MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 luglio 2007 

Modifica  del decreto 20 marzo 2007, concernente l'approvazione degli
indicatori  di  normalita',  di  cui  all'articolo  14 della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
(GU n.161 del 13-7-2007)

           IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  62-bis  del  decreto-legge  30 agosto  1993, n. 331,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del
Ministero  delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore
in relazione ai vari settori economici;
  Visto  il  medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del
1993,  che  prevede  che  gli  studi  di  settore siano approvati con
decreto del Ministro delle finanze;
  Visto  l'art. 62-sexies del medesimo decreto-legge n. 331 del 1993,
che  disciplina  l'attivita'  di  accertamento fondata sugli studi di
settore;
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha  trasferito  le  funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e
della   programmazione   economica   e  delle  finanze  al  Ministero
dell'economia e delle finanze;
  Visto  l'art.  57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999,
che ha istituito le Agenzie fiscali;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195,  recante  disposizioni  concernenti  i  tempi  e le modalita' di
applicazione degli studi di settore;
  Visto  l'art.  10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le
modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di  settore  in  sede  di
accertamento;
  Visto  l'art.  14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente
il regime fiscale delle attivita' marginali;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600,  concernente  disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi;
  Visto  il  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  Visto  l'art.  1,  comma 14,  della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
recante  «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale e
pluriennale dello Stato»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con
l'unita  delega  di  funzioni,  registrato  alla  Corte  dei conti il
13 giugno  2006  -  Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio
dei   Ministri,   registro   n.   7,   foglio   n.  397,  concernente
l'attribuzione  all'On.  prof.  Vincenzo  Visco  del  titolo  di Vice
ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
  Visto  il  decreto ministeriale del 20 marzo 2007, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   n.   76   del   31 marzo   2007,   concernente
l'approvazione  di  specifici  indicatori  di  normalita'  economica,
idonei   all'individuazione   di  ricavi,  compensi  e  corrispettivi
fondatamente   attribuibili   al   contribuente   in  relazione  alle
caratteristiche  e  alle  condizioni  di  esercizio  della  specifica
attivita' svolta;
  Considerata  la  necessita' di chiarire gli effetti derivanti dalla
applicazione  degli  indicatori di normalita' economica approvati con
il predetto decreto del 20 marzo 2007;
                               Decreta

                               Art. 1.
  1.  All'art.  4  del  decreto  del  Ministero dell'economia e delle
finanze   20 marzo  2007,  concernente  l'approvazione  di  specifici
indicatori  di  normalita'  economica,  idonei  all'individuazione di
ricavi,   compensi   e  corrispettivi  fondatamente  attribuibili  al
contribuente  in  relazione alle caratteristiche e alle condizioni di
esercizio  della  specifica  attivita'  svolta,  dopo il comma 1 sono
inseriti i seguenti commi:
    «1-bis.  Gli accertamenti di cui all'art. 10 della legge 8 maggio
1998,  n.  146,  non  possono  essere  effettuati  nei  confronti dei
contribuenti  che  dichiarano,  anche per effetto dell'adeguamento di
cui  al comma 1, ricavi o compensi in misura non inferiore al livello
minimo  risultante  dalla  applicazione  degli  studi  di settore che
tengono  conto degli indicatori di normalita' economica approvati con
il  presente  decreto  o,  se  di  ammontare piu' elevato, al livello
puntuale  di riferimento risultante dalla applicazione degli studi di
settore senza tenere conto degli indicatori medesimi.
    1-ter. Ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 4-bis, della
legge 8 maggio 1998, n. 146, il livello della congruita' coincide con
il  livello minimo di ricavi o compensi risultante dalla applicazione
degli  studi  di  settore  che  tengono  conto  degli  indicatori  di
normalita'  economica  approvati  con  il  presente  decreto o, se di
ammontare  piu'  elevato,  con  il  livello  puntuale  di riferimento
risultante  dalla  applicazione  degli  studi di settore senza tenere
conto degli indicatori medesimi.».
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 4 luglio 2007
                                              Il vice Ministro: Visco