MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 6 giugno 2007 

Riconoscimento,  al sig. Gonzalez Bernal Enrique, di titolo di studio
estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della
professione di psicologo.
(GU n.146 del 26-6-2007)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista   l'istanza  del  sig.  Gonzalez  Bernal  Enrique,  cittadino
spagnolo  nato  a Burgos il 12 settembre 1980, diretta a ottenere, ai
sensi  dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto  legislativo,  il
riconoscimento   del   titolo   spagnolo   di  «Psicologo»,  ai  fini
dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «Psicologo»;
  Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
«Licenciado   en  Psicologia»  conseguito  presso  1'«Universidad  de
Salamanca» in data 4 settembre 2006;
  Considerato  inoltre  che  il  richiedente  e' iscritto al «Colegio
Oficial de Psicologos» dal 10 ottobre 2006;
  Preso  atto della documentazione attestante attivita' professionale
in atti allegata;
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella
seduta del 9 marzo 2007;
  Preso  atto  del  conforme  parere  in  atti del rappresentante del
Consiglio nazionale di categoria;
  Considerato  che  il  richiedente  ha  una formazione professionale
completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della  professione di
«psicologa»  -  sez.  A  - per cui non appare necessario applicare le
misure compensative;
                              Decreta:
  Al  sig.  Gonzalez Bernal Enrique, cittadino spagnolo nato a Burgos
il  12 settembre 1980, e' riconosciuto il titolo professionale di cui
in  premessa  quale  titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  dei
«Psicologi» - sez. A - e l'esercizio della professione in Italia.
    Roma, 6 giugno 2007
                                          Il direttore generale: Papa