DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 giugno 2007 

Differimento,  per  l'anno  2007,  dei  termini  di effettuazione dei
versamenti  dovuti dai soggetti cui si applicano gli studi di settore
in vigore per l'anno 2006.
(GU n.154 del 5-7-2007)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  il  decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 241, concernente
norme  di  semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta sul valore aggiunto,
nonche'   di   modernizzazione   del   sistema   di   gestione  delle
dichiarazioni  e,  in  particolare,  l'art. 12, comma 5, del predetto
decreto il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  possono  essere  modificati  i termini riguardanti gli
adempimenti  dei  contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti
in base allo stesso decreto;
  Visto  il  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, recante l'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visto  il  decreto  legislativo  15 dicembre  1997, n. 446, recante
l'istituzione  e la disciplina dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive (IRAP);
  Visto  l'art.  18  del decreto 9 luglio 1997, n. 241, riguardante i
termini di versamento;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, con il quale e' stato approvato il regolamento recante modalita'
per  la  presentazione  delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi,   all'imposta   regionale   sulle   attivita'  produttive  e
all'imposta sul valore aggiunto;
  Visto  il  provvedimento  del  direttore dell'Agenzia delle entrate
20 giugno  2002  di  adozione  dell'F24  come unico modello utile per
eseguire i versamenti unitari con compensazione previsti dal predetto
decreto n. 241 del 1997;
  Visto  l'art.  17  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
7 dicembre 2001, n. 435, concernente la razionalizzazione dei termini
di versamento;
  Visto  l'art.  62-bis  del  decreto  legge  30 agosto 1993, n. 331,
convertito  con  modificazioni  dalla  legge 29 ottobre 1993, n. 427,
concernente gli studi di settore;
  Visti  i  decreti del Ministero dell'economia e delle finanze con i
quali sono stati approvati gli studi di settore relativi ad attivita'
economiche  nel  settore  delle attivita' professionali, dei servizi,
del commercio e delle manifatture;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con
l'unita  delega  di  funzioni,  registrato  alla  Corte  dei conti il
13 giugno  2006  -  Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio
dei   Ministri,   registro   n.   7,   foglio   n.  397,  concernente
l'attribuzione  all'on.  prof.  Vincenzo  Visco  del  titolo  di Vice
Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
  Considerata  l'opportunita'  di  differire  i termini di versamento
delle  imposte  risultanti  dalle  dichiarazioni presentate nell'anno
2007;
  Sulla proposta del Vice Ministro dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:

                             Articolo 1.

     Termini per l'effettuazione dei versamenti per l'anno 2007

  1.   I   contribuenti   tenuti   ai   versamenti  risultanti  dalla
dichiarazione   unificata   annuale  entro  il  18 giugno  2007,  che
esercitano attivita' economiche per le quali sono stati elaborati gli
studi  di  settore di cui all'art. 62-bis del decreto legge 30 agosto
1993,  n.  331  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993,  n.  427,  e  che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non
superiore  al  limite  stabilito  per  ciascun  studio di settore dal
relativo  decreto  di approvazione del Ministro dell'economia e delle
finanze, effettuano i predetti versamenti:
    a) entro il 9 luglio 2007, senza alcuna maggiorazione;
    b) dal  10 luglio 2007 all'8 agosto 2007, maggiorando le somme da
versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti
che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, a societa',
associazioni e imprese con i requisiti indicati nel predetto comma.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 14 giugno 2007
                                                 Il Presidente: Prodi
Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2007
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
registro n. 8, foglio n. 76