UNIVERSITA' DELLA CALABRIA IN COSENZA

DECRETO RETTORALE 25 maggio 2007 

Modificazioni allo statuto.
(GU n.141 del 20-6-2007)

                             IL RETTORE
  Vista  la  legge  9 maggio  1989,  n.  168  ed,  in particolare gli
articoli 6 e 16;
  Visto  lo  Statuto  di autonomia dell'Universita' degli studi della
Calabria, emanato con decreto rettorale n. 450 del 28 febbraio 1997 -
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  70  del  25 marzo  1997 e
successive modificazioni;
  Visto  nello  specifico  l'art.  7.5  dello  Statuto riguardante la
procedura per le relative modifiche;
  Viste  le  deliberazioni  assunte, nelle adunanze del 23 febbraio e
del  28 marzo  2007,  dal  Senato  accademico  Integrato  secondo  la
previsione dell'art. 7.5 dello Statuto di autonomia;
  Vista  la  nota  circolare  prot.  n.  622 del 14 febbraio 2005 del
Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'  e  della  ricerca  -
Dipartimento  per l'universita', l'alta formazione artistica musicale
e  coreutica  e  per la ricerca scientifica e tecnologica - Direzione
generale  per  l'Universita'  -  Ufficio  I,  con la quale sono state
impartite   istruzioni  per  la  trasmissione  degli  Statuti  e  dei
Regolamenti   strutturali   di   Ateneo  ai  fini  del  controllo  di
legittimita' e di merito;
  Vista  la  nota del rettore n. 10930 del 5 aprile 2007 con la quale
e'  stato  inoltrato al Ministero dell'universita' e della ricerca il
testo dello Statuto di autonomia, modificato dalle suddette delibere,
per il controllo previsto all'art. 6, comma 9, della legge n. 168/89;
  Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca, prot.
n. 1659 del 18 maggio 2007 con la quale non si evidenziano rilievi in
merito alle modifiche proposte;
                              Decreta:
  Gli  articoli 3.4, 3.10, 3.12, 5.1, 5.2, dello Statuto di autonomia
dell'Universita'  della Calabria, emanato ai sensi dell'art. 16 della
legge 9 maggio 1989, n. 168, sono cosi' modificati:

                             Titolo III
                     STRUTTURE DELL'UNIVERSITA'
                              Art. 3.4
                      Il Consiglio di facolta'

  1.  Il  Consiglio  di facolta' e' composto da tutti i professori di
ruolo,  dai ricercatori, dagli assistenti del ruolo ad esaurimento, e
dai professori incaricati stabilizzati della facolta', nonche' da una
rappresentanza degli studenti.
  Il Regolamento di Ateneo definisce la consistenza e le modalita' di
elezione di questa rappresentanza, che viene rinnovata ogni due anni.
  Per  la  validita'  delle  sedute  del  Consiglio  di  facolta'  e'
richiesta  la partecipazione della meta' piu' uno degli aventi titolo
a  comporre  il  Consiglio di facolta', dopo aver detratto le assenze
giustificate  in  misura  non  superiore  al  30% degli stessi aventi
titolo.
  Il  Consiglio  di facolta' puo' delegare al Consiglio di Presidenza
di   cui  al  successivo  art.  3.5  tutti  i  compiti  di  ordinaria
amministrazione con modalita' previste dal proprio Regolamento.
  2.  Il  Consiglio  di facolta', avvalendosi dei pareri espressi dai
Consigli  dei corsi di studio e, per le parti di loro competenza, dai
Dipartimenti, esercita i seguenti compiti:
    a) provvede   annualmente   alla   destinazione   delle   risorse
finanziarie    comunque   resesi   disponibili   nel   quadro   delle
deliberazioni   assunte   al   riguardo   dagli   Organi  di  governo
dell'Universita';
    b) propone al Senato accademico, sulla base delle proprie risorse
didattiche  e  dei propri programmi di sviluppo, il numero massimo di
studenti da immatricolare annualmente;
    c) propone   modifiche   del   Regolamento   didattico   d'Ateneo
riguardanti l'ordinamento didattico dei corsi di studio;
    d) programma annualmente l'attivita' didattica;
    e) esprime pareri sui regolamenti didattici dei corsi di studio;
    f) procede,  su  parere  dei  Consigli  di  corso  di  studio  i,
all'attivazione  degli  insegnamenti  e  provvede alla loro copertura
previo  parere  di  almeno  uno  dei  Dipartimento  presso  il  quale
afferisce il settore disciplinare interessato, mediante l'affidamento
di  carichi  didattici  o  supplenze, ovvero proponendo la stipula di
contratti  di  diritto  privato  con studiosi o esperti di comprovata
qualificazione, qualora non fosse possibile provvedere in altro modo;
    g) provvede  alla  destinazione  dei  posti  di  professore  e di
ricercatore;
    h) richiede nuovi posti di professore e di ricercatore;
    i) provvede alla chiamata dei professori di ruolo;
    l) delibera l'attivazione di corsi integrativi;
    m) assegna  annualmente  i  compiti  didattici ai professori e ai
ricercatori;
    n) autorizza  i  docenti  alla  fruizione di periodi di esclusiva
attivita' scientifica presso Centri di ricerca nazionale ed estera;
    o) esprime  pareri  per  la  conferma  in  ruolo  di professori e
ricercatori previsti dalla normativa;
    p) approva   la   relazione   annuale   sull'attivita'  didattica
predisposta dal preside;
    q) elabora i piani di sviluppo della facolta';
    r) designa, per quanto di sua competenza, secondo le disposizioni
di  legge  vigenti, i membri delle Commissioni di concorso a posti di
ruolo afferenti alle facolta';
    s) delibera il regolamento di facolta'.
  Per  gli  argomenti  relativi  ai  punti  g,  h,  i, o il Consiglio
delibera  in  composizione  ristretta  alle categorie non inferiori a
quella  relativa  al  posto  richiesto  o  destinato  o  a quella del
chiamato.
  Alle   deliberazioni   relative  al  punto  i  non  partecipano  le
rappresentanze degli studenti.
  Per  le deliberazioni sugli argomenti di cui ai punti g, h, i, o, r
e'  obbligatorio  il  parere  di  almeno  uno  dei  Dipartimenti  cui
afferisce il settore scientifico-disciplinare interessato, secondo le
previsioni di cui al successivo art. 7.4.
  3.  Laddove non siano costituiti i Consigli dei corsi di studio, al
Consiglio  di  facolta'  sono  altresi'  attribuiti  i compiti di cui
all'art. 3.6 del presente Statuto.
  4.  Il Consiglio di facolta' puo' organizzare i propri lavori anche
costituendo Commissioni istruttorie permanenti o temporanee.
  Compiti, attribuzioni, composizione e modalita' di funzionamento di
tali Commissioni sono contenute nel regolamento di facolta'.
  Il  regolamento  di facolta' definisce anche le norme relative alle
articolazioni  della  facolta', le modalita' per lo svolgimento delle
elezioni delle rappresentanze in tali organismi, nonche' tempi e modi
per l'acquisizione di pareri ove essi siano richiesti.
                              Art. 3.10
                           Il Dipartimento
  1.  Il  Dipartimento  e'  la  struttura organizzativa di uno o piu'
settori  di  ricerca  culturalmente  affini o omogenei per fini o per
metodo.
  Esso  promuove  e  coordina  le  attivita'  di ricerca nel rispetto
dell'autonomia di ciascun professore e ricercatore e del loro diritto
di  accedere  direttamente a finanziamenti per la ricerca provenienti
da Enti pubblici o privati.
  Ai Dipartimenti fanno capo i Corsi di dottorato di ricerca.
  Il Dipartimento inoltre:
    concorre  allo  svolgimento delle attivita' didattiche secondo le
indicazioni  e  le richieste provenienti dai Consigli di facolta' dai
Consigli di Corso di corso di studio;
    esprime pareri e proposte in merito alle richieste di nuovi posti
di   professore   e  ricercatore  in  organico  relativi  ai  settori
scientifico-disciplinari di propria competenza;
    esprime  parere,  per  gli  stessi  settori,  sulla  chiamata  di
professori,  sul  conferimento  di  supplenze  e  sulla  stipula  dei
contratti di insegnamento.
  2. Al Dipartimento afferiscono:
    a) i professori di ruolo e fuori ruolo;
    b) i supplenti e gli affidatari di insegnamento;
    c) i professori a contratto;
    d) i ricercatori;
    e) i titolari di assegni di ricerca;
    f) gli iscritti ai dottorati di ricerca;
    g) il personale tecnico-amministrativo operante nella struttura;
    h) gli studenti che ne fanno richiesta.
  3.  Il  Dipartimento  ha autonomia finanziaria, amministrativa e di
spesa e dispone di personale per il proprio funzionamento.
  Tale  decentramento  viene  esercitato  nella  forma  prevista  dal
Regolamento   di  Ateneo  per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita'.
  4.  Il  Dipartimento,  nel  rispetto dei propri fini istituzionali,
puo'    stipulare   contratti   e   convenzioni   con   la   pubblica
amministrazione  e  con  enti  pubblici  e  privati,  e  puo' fornire
prestazioni  a  favore  di  terzi,  secondo le modalita' definite nel
Regolamento generale di Ateneo.
  5. Sono organi del Dipartimento:
    a) il direttore;
    b) la Giunta;
    c) il Consiglio di Dipartimento.
  6.  Il direttore rappresenta il Dipartimento, presiede il Consiglio
e  la  Giunta  e  cura l'attuazione delle rispettive delibere; con la
collaborazione  della  Giunta promuove le attivita' del Dipartimento;
vigila  sull'osservanza nell'ambito dipartimentale delle leggi, dello
Statuto  e  dei  Regolamenti;  tiene  i rapporti con gli altri Organi
dell'Universita';  esercita  tutte le altre attribuzioni derivantigli
dalla normativa in vigore.
  Il   direttore   e'  eletto  tra  i  professori  di  I  fascia  del
Dipartimento  e  non  puo'  essere  eletto  per  piu'  di due mandati
consecutivi.
  In mancanza di professori di I fascia ovvero in caso di impedimento
ritenuto   motivato   dal   Senato   accademico,   la  Direzione  del
Dipartimento  e'  affidata  al  professore di II fascia eletto con le
stesse modalita'.
  Il direttore e' nominato dal rettore.
  La durata del mandato e' di quattro anni accademici.
  L'elezione  avviene  a maggioranza assoluta degli aventi diritto al
voto  nelle  prime  due  votazioni;  in  caso  di mancata elezione si
procede  col  sistema  del  ballottaggio  tra  i  candidati che hanno
ottenuto  il maggior numero di consensi nella seconda votazione ed in
caso di parita' prevale il piu' anziano in ruolo.
  L'elettorato  attivo  e'  costituito  da  tutti  i  componenti  del
Consiglio di Dipartimento.
  Le  modalita'  delle  votazioni  sono  definite  dal Regolamento di
Dipartimento.
  Il  direttore  nomina tra i professori di ruolo facenti parte della
Giunta  un  vice-direttore che lo sostituisce in tutte le funzioni in
caso di impedimento o assenza.
  Il vice-direttore e' nominato con decreto del rettore.
  L'incarico  di  segretario amministrativo ha durata quadriennale ed
e'  attribuito  dal  Consiglio  di  amministrazione  su  proposta del
direttore  di  Dipartimento,  sentita  la  Giunta,  ad un Funzionario
amministrativo in possesso dei requisiti necessari.
  7.  Il  Consiglio e' l'organo di programmazione e di gestione delle
attivita' del Dipartimento.
  Ne  fanno parte i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori,
il  segretario  amministrativo,  quest'ultimo con voto consultivo, le
rappresentanze  del personale tecnico-amministrativo e degli studenti
iscritti   ai   dottorati   di  ricerca  eventualmente  attivati  dal
Dipartimento  e  dei  titolari  di assegni di ricerca. La consistenza
delle  rappresentanze,  le  modalita'  di  elezione delle stesse e di
funzionamento   del   Consiglio  sono  definite  dal  Regolamento  di
Dipartimento.
  Le  modalita'  di  funzionamento  del Consiglio e di elezione delle
rappresentanze sono definite dal Regolamento di Dipartimento.
  Nello   stesso  Regolamento  dovranno  essere  indicati  i  settori
scientifico-disciplinari  di  competenza  del Dipartimento. Il Senato
accademico, su parere del Comitato di coordinamento e programmazione,
decide nei casi eventualmente controversi.
  Il  Consiglio  puo'  delegare  parte  delle  sue  attribuzioni alla
Giunta.
  8.  La  Giunta coadiuva il direttore, dura in carica quattro anni e
la  sua  composizione  ed  il  suo  funzionamento  sono  definite dal
Regolamento di Dipartimento.
  Le  modalita'  di  elezione  e  di  funzionamento della Giunta sono
definite dal regolamento di Dipartimento.
  9.   I  Dipartimenti  attivati  al  momento  dell'approvazione  del
presente Statuto sono indicati nella Tabella E.
  10.  A ciascun professore e ricercatore e' garantita la facolta' di
scegliere il Dipartimento al quale intende afferire.
  Nel  Regolamento  generale di Ateneo sono definiti le procedure, le
condizioni  ed  i  requisiti  necessari  per la costituzione e per la
disattivazione  dei Dipartimenti nonche' le modalita' per l'esercizio
del diritto di opzione da parte di professori e ricercatori.

                             Titolo III
                     STRUTTURE DELL'UNIVERSITA'
                              Art. 3.12
                Scuole superiori e di Alta formazione

  1.  L'Universita'  istituisce Scuole superiori e di Alta formazione
post-laurea incardinate nelle facolta'.
  2.   Le   Scuole   sono   strutture   di   gestione  con  autonomia
amministrativa,  finanziaria e contabile. Alle stesse si applicano le
norme  contenute  nel Regolamento generale di Ateneo, nel Regolamento
didattico  di  Ateneo,  nel  Regolamento  per  l'amministrazione,  la
finanza   e  la  contabilita',  nonche'  in  ogni  altro  regolamento
dell'Universita'  nel quale la Scuola sia annoverata tra le strutture
destinatarie.
  Le  Scuole  superiori  e  di  Alta  formazione  sono indicate nella
Tabella G dello Statuto di autonomia dell'Universita' della Calabria.

                              Titolo V
                       AUTONOMIA ORGANIZZATIVA
                              Art. 5.1
                    Organizzazione amministrativa

  1.  L'Universita'  definisce  nella  sua  autonomia,  la  dotazione
organica   del  personale  tecnico  e  amministrativo  necessario  al
perseguimento   dei   propri  fini  istituzionali,  adattandola  alle
mutevoli  esigenze  di  gestione  e  disponibilita'  di  risorse, nel
rispetto della normativa vigente.
  2.  L'organizzazione  amministrativa dell'Universita', nel rispetto
del  principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo e
funzioni  di  gestione  amministrativa,  finanziaria  e  tecnica,  e'
disciplinata  dalla  legge,  dal  presente  statuto,  dai regolamenti
interni e dai provvedimenti di carattere generale.
  3.  La struttura organizzativa prevede il direttore amministrativo,
i dirigenti ed il personale tecnico e amministrativo.
  4.    L'Universita'    riconosce,    promuove    e   valorizza   la
professionalita' del personale tecnico e amministrativo assicurandone
la    formazione    permanente    nel   rispetto   delle   specifiche
professionalita'.
                              Art. 5.2
                     Il direttore amministrativo
  1.  L'incarico  di direttore amministrativo coincide con il mandato
del  rettore;  viene  attribuito  dal Consiglio di amministrazione su
proposta  del rettore ad un dirigente dell'Universita' oppure, previo
nulla  osta  dell'Amministrazione  di provenienza, ad un dirigente di
altra  Amministrazione  dello  Stato  o anche a persona di comprovate
capacita' manageriali. L'incarico puo' essere rinnovato.
  2.  Il direttore amministrativo svolge i compiti assegnatigli dalla
legge, dai Regolamenti e dal presente Statuto.
  3.   Il   direttore   amministrativo   conferisce   gli   incarichi
dirigenziali.  Allo  stesso  compete  anche  la  eventuale  revoca. I
dirigenti ai quali non sia affidata una specifica responsabilita', su
incarico  del  direttore amministrativo, svolgono funzioni ispettive,
di consulenza, di studio e ricerca od altri incarichi.
  4. In particolare:
    a) cura l'attuazione dei programmi e delle direttive degli Organi
di  governo  dell'Universita',  secondo  le specifiche linee indicate
dagli stessi;
    b) provvede   all'organizzazione   degli  uffici  e  dei  servizi
centrali  amministrativi e tecnici, definendone tra l'altro gli orari
di servizio e di apertura al pubblico;
    c) procede,  in  base ai criteri definiti dagli Organi di governo
dell'Universita',  all'assegnazione,  anche  mediante  mobilita', del
personale agli uffici centrali e alle strutture dell'Ateneo;
    d) nell'ambito della programmazione generale e nel rispetto delle
indicazioni  date  dagli Organi di governo dell'Universita' svolge le
procedure  per  il reclutamento del personale amministrativo, tecnico
ed  ausiliario  e  adotta tutti gli atti di gestione dello stesso che
non   siano   di  competenza  delle  strutture  dotate  di  autonomia
amministrativa     e    contabile,    compresi    quelli    attinenti
all'attribuzione dei trattamenti economici, anche accessori;
    e) indirizza,  coordina,  verifica  e controlla l'attivita' degli
altri  dirigenti; ha poteri sostitutivi nei confronti degli stessi in
caso  di  inerzia  o ritardo ed e' responsabile della loro attivita';
puo'  avocare atti di competenza dei dirigenti per particolari motivi
di necessita' ed urgenza specificamente indicati;
    f) pone  in  essere  gli  atti  di gestione relativi al personale
tecnico e amministrativo dell'Universita';
    g) esercita  l'azione  disciplinare  nei confronti dei dirigenti,
del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dell'Universita';
    h) aggiudica  gli appalti per forniture di beni, servizi e lavori
ad  esclusione di quelli di competenza delle strutture per la ricerca
e per la didattica;
    i) stipula  i  contratti e le convenzioni, ad eccezione di quelli
di competenza del rettore o di altri soggetti;
    l) promuove  e  resiste  alle  liti  correlate  con  gli  atti di
gestione  posti  in  essere  da  lui  stesso e dagli altri dirigenti,
nomina  procuratori  e difensori secondo le indicazioni del Consiglio
di amministrazione, propone eventuali transazioni;
    m) puo'  formulare  proposte al rettore ed agli Organi accademici
in ordine al funzionamento dell'Ateneo;
    n) chiede  pareri  agli  organi  di  altre  amministrazioni anche
internazionali;
    o) fornisce  chiarimenti  agli  organi di controllo sugli atti di
sua competenza;
    p) fornisce consulenze di tipo tecnico-amministrativo agli Organi
di governo dell'Universita'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Ateneo.
    Arcavata di Rende, 25 maggio 2007
                                                  Il rettore: Latorre