MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 10 maggio 2007 

Accreditamento  dell'Ente Facolta' di giurisprudenza dell'Universita'
degli studi di Firenze, in Firenze, tra i soggetti e/o enti abilitati
a  tenere  corsi di formazione previsti dall'articolo 4, comma 3, del
decreto 23 luglio 2004, n. 222.
(GU n.131 del 8-6-2007)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  l'art.  3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004,
n.  222,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 197 del 23 agosto
2004,  nel  quale  si  designa  il Direttore generale della giustizia
civile  quale  responsabile  del  registro degli organismi deputati a
gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
  Visto   il  decreto  dirigenziale  24 luglio  2006,  pubblicato  il
18 agosto  2006,  con  il  quale  sono stati approvati i requisiti di
accreditamento  dei  soggetti  e/o  enti  abilitati a tenere corsi di
formazione  previsti  dall'art.  4, comma 3, del decreto ministeriale
23 luglio 2004, n. 222;
  Vista  l'istanza del 22 febbraio 2007 protocolllo DAG 0036662.E del
19 marzo  2007,  integrata  in  data  3 aprile  2007, con la quale il
preside prof. Michele Papa nato a Roma il 23 luglio 1959, in qualita'
di   legale   rappresentante   della   Facolta'   di   giurisprudenza
dell'Universita'  degli studi di Firenze, con sede legale in Firenze,
via  delle  Pandette  n.  32,  c.f. 01279680480, ha dichiarato che la
facolta'  di  giurisprudenza  e' un Ente giuridico rappresentante una
struttura dell'Ateneo di Firenze e che ai sensi dell'art. 3 e 4 dello
statuto,  emanato  con decreto rettoriale n. 577 del 20 giugno 1995 e
successive   modificazioni,   possiede   una   autonomia   contabile,
amministrativa e di spesa e che le strutture didattiche possono darsi
regolamenti  nel  rispetto delle norme e dei principi dello statuto e
dei regolamenti di Ateneo;
  Considerato  che  ai  sensi  degli articoli 16 e 17 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  162/1982  e  dell'art. 6, legge n.
341/1990,  la  facolta'  puo'  attivare corsi di perfezionamento e di
formazione ed aggiornamento professionale;
  Vista  la  nota  3 aprile  2007  con la quale il prof. Michele Papa
dichiara   che   il   consiglio   di   Facolta'   di   giurisprudenza
dell'Universita'  di  Firenze  con  delibera  del  23 marzo  2007  ha
approvato, tra l'altro, la realizzazione del corso di perfezionamento
in  «la  conciliazione  come  tecnica  di  risoluzione dei conflitti»
corrispondente   ai   requisiti  previsti  dal  decreto  dirigenziale
24 luglio  2006  e  che l'attivita' di formazione a pagamento avviene
nel rispetto del regolamento di Ateneo;
  Atteso   che   i   requisiti   posseduti   dall'Ente  «Facolta'  di
giurisprudenza  dell'Universita'  degli  studi  di Firenze» risultano
conformi  a  quanto  previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006
del responsabile del registro degli organismi di conciliazione;
  Verificato in particolare:
    che  l'istante  dispone  di  una  sede  idonea  allo  svolgimento
dell'attivita'  presso il Polo delle scienze sociali dell'Universita'
degli studi di Firenze, via delle Pandette numeri 32, 35;
    che i formatori nelle persone di:
      prof. Remo Caponi, nato a Cortona (Arezzo) il 9 marzo 1960;
      prof.ssa   Paola  Lucarelli,  nata  a  Matelica  (Macerata)  il
13 luglio 1962;
      prof.ssa  Ilaria  Pagni,  nata  a  Vinci (Firenze) il 25 luglio
1964,
sono  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  per  tenere i corsi di
formazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera a), del citato decreto
ministeriale n. 222/2004;
  Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
  Visti  i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222
e 223 del 23 luglio 2004;
                               Dispone

l'accreditamento     dell'Ente     Facolta'     di     giurisprudenza
dell'Universita'  degli studi di Firenze, con sede legale in Firenze,
via  delle  Pandette n. 32, c.f. 01279680480, tra i soggetti e/o enti
abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3,
del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.
  L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.
  L'ente   o   l'organismo   iscritto   e'   obbligato  a  comunicare
immediatamente  tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati
e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.
  La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comportera'
la revoca dello stesso con effetto immediato.
    Roma, 10 maggio 2007
                                          Il direttore generale: Papa