GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 3 maggio 2007 

Misure in materia di propaganda elettorale.
(GU n.130 del 7-6-2007)

           IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

  Nella  riunione  odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente,  del  dott.  Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del
dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del
dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196, recante il
Codice in materia di protezione dei dati personali;
  Considerato  che  nel  mese  di maggio 2007 si terranno le elezioni
dirette dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei
sindaci  e dei consigli comunali, con eventuali turni di ballottaggio
nel mese di giugno 2007;
  Considerato  che  partiti,  movimenti politici, comitati promotori,
sostenitori  e singoli candidati intraprendono numerose iniziative di
selezione   di   candidati  alle  elezioni,  di  comunicazione  e  di
propaganda   elettorale,  e  che  cio'  comporta  l'impiego  di  dati
personali  per l'inoltro di messaggi elettorali e politici al fine di
rappresentare   le  proprie  posizioni  in  relazione  alle  elezioni
amministrative;
  Considerato  che  il  diritto  riconosciuto  a tutti i cittadini di
concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale
(art.  49  Cost.)  deve  essere esercitato nel rispetto dei diritti e
delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' delle persone cui
si  riferiscono  i  dati utilizzati, con particolare riferimento alla
riservatezza,  all'identita'  personale  e al diritto alla protezione
dei dati personali ai sensi dell'art. 2 del Codice;
  Visto  che,  ai  sensi  dell'art. 13, commi 1 e 2, del Codice, se i
dati  sono  raccolti  presso  l'interessato, quest'ultimo deve essere
previamente informato in ordine alle finalita', alle modalita' e alle
altre  caratteristiche  del  trattamento,  salvo che per gli elementi
gia' noti alla persona che fornisce i dati;
  Visto l'art. 13, comma 4, del Codice, ai sensi del quale, se i dati
non sono raccolti presso la persona cui si riferiscono, l'informativa
di  cui  al  comma 1 del medesimo articolo e' fornita all'interessato
all'atto  della  registrazione dei dati o, quando e' prevista la loro
comunicazione, non oltre la prima comunicazione;
  Considerato  che,  ai  sensi dell'art. 13, comma 5, lettera c), del
Codice,  il  Garante  ha il compito di dichiarare se l'adempimento da
parte  di  un  determinato  titolare  del  trattamento all'obbligo di
fornire   l'informativa   comporta   o   meno  un  impiego  di  mezzi
manifestamente  sproporzionato  rispetto  al  diritto  tutelato, e di
prescrivere in tal caso eventuali misure appropriate;
  Visto il provvedimento generale di questa Autorita' del 7 settembre
2005  (pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2005, n.
212;  disponibile  in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1165613), le
cui  prescrizioni  si intendono qui integralmente richiamate e con il
quale  sono  stati  indicati i presupposti e le garanzie in base alle
quali  partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e
singoli  candidati  possono  utilizzare  lecitamente dati personali a
fini di propaganda elettorale;
  Considerato  che  il quadro di garanzie e di adempimenti richiamati
con  il  predetto  provvedimento  del 7 settembre 2005 opera anche in
relazione alle prossime consultazioni elettorali sopraindicate;
  Considerato  che,  con  il richiamato provvedimento, i soggetti che
effettuano     propaganda    elettorale    sono    stati    esonerati
temporaneamente,  a  determinate  condizioni, dall'obbligo di fornire
previamente  l'informativa  ai  soggetti  interessati  al trattamento
(art. 13 del Codice);
  Considerata   la   necessita'   di   esonerare  in  via  temporanea
dall'obbligo dell'informativa di cui all'art. 13 del Codice, partiti,
movimenti   politici,   comitati  promotori,  sostenitori  e  singoli
candidati  che  trattano  dati  personali  per esclusiva finalita' di
selezione  di candidati alle elezioni, di comunicazione politica o di
propaganda,   nel   circoscritto   ambito  temporale  concernente  le
menzionate consultazioni elettorali amministrative;
  Ritenuto   che,   applicando   i   principi  affermati  nel  citato
provvedimento  del  7 settembre  2005  a  proposito  dell'obbligo  di
informativa,  deve  ritenersi proporzionato rispetto ai diritti degli
interessati  esonerare  il soggetto che utilizza i dati per esclusivi
fini  di propaganda elettorale dall'obbligo di fornire l'informativa,
sino   alla   data   del   31 luglio   2007;  cio',  con  riferimento
all'informativa  dovuta  a  persone cui si riferiscono dati personali
estratti  da  fonti  pubbliche  accessibili a chiunque, che non siano
contattate  da  chi  utilizza  i  dati  o  che  ricevano materiale di
propaganda   diverso  da  lettere  articolate  o  messaggi  di  posta
elettronica, che non permetta l'inserimento dell'informativa;
  Ritenuto   che,  decorsa  la  data  del  31 luglio  2007,  partiti,
movimenti   politici,   comitati  promotori,  sostenitori  e  singoli
candidati   possano   continuare  a  trattare  (anche  mediante  mera
conservazione)  i  dati  personali  lecitamente  raccolti  secondo le
modalita'  indicate  nel predetto provvedimento del 7 settembre 2005,
per   esclusive  finalita'  di  selezione  di  candidati,  propaganda
elettorale e di connessa comunicazione politica, solo se informeranno
gli  interessati  entro  il  30 settembre  2007,  nei  modi  previsti
dall'art. 13 del Codice;
  Ritenuto che, nel caso in cui partiti, movimenti politici, comitati
promotori,   sostenitori   e  singoli  candidati  non  informino  gli
interessati  entro il predetto termine del 30 settembre 2007 nei modi
previsti dall'art. 13 del Codice, i dati dovranno essere cancellati o
distrutti;
  Rilevato  che  l'interessato  puo'  esercitare  i  diritti  di  cui
all'art.  7  del  Codice,  con  riferimento  ai quali il titolare del
trattamento e' tenuto a fornire un idoneo riscontro;
  Vista la documentazione in atti;
  Viste  le  osservazioni  formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
  Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
  Tutto cio' premesso, il Garante:
    a)  ai  sensi  dell'art.  154,  comma 1,  lettera c), del Codice,
prescrive  ai  titolari  di  trattamento  interessati  di adottare le
misure necessarie ed opportune individuate nel provvedimento generale
di  questa  autorita'  del 7 settembre 2005 e richiamate nel presente
provvedimento,  al  fine  di  rendere  il  trattamento  conforme alle
disposizioni vigenti;
    b)  ai  sensi  dell'art.  13,  comma 5  del  Codice,  dispone che
partiti,   movimenti  politici,  comitati  promotori,  sostenitori  e
singoli  candidati possano prescindere dal rendere l'informativa agli
interessati,  alle  condizioni  e nei limiti indicati in motivazione,
sino al 31 luglio 2007;
  che  copia  del  presente  provvedimento sia trasmessa al Ministero
della  giustizia  - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua
pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai
sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice.
    Roma, 3 maggio 2007
                            Il presidente
                              Pizzetti

                             Il relatore
                            Chiaravalloti

                       Il segretario generale
                             Buttarelli