con  gli  organi  della Scuola, per acquisire ogni ulteriore elemento
conoscitivo utile all'esercizio delle funzioni di vigilanza.
  5.2 Gli atti ed i chiarimenti di cui al punto 5.1 sono trasmessi al
Dipartimento dall'Agenzia entro quindici giorni dall'adozione o dalla
richiesta.
  5.3  Qualora il Dipartimento, a conclusione dell'istruttoria di cui
al  punto  5.1,  ravvisi  la  sussistenza  di violazioni di legge, ne
informa  il  Ministro  che, valutata la gravita' delle illegittimita'
riscontrate,  invita  la Scuola a modificare o ad annullare l'atto in
sede  di autotutela. Per l'adempimento di tali richieste e' assegnato
un  congruo  termine,  decorso  il quale il Ministro interviene con i
poteri  sostitutivi  connessi  alla  funzione  di  vigilanza  ad esso
attribuita   ai  sensi  dell'art.  2,  lettera f),  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006.
    Roma, 16 febbraio 2007
                                             Il Ministro: Lanzillotta

Registrata alla Corte dei conti il 5 aprile 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 3, foglio n. 386