MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 26 giugno 2007 

Proroga  dell'ordinanza  contingibile e urgente dell'8 novembre 2005,
relativa  alla  previsione  di  misure  finalizzate  alla prevenzione
dell'influenza aviaria.
(GU n.159 del 11-7-2007)

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto  l'art.  117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
successive modificazioni;
  Visto l'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto  il  decreto-legge  1° ottobre  2005,  n. 202, recante misure
urgenti  per  la  prevenzione  dell'influenza  aviaria, convertito in
legge,  con  modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 novembre 2005,
n. 244;
  Vista  la propria ordinanza contingibile ed urgente dell'8 novembre
2005,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 17 gennaio 2006, n. 13, avente ad oggetto la previsione di misure
finalizzate alla prevenzione dell'influenza aviaria;
  Considerato,  in  particolare,  che  con  l'ordinanza in esame sono
state  introdotte  disposizioni  sanitarie specifiche, concernenti il
potenziamento  e l'impulso per lo svolgimento dei controlli sanitari,
da  parte  degli  uffici periferici del Ministero della salute, sulle
merci  e  sui viaggiatori provenienti da aree territoriali a rischio,
nonche'  misure  finalizzate all'adozione degli atti necessari per il
reclutamento   del   personale   di  cui  all'art.  1,  comma 4,  del
decreto-legge  1° ottobre  2005, n. 202, e per la realizzazione delle
opere  di  ristrutturazione  dei locali di proprieta' statale siti in
Roma,  via  dei  Carri  Armati  n.  13  da destinare a sede di uffici
nonche'  a  deposito  attrezzato  per  le scorte dei medicinali e del
materiale profilattico;
  Rilevato    che    le    disposizioni    previste    dall'ordinanza
dell'8 novembre  2005 hanno un'efficacia di diciotto mesi a decorrere
dall'entrata  in  vigore  del  provvedimento,  avvenuta il 18 gennaio
2006,  e che, pertanto, la loro scadenza e' prevista per il 18 luglio
2007;
  Ritenuto   necessario   prorogare  l'efficacia  delle  disposizioni
dell'ordinanza  dell'8 novembre 2005, ad eccezione di quelle relative
al  reclutamento  del  personale  di  cui  all'art.  1,  comma 4, del
decreto-legge  1° ottobre  2005,  n. 202, le cui procedure sono state
gia' ultimate, permanendo, allo stato, le condizioni di necessita' ed
urgenza che ne avevano giustificato l'adozione;
  Considerato,  in particolare, che con nota DCOM.II/920/F.6.c.A. del
22 maggio 2007 il capo Dipartimento della prevenzione e comunicazione
ha  evidenziato la necessita' di prorogare l'efficacia dell'ordinanza
dell'8 novembre  2005  in  quanto  le  misure  ivi previste risultano
indispensabili   per  l'attuazione  delle  attivita'  di  prevenzione
previste  dall'Unione  europea,  anche a seguito alla risoluzione del
Parlamento   europeo   P6   TA  (2006)  0259  avente  ad  oggetto  la
pianificazione  della  preparazione  e dell'intervento dell'Unione in
caso  di  influenza  pandemica,  e dall'Organizzazione mondiale della
sanita'  che, nel corso dell'Assemblea mondiale della salute tenutasi
in  data  14-16 maggio  2007,  ha  invitato  i  Paesi  membri  ad  un
potenziamento  delle  misure di vigilanza e controllo con particolare
riferimento alle proprie sedi di frontiera;
  Rilevato  che nella medesima nota si specifica che la proroga delle
misure   di   sorveglianza   e   controllo,  previste  dall'ordinanza
dell'8 novembre  2005,  appare  necessaria  anche  in  relazione alla
recente  entrata  in  vigore  (avvenuta  il 1° giugno 2007) del nuovo
Regolamento  sanitario  internazionale  che  modifica radicalmente le
responsabilita' e l'ottica di intervento dei singoli Stati membri con
il superamento dell'attivita' meramente certificatoria delle pratiche
profilattiche  e la previsione di un maggior coinvolgimento dei Paesi
interessati  che  devono  procedere  caso  per caso alla verifica dei
rischi di importazione;
  Considerato  che  con  nota prot. DSVET/I/P/1750 del 30 maggio 2007
anche  il  capo del Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria,
la  nutrizione  e  la  sicurezza degli alimenti ha evidenziato che la
proroga  delle  disposizioni  previste nell'ordinanza dell'8 novembre
2005  e'  necessaria  per  la  compiuta  attuazione  delle  misure di
prevenzione  e  controllo  coordinate  in  ambito  comunitario  dalla
Commissione europea;
  Rilevato, in particolare, che, come risulta dalla nota in esame, la
Commissione ha invitato i Paesi membri a mantenere alto il livello di
sorveglianza  sanitaria  e  ad  adottare  tutte  le  possibili misure
(biosicurezza,  controlli  rinforzati  sulle  importazioni  e sistema
«early  warning  detection»)  per  evitare qualsiasi nuova insorgenza
della  malattia in considerazione dei potenziali pericoli provenienti
dai ciclici flussi migratori degli uccelli verso l'Europa;
  Considerato  che  la  programmazione  delle misure finalizzate alla
prevenzione  ed  al  controllo del fenomeno dell'influenza aviaria si
fonda  su un'articolata strategia avente ad oggetto, da una parte, le
misure  dirette  a contenere il virus fra la popolazione aviaria e ad
evitare  che  lo  stesso  raggiunga  altri  Paesi,  e,  dall'altra, i
preparativi per reagire ad un'eventuale pandemia che comprendono, tra
l'altro,  la  formulazione  di  piani  nazionali  per fronteggiare il
rischio,  un  miglior  accesso ai farmaci antivirali e lo sviluppo di
vaccini contro la pandemia;
  Rilevato   che,   nell'ambito   delle   misure  in  esame,  riveste
particolare  importanza  la ristrutturazione dei locali siti in Roma,
via  dei  Carri  Armati  n.  13  i  quali,  secondo  quanto stabilito
nell'ordinanza  dell'8 novembre 2005, debbono essere destinati a sede
di  uffici nonche' a deposito attrezzato per le scorte dei medicinali
e del materiale profilattico;
  Rilevato che, in attuazione della citata ordinanza di necessita' ed
urgenza,  il  Ministero  della  salute  ha  attivato  il procedimento
finalizzato alla ristrutturazione dei locali;
  Rilevato  che  il  procedimento in esame e' stato caratterizzato da
una  serie  di  difficolta'  oggettive  che  ne  hanno  ritardato  il
completamento nei tempi programmati;
  Considerato,  in  particolare, che il Ministero, per l'importanza e
la    peculiare   natura   dell'opera   pubblica,   si   e'   trovato
nell'impossibilita'   di   gestire   direttamente   la  procedura  di
realizzazione  della  stessa  tanto  che, dopo una serie di indagini,
avvalendosi della facolta' prevista dagli articoli 19, comma 3, della
legge   11 febbraio   1994,  n.  109,  e  33,  comma 3,  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ha ritenuto opportuno affidare le
funzioni di stazione appaltante al Provveditorato interregionale alle
opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna;
  Considerato  che  tale  affidamento  e'  stato formalizzato con una
convenzione stipulata il 5 febbraio 2007;
  Considerato   che   il   Provveditorato   ha  redatto  il  progetto
preliminare  generale  dell'opera  ed  il  primo  stralcio funzionale
dell'intervento  che  sono  stati approvati dai competenti organi del
Ministero  della  salute  e,  nella  seduta  del  22 marzo  2007, dal
Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato stesso;
  Rilevato che e' in corso di completamento la redazione del progetto
definitivo dell'opera pubblica come risulta dalla nota prot. n. 18928
inviata dal Provveditorato il 9 maggio 2007;
  Rilevato  che  con  la citata nota il Provveditorato interregionale
alle   opere   pubbliche   ha   chiesto   la  proroga  dell'efficacia
dell'ordinanza  di  necessita'  ed  urgenza dell'8 novembre 2005, con
particolare riferimento alle disposizioni relative alla realizzazione
dell'opera  pubblica,  evidenziandone  la necessita' per l'esecuzione
dei  lavori  nel  rispetto dei termini previsti dalla convenzione del
5 febbraio  2007 che sono stati cosi' individuati da questo Ministero
in  relazione  ai peculiari bisogni di cui si e' dato atto nel quadro
esigenziale allegato alla citata convenzione del 5 febbraio 2007;
  Considerato  che  la  fase di progettazione ha richiesto tempi piu'
lunghi  di quelli inizialmente previsti per la necessita' di adeguare
l'elaborazione  originaria,  predisposta  sulla  base  delle esigenze
dell'amministrazione, alle prescrizioni degli enti ed amministrazioni
titolari di poteri sull'area oggetto della procedura (Corpo forestale
dello Stato, Soprintendenza ai beni culturali ed archeologici, ecc.);
  Rilevato  che la peculiare natura delle opere da realizzare (alcune
delle  quali  necessitano di particolari accorgimenti tecnici come il
sito  per  lo  stecchiamo  e  la  conservazione  dei vaccini) ha reso
necessaria  una  compiuta  e  delicata  valutazione,  sin  dalla fase
progettuale, delle modalita' e delle problematiche operative inerenti
la  realizzazione  delle  stesse  che  ne  consentano,  in  concreto,
un'utilizzazione coerente con le esigenze dell'amministrazione;
  Considerato   che,   a   fronte  delle  difficolta'  progettuali  e
realizzative   incontrate,   permane   l'esigenza   di   una   celere
realizzazione   dell'opera   pubblica  imposta  dalla  necessita'  di
disporre,  nell'ambito  territoriale di competenza e con la rapidita'
richiesta   dalla  situazione,  dei  vaccini  e  delle  altre  misure
indispensabili  per tenere sotto controllo il fenomeno dell'influenza
aviaria;
  Richiamata  la  sentenza  della  Corte  costituzionale  n.  127 del
14 aprile  2005  che  ritiene  legittima la deroga alla disciplina in
materia  di  lavori  pubblici, attuata con ordinanza di necessita' ed
urgenza,  previa  espressa indicazione delle parti della normativa la
cui  efficacia  e sospesa  per  il  tempo  necessario  ad  affrontare
l'emergenza;
  Vista  la determinazione dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori
pubblici  n.  1  del  14 gennaio  2004  nella quale viene ribadita la
possibilita'  di  derogare  alle  norme della legge quadro sui lavori
pubblici,  nella  parte  relativa  all'affidamento dei lavori ed alla
scelta   del  contraente,  per  fronteggiare  situazioni  di  urgenza
qualificata  tali  da  non  consentire  l'osservanza della disciplina
ordinaria;
  Ritenuto,   pertanto,   necessario   prorogare   l'efficacia  delle
disposizioni   contenute  nell'ordinanza  di  necessita'  ed  urgenza
dell'8 novembre  2005,  comprese  quelle  concernenti  la deroga alle
norme  della  disciplina vigente in materia di affidamento dei lavori
pubblici  e  scelta  del  contraente  necessaria  per  consentire  la
tempestiva  realizzazione  delle opere di ristrutturazione dei locali
siti  in  Roma, via dei Carri Armati n. 13 e con esclusione di quelle
relative  al  reclutamento  del personale di cui all'art. 1, comma 4,
del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, le cui procedure sono gia'
state ultimate;

                               Ordina:

                               Art. 1.
  1.  L'efficacia  delle  disposizioni  contenute  nell'ordinanza del
Ministro   della   salute   dell'8 novembre   2005,  comprese  quelle
concernenti  la deroga alle norme della disciplina vigente in materia
di affidamento dei lavori pubblici e scelta del contraente ed escluse
quelle  relative  al  reclutamento  del  personale di cui all'art. 1,
comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, e' prorogata fino
al 31 dicembre 2008.
  2.  Il presente provvedimento e' trasmesso alla Corte dei conti per
il  controllo  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 26 giugno 2007
                                                   Il Ministro: Turco

Registrata alla Corte dei conti il 6 luglio 2007
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 274