PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIRETTIVA 30 aprile 2007 

Applicazione  dei  commi 519,  520,  529  e 940 dell'articolo 1 della
legge  27 dicembre  2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007),
in  materia  di  stabilizzazione  e  proroga  dei  contratti  a tempo
determinato,  nonche'  di riserve in favore di soggetti con incarichi
di collaborazione. (Direttiva n. 7).
(GU n.161 del 13-7-2007)

                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri - Segretariato generale
                                  Alle  Amministrazioni  dello  Stato
                                  anche ad ordinamento autonomo
                                  Al Consiglio di Stato - Ufficio del
                                  Segretario generale
                                  Alla  Corte dei conti - Ufficio del
                                  Segretario generale
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                  - Ufficio del Segretario generale
                                  Alle Agenzie
                                  All'ARAN
                                  Agli  Enti  pubblici  non economici
                                  (tramite i Ministeri vigilanti)
                                  Agli  Enti pubblici (ex art. 70 del
                                  decreto legislativo n. 165/2001)
                                  Agli  Enti  di  ricerca  (tramite i
                                  Ministeri vigilanti)
                                  Alle    Istituzioni   universitarie
                                  (tramite        il        Ministero
                                  dell'Universita' e della ricerca)
                                  Alle  Camere di commercio industria
                                  agricoltura  e artigianato (tramite
                                  il    Ministero    dello   sviluppo
                                  economico)
                                  e per conoscenza
                                  Alla    Scuola    superiore   della
                                  pubblica amministrazione
                                  Alla  Conferenza  dei rettori delle
                                  universita' italiane
                                  All'Unioncamere

Premessa
  La  legge  finanziaria per l'anno 2007 ha previsto la possibilita',
per  le  pubbliche amministrazioni, di procedere alla stabilizzazione
del  personale, utilizzato con contratti di natura temporanea, ma con
riferimento  a  fabbisogni permanenti dell'amministrazione. Si tratta
del  primo atto di un processo che interessera' tutto il fenomeno del
precariato  presente  nelle  pubbliche  amministrazioni  e che dovra'
trovare  soluzione  nell'arco  della  legislatura cosi' come previsto
dall'Intesa  sul  lavoro  pubblico  e  sulla  riorganizzazione  delle
amministrazioni pubbliche del 6 aprile 2007 attraverso l'applicazione
delle  disposizioni  contenute  nei  commi 417,  418, 558, 565, 566 e
1156,  lettera f) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I processi di
stabilizzazione   potranno   essere   effettuati   nei  limiti  della
disponibilita'  finanziaria  stabilita  nella  medesima  legge  e nel
rispetto  delle disposizioni vigenti in tema di dotazioni organiche e
di programmazione triennale dei fabbisogni.
1.    Articolo    unico,    comma 519,   della   legge   finanziaria:
stabilizzazione    del    personale   a   tempo   determinato   nelle
amministrazioni dello Stato e negli enti pubblici non economici.
  Il  comma 519  destina, per l'anno 2007, il 20% del fondo di cui al
comma 96,  dell'art.  1,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, come
incrementato  dal  comma 513  della  legge,  alla  stabilizzazione  a
domanda  del personale non dirigenziale, assunto a tempo determinato,
in  servizio  da almeno tre anni, anche non continuativi alla data di
entrata  in vigore della legge medesima, o che maturi tre anni, anche
dopo  l'entrata  in  vigore  della  legge,  in  virtu'  di  contratti
stipulati prima del 29 settembre 2006, oppure non piu' in servizio ma
che  abbia  maturato  il requisito dei tre anni di servizi, anche non
continuativi,  nel  quinquennio anteriore all'entrata in vigore della
legge.
  Le  amministrazioni  che  attingono  al fondo sopra richiamato sono
quelle individuate dall'art. 1, comma 95, della legge n. 311 del 2004
e,  dunque, le sole amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo,  le  agenzie,  incluse  le  agenzie  fiscali  di  cui  agli
articoli 62,  63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti
di  ricerca  e  gli  enti  di  cui  all'art. 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
  Le  amministrazioni  pubbliche  non  richiamate  espressamente  nel
comma 519 (cioe' quelle amministrazioni non direttamente destinatarie
dei  commi 95  e  96 dell'art. 1, della legge n. 311/2004), in quanto
sottoposte  a specifiche disposizioni in materia di assunzioni, quali
ad  esempio  i  commi 101,  102  e  105  della  legge n. 311 del 2004
(A.C.I.,  consigli nazionali degli ordini, federazioni, universita' o
camere di commercio), adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto
dal  medesimo  comma 519  in  termini  di  requisiti  e  modalita' di
assunzione,  tenendo  conto delle relative peculiarita' e nell'ambito
delle   proprie   disponibilita'   di  bilancio  e  delle  specifiche
disposizioni   in   materia  di  assunzioni  e  di  tetti  di  spesa.
Nell'ambito  della  propria potesta' regolamentare le amministrazioni
non richiamate dal comma 519 disciplineranno la proroga dei contratti
in  essere  con il personale in possesso dei requisiti previsti dalla
legge   finanziaria   sino   alla   conclusione  delle  procedure  di
stabilizzazione.
  In  particolare  si ricorda, relativamente alle universita', che le
procedure  di  stabilizzazione riguardano il solo personale di cui al
comma 2  dell'art. 2 del decreto legislativo 165/2001. Le universita'
procederanno alla stabilizzazione del proprio personale nell'ambito e
nei limiti delle programmazioni di cui al comma 105 dell'art. 1 della
legge  30 dicembre  2004,  n. 311, nel rispetto delle procedure e dei
vincoli ivi previsti.
  Con  il  medesimo fondo di cui al comma 95, dell'art. 1 della legge
n.   311/2004,   a   norma   del   comma 940,   si  provvedera'  alla
stabilizzazione  del  personale  fuori ruolo operante presso il Parco
nazionale  del  Gran Sasso dei Monti della Laga e del Parco nazionale
della  Maiella, per un ammontare pari a 2.000.000 di euro a decorrere
dal  2007.  La  stabilizzazione avviene nei limiti del finanziamento,
secondo  le  norme sul reclutamento, e limitatamente a tale comma 940
anche  in  soprannumero,  relativamente  al personale in possesso dei
requisiti indicati nel comma 519.
  Inoltre gli enti parco richiamati stipulano nuovi contratti a tempo
determinato   subordinato,   a  decorrere  dal  1° gennaio  2007,  al
personale  che  gia'  vi  presta  attivita'  professionale, fino alla
definitiva  stabilizzazione  e,  comunque,  non  oltre il 31 dicembre
2008.
2. Presupposti per la stabilizzazione.
  Le  amministrazioni  destinatarie  delle  disposizioni  di  cui  al
comma 519  citato,  nel  procedere alla stabilizzazione del personale
che   presentera'   apposita   domanda,   faranno   riferimento  alle
indicazioni che seguono.
  In  primo  luogo occorre chiarire che il legislatore e' intervenuto
con  la  finalita'  di  sanare situazioni che si protraggono da lungo
tempo  e  che  hanno  disatteso  le  norme che regolano il sistema di
provvista  di  personale  nelle  pubbliche  amministrazioni  e creato
diffuse aspettative nei dipendenti cosi' assunti, anche in violazione
dell'art. 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
  Infatti,  come  gia' diffusamente sottolineato nella Circolare n. 3
del  2006  del  Ministro  per  la  funzione  pubblica,  il  ricorso a
contratti  di  lavoro a tempo determinato corrisponde alla necessita'
di  fare  fronte ad esigenze temporanee delle amministrazioni, mentre
nelle  situazioni  oggetto della stabilizzazione prevista dalla legge
finanziaria  per l'anno 2007 di fatto si sono utilizzate tipologie di
lavoro  temporaneo per esigenze permanenti dell'amministrazione e non
esternalizzate.
  Inoltre, occorre ricordare che sebbene la natura delle disposizioni
di  cui  si tratta possa essere considerata derogatoria rispetto alle
normali  procedure  di  assunzione, in quanto finalizzata a sanare le
situazioni  sopra  descritte,  occorre  necessariamente inquadrare la
loro applicazione nel sistema delle norme vigenti in materia.
  Cio'  comporta  la  necessita'  che  sia  accertata  la  vacanza in
organico  rispetto  alla  qualifica  da  assumere,  la  quale  dovra'
risultare dalla dotazione organica vigente e dalla programmazione del
fabbisogno  appositamente  aggiornata  a norma dell'art. 35, comma 4,
del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001, anche tenuto conto dei
processi   di   riorganizzazione   in   corso   in  attuazione  delle
disposizioni  contenute  nell'art.  1, commi da 404 a 416, e da 440 a
445 della legge n. 296 del 2006, per le amministrazioni ivi indicate.
Le  dotazioni  organiche verranno modificate, qualora necessario, per
consentire  le  trasformazioni dei rapporti di lavoro in coerenza con
la    programmazione    triennale   dei   fabbisogni   di   personale
esclusivamente  ad  invarianza  della spesa teorica complessiva anche
nell'ambito  dei  processi avviati con i commi 404 e seguenti e 440 e
seguenti  della legge finanziaria per il 2007 e nel rispetto comunque
di quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo n. 165/2001.
  Le autorizzazioni alle assunzioni in questione vengono concesse con
le modalita' di cui all'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre
1997, n. 449.
  Dovra',  inoltre,  essere  rispettato il requisito del possesso del
titolo di studio per l'accesso dall'esterno nelle singole qualifiche,
previsto   dai  vigenti  sistemi  di  classificazione.  E'  possibile
derogare  a  tale requisito esclusivamente per il personale assunto e
inquadrato  per  legge  o  sulla base di procedure che prevedevano al
tempo titoli di studio diversi.
  Infine,  come peraltro espressamente previsto dal comma 519, dovra'
essere  rispettato  il  principio  posto  dall'art.  35, comma 1, del
decreto  legislativo  n. 165 del 2001, dell'accesso tramite procedure
selettive,  con  la  conseguenza  che  qualora occorra procedere alla
stabilizzazione  di  personale  che  non  abbia  sostenuto «procedure
selettive di tipo concorsuale», la stabilizzazione per tale personale
sara'  subordinata al superamento di tali procedure che saranno a tal
fine   disposte   dalle   amministrazioni   che   dovranno   assumere
definitivamente i dipendenti interessati.
  Considerata  la  finalita' delle disposizioni, di cui al comma 519,
le  quali,  come  ricordato,  intervengono a sanare una situazione di
fatto   creatasi  in  conseguenza  di  un  utilizzo  improprio  delle
tipologie   di   lavoro   flessibile   da   parte   delle   pubbliche
amministrazioni  e  trattandosi di assunzione riservata e non aperta,
si  ritiene  che si debba prescindere, al riguardo, dal principio del
previo  esperimento delle procedure di mobilita' e dalla procedura di
cui  all'art.  34-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, cui si
deve  dar  corso  obbligatoriamente  quando  si  bandiscono  concorsi
pubblici che garantiscono l'adeguato accesso dall'esterno in ossequio
ai   principi  sanciti  dalla  costante  giurisprudenza  della  Corte
costituzionale sul tema.
3. Requisiti per accedere alle procedure di stabilizzazione.
  La stabilizzazione riguarda il solo personale non dirigenziale, che
abbia  maturato  o  maturera'  il  requisito  di tre anni di servizio
complessivi,  e,  nel  darvi  corso, le amministrazioni seguiranno il
seguente ordine di priorita'.
  Saranno stabilizzati in primo luogo i dipendenti che hanno maturato
il requisito dei tre anni di servizio nella medesima amministrazione.
  In  secondo luogo si procedera' per coloro che abbiano raggiunto il
predetto  requisito  presso  diverse  amministrazioni. In tal caso la
stabilizzazione  avviene  con l'ultima amministrazione nella quale si
e'  prestato  servizio  e nell'ambito dell'ultima qualifica rivestita
per la quale si dovra' sostenere apposita procedura selettiva qualora
il  personale  in  questione  non  sia  stato  assunto mediante prova
selettiva di natura concorsuale.
  L'amministrazione   che  procede  alla  stabilizzazione  puo'  fare
utilmente  riferimento  a  procedure  selettive  svolte  presso altre
amministrazioni  solo  se  riferibili  alla qualifica per la quale si
stipula  il  contratto a tempo indeterminato. Diversamente occorrera'
procedere ad una nuova selezione.
  Infine,  coloro  che  abbiano  stipulato un contratto anteriormente
alla  data  del  29 settembre  2006,  e che, pertanto, debbono ancora
maturare  il requisito dei tre anni di servizio, saranno stabilizzati
successivamente  alla  scadenza  del  triennio. E' questo il caso dei
contratti a tempo determinato stipulati dal Ministero per i beni e le
attivita'  culturali  ai  sensi  dell'art.  1, comma 596, della legge
23 dicembre  2005,  n.  266.  Anche  per  tale  personale  occorrera'
predisporre procedure selettive.
  Possono accedere alle procedure di stabilizzazione anche coloro che
siano  stati assunti a tempo determinato mediante procedure «previste
per  legge»,  sempre  nel  rispetto  del  requisito  dei  tre anni di
servizio.  Rientrano in questa categoria, tra l'altro, coloro i quali
sono  soggetti alla normativa di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,
cioe'  le assunzioni obbligatorie mediante avvio degli iscritti nelle
liste  di  collocamento  con  chiamata numerica e nominativa ai sensi
della  normativa  vigente,  nonche'  il  personale reclutato mediante
avviamento  degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della
legislazione  vigente  per  le  qualifiche  e  profili per i quali e'
richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo.
  Per  coloro  che  sono  stati assunti con procedure non concorsuali
sara' necessario disporre apposite prove selettive.
  In  generale  sono  da  ritenersi  esclusi  dall'intero processo di
stabilizzazione,  del  personale  con rapporti di lavoro flessibile i
contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato  afferenti gli uffici di
diretta  collaborazione  dell'autorita' politica. Questi ultimi sono,
infatti, caratterizzati, per loro stessa natura, dalla temporaneita',
in quanto legati da un particolare rapporto fiduciario con il vertice
politico  e,  pertanto, sono destinati naturalmente a concludersi con
la scadenza del mandato o le dimissioni di questo.
  Sono,    altresi',   da   ritenersi   esclusi   i   lavoratori   in
somministrazione utilizzati da pubbliche amministrazioni in quanto il
contratto  di  lavoro,  in  forza  del  quale  gli  stessi effettuano
temporaneamente  la  prestazione lavorativa presso un soggetto terzo,
viene  stipulato  con  l'agenzia  di  somministrazione  della quale i
medesimi sono dipendenti.
4. Le procedure di stabilizzazione.
  Le    amministrazioni,    nell'ambito   della   propria   autonomia
regolamentare  e  nel rispetto delle relazioni sindacali, definiranno
le  proprie  procedure  di stabilizzazione in coerenza con i principi
sanciti  dall'art.  35  del  decreto legislativo n. 165 del 2001, con
particolare  riferimento a quanto stabilito nel comma 3, del medesimo
articolo,  in  tema  di  pubblicita', trasparenza e pari opportunita'
delle procedure di reclutamento del personale.
  Cio'  comporta  la  necessita'  che le amministrazioni provvedano a
pubblicizzare  l'avvio  delle  procedure  di stabilizzazione mediante
avviso  anche  nel  caso  in  cui  si  non  si  debba dare corso alle
richiamate  prove  selettive  di  natura  concorsuale  in  quanto  le
medesime  siano state gia' espletate precedentemente all'assunzione a
tempo determinato del personale che si stabilizza.
  Nell'avviso saranno indicati i requisiti ed i criteri necessari per
poter  presentare  le relative domande di stabilizzazione, nonche' le
sedi  presso  le  quali  sara' effettuata l'assunzione in riferimento
alle  risultanze  della  programmazione triennale dei fabbisogni. E',
inoltre, opportuno che i dipendenti che aspirano alla stabilizzazione
dichiarino,  nella domanda che presenteranno a tal fine, di non avere
presentato  analoga domanda presso altra amministrazione, considerato
che  l'amministrazione  presso  la  quale presta servizio continua ad
avvalersene   nelle   more   della  conclusione  delle  procedure  di
stabilizzazione.
  Le  amministrazioni  quindi predisporranno graduatorie distinte per
categoria e profili sulla base dell'anzianita' di servizio al fine di
dare  soluzione,  innanzitutto, ai fenomeni di precariato che si sono
succeduti  e  stratificati  da lungo tempo. Nell'ambito della propria
autonomia  organizzativa  e  regolamentare  potranno  essere previsti
ulteriori  titoli,  anche  riferiti  all'esperienza  professionale in
possesso,   al   fine   di   predisporre   le   graduatorie   per  la
trasformazione.  A  tali graduatorie non si applicano le disposizioni
sulla  validita'  e proroga previste per le graduatorie predisposte a
seguito  di  concorsi pubblici, trattandosi di procedura speciale che
mira  ad assicurare anche nel tempo la trasformazione del rapporto di
lavoro.
  Successivamente  alla pubblicazione dell'avviso, le amministrazioni
comunicheranno i dati relativi al numero dei dipendenti da assumere a
tempo  indeterminato  ed  alle domande ricevute al Dipartimento della
funzione   pubblica,   ufficio   per  il  personale  delle  pubbliche
amministrazioni  ed  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato - IGOP, con i
necessari riferimenti alla programmazione triennale dei fabbisogni ed
alle   dotazioni  organiche  vigenti  sulla  base  di  apposite  note
circolari che verranno prossimamente emanate.
  Infine  si  ricorda che il comma 519 dispone la proroga ex lege dei
contratti  relativi  al  personale destinatario della stabilizzazione
fino  alla stipula del contratto a tempo indeterminato. Detta proroga
opera direttamente per le amministrazioni dello Stato, mentre per gli
altri  enti,  non ricompresi nel comma 519, occorrera' che i medesimi
adeguino a tale scopo i propri regolamenti.
5. Le disposizioni relative ai contratti di collaborazione coordinata
e continuativa.
  Il  comma 529  prevede  che  per il triennio 2007-2009 le pubbliche
amministrazioni  che  procedono  all'assunzione  di personale a tempo
determinato,   secondo  le  disposizioni  vigenti,  riserveranno  una
percentuale del sessanta per cento del totale dei posti programmati a
soggetti  con  i  quali  abbiano  stipulato  uno  o piu' contratti di
collaborazione coordinata e continuativa.
  Tale   disposizione   trova   applicazione   nei   confronti  delle
amministrazioni   di   cui   al   comma 520   e  523,  nonche'  delle
amministrazioni   che   recepiscono   la   disposizione   nei  propri
regolamenti.  Per  gli  enti di ricerca il comma 529 si applica anche
con riferimento ai soggetti titolari di assegni per la collaborazione
ad  attivita'  di ricerca, per i quali detti enti regolamenteranno le
specifiche riserve.
  Requisito   necessario  per  accedere  alla  riserva  di  posti  e'
costituito  dalla durata complessiva del contratto che deve essere di
un  anno  raggiunta  alla  data del 29 settembre 2006 nell'ambito del
settore  in cui si vuole ricoprire il fabbisogno di personale a tempo
determinato.
  La  legge  finanziaria  si riferisce ai contratti di collaborazione
coordinata   e   continuativa   che   sono   stati   stipulati  dalle
amministrazioni  al  di  fuori delle previsione dell'art. 7, comma 6,
del  decreto  legislativo  n.  165  del 2001, nel testo vigente prima
della  modifica  apportata  dal  decreto  legge n. 223 del 2006, come
convertito  dalla  legge  n.  248  del 2006, attraverso i quali si e'
fatto  fronte  alle  ordinarie  esigenze  di servizio, in carenza dei
presupposti di straordinarieta' dell'esigenza e di provata competenza
che  giustificavano, allora come oggi, il ricorso alle collaborazioni
esterne.
  Pertanto,  anche  questa  previsione  trova  la  sua  ragione nella
volonta' di sanare i comportamenti delle amministrazioni non in linea
con le norme vigenti in tema di organizzazione e di reclutamento.
6. Enti di ricerca.
  Per l'anno 2007, per le specifiche esigenze degli enti di ricerca e
ai sensi del comma 520 dell'art. 1, legge n. 296/2006, e' costituito,
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,   un   apposito   fondo.   Tale   fondo  e'  destinato  alla
stabilizzazione   di  ricercatori,  tecnologi,  tecnici  e  personale
impiegato in attivita' di ricerca in possesso dei requisiti temporali
e  di  selezione  di  cui  al  comma 519,  nonche' all'assunzione dei
vincitori di concorso nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti.
  Per  l'anno  2007 e' previsto uno stanziamento pari a 20 milioni di
euro,  mentre  dall'anno 2008 lo stanziamento ammonta a 30 milioni di
euro annui.
  All'utilizzo  di  tale  fondo  si provvede con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
  Cio'  comporta  che  possono aspirare alla stabilizzazione presso i
predetti  enti  coloro  che  siano  stati assunti con un contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato per le qualifiche ed i profili
ivi  indicati  ed  impiegato  effettivamente in attivita' di ricerca,
quindi  con  esclusione,  relativamente  a  tale fondo, del personale
assunto  con  qualifiche  e  profili  non  attinenti all'attivita' di
ricerca  ed  utilizzato  in  funzioni  amministrative di supporto non
finalizzate  all'attivita'  di ricerca. Tale personale amministrativo
potra'  essere stabilizzato secondo i requisiti e le modalita' di cui
al comma 519.
  Gli   enti  di  ricerca,  nell'ambito  delle  nuove  programmazioni
triennali  dei fabbisogni, individueranno i nuovi fabbisogni che, ove
mancanti,  potranno  portare  ad  un  aggiornamento  della  dotazione
organica, quantitativa e qualitativa, esclusivamente ad invarianza di
spesa  totale, trasformando i posti vacanti per la spesa equivalente,
in  considerazione  della  priorita'  riservata  dal legislatore alla
stabilizzazione dei contratti di lavoro a termine.
  Per quanto concerne i requisiti necessari per la stabilizzazione si
rinvia a quanto evidenziato nel paragrafo 3 della presente direttiva.
7. Indirizzi in materia di ricorso ai contratti di lavoro flessibili.
  Da  ultimo  si  richiama  l'attenzione  delle amministrazioni sulla
necessita'  di  rispettare le disposizioni vigenti in tema di ricorso
alle  forme  di lavoro flessibile in generale, e di contratti a tempo
determinato  in  particolare,  contenute  nell'art.  36  del  decreto
legislativo  n.  165 del 2001, come di recente modificato dal decreto
legge  n.  4  del  2006. Tale articolo dispone che i datori di lavoro
pubblici  possono  ricorrere,  in  particolare,  ai contratti a tempo
determinato  solo  per  esigenze  «temporanee ed eccezionali e previo
esperimento  di  procedure  inerenti  assegnazione di personale anche
temporanea».
  Le  disposizioni  contenute nella legge finanziaria per l'anno 2007
sono  finalizzate  a  sanare situazioni non in linea con le normative
sopra  richiamate,  e  con  la  normativa previgente, in quanto molte
amministrazioni   hanno   stipulato   diversi   contratti  di  lavoro
subordinato  a  tempo  determinato,  peraltro  spesso  con i medesimi
lavoratori,  per  far fronte ad esigenze durature che potevano essere
soddisfatte,   ad   esempio,   con  processi  di  riqualificazione  o
riconversione.
  Le  scelte  organizzative compiute in violazione delle disposizioni
dell'art.  36  citato non corrispondono ai principi di buon andamento
cui  deve  uniformarsi  l'azione amministrativa e comportano un danno
all'amministrazione  non  solo  in  termini  di  costi  ma  anche  di
immagine,  in  quanto generano aspettative nei lavoratori assunti con
contratti   a  tempo  determinato  che  difficilmente  possono  avere
riscontro,  considerata  la  necessita'  di  contenere  i costi della
pubblica   amministrazione   affermata   costantemente   dalle  leggi
finanziarie.  Si ricordano pertanto anche i limiti di spesa di cui al
comma 187  dell'art. 1 della legge n. 266/2005, cosi' come modificato
dal   comma 538   dell'art.   1   della   legge   n.  296/2006  e  le
responsabilita' in materia del personale dirigente che instaura detti
rapporti   di   lavoro  in  violazione  delle  norme  richiamate.  Le
amministrazioni   dovranno   operare   esclusivamente  attraverso  le
competenze presenti al proprio interno anche attraverso l'adozione di
moduli organizzativi flessibili.
  Gli   organi   di   controllo   interno   vigilano  sulla  corretta
applicazione  della  normativa  richiamata  nel  presente paragrafo e
segnalano alle sezioni competenti della Corte dei conti la violazione
delle norme in materia di ricorso ai contratti di lavoro flessibile.
    Roma, 30 aprile 2007

                     Il Ministro per le riforme
          e le innovazioni nelle pubbliche amministrazioni
                              Nicolais

Registrata alla Corte dei conti il 19 giugno 2007
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 8, foglio n. 15