MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 28 giugno 2007 

Riconoscimento, alla prof.ssa Antonia Ermigiotti, di titolo di studio
estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della
professione di insegnante.
(GU n.172 del 26-7-2007)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici

  Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992,
n.  91;  il  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto
legislativo  16  aprile  1994,  n.  297;  il  decreto ministeriale 21
ottobre   1994,  n.  298,  e  successive  modificazioni;  il  decreto
ministeriale  30  gennaio  1998,  n.  39;  il decreto ministeriale 28
maggio  1992;  il  decreto  ministeriale  26  maggio 1998; il decreto
legislativo  25  luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della
Repubblica  31  agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio
1999,  n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,  n.  445;  il  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165; il
decreto  interministeriale  4  giugno 2001; il decreto del Presidente
della  Repubblica  18  gennaio 2002, n. 54; la legge 2 marzo 2003, n.
53;  il  decreto  legislativo  8  luglio  2003,  n.  277;  il decreto
legislativo  19  febbraio  2004, n. 59, la circolare ministeriale del
21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181;
  Viste l'istanza, presentata ai sensi dei commi 2 degli articoli 1 e
37 della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato
decreto   del   Presidente   della   Repubblica   n.   394/1999,   di
riconoscimento    di   titolo   di   formazione   professionale   per
l'insegnamento  acquisito  in  paese  non  comunitario dalla prof.ssa
Antonia Ermigiotti, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza
medesima,  rispondente ai requisiti prescritti, relativa al titolo di
formazione  sotto  indicato,  la  conoscenza  della  lingua italiana,
nonche', l'esperienza professionale posseduta;
  Rilevato  che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio
della  professione  corrispondente  a  quella  cui  l'interessata  e'
abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;
  Rilevato,  altresi', che l'esercizio della professione in argomento
e'  subordinato,  sia  nell'altro paese che in Italia, al possesso di
una  formazione  comprendente  un  ciclo  di  studi post-secondari di
durata  minima  di tre anni, per cui alla fattispecie si applicano le
disposizioni  di  cui  al  citato  decreto  legislativo  n.  115/1992
compatibilmente  con  la  natura,  la  composizione e la durata della
formazione  professionale  conseguita  (art.  49, comma 2, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999);
  Tenuto  conto  della  valutazione espressa in sede di conferenza di
servizi  nella  seduta  del  3  aprile  2007,  indetta ai sensi degli
articoli 49,  comma  3,  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n. 394/1999 e 12, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 115/1992;
  Visto  il decreto direttoriale datato 8 maggio 2007 (prot. n. 4433)
che   subordina   al   superamento   di  misura  compensativa  (prova
attitudinale),   il   riconoscimento   del   titolo   di   formazione
professionale in argomento;
  Vista  la  nota  datata 25 giugno 2007 (prot. n. AOO DRLO R.U. 302)
con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha fatto
conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale;
  Accertato  che  sussistono  i  presupposti  per  il  riconoscimento
incondizionato,  atteso  che  il  titolo  posseduto  dall'interessata
comprova   una   formazione   professionale   adeguata   per  natura,
composizione  e  durata  e  soddisfa  le  condizioni poste dal citato
decreto legislativo n. 115;
                              Decreta:

  1.  Il  titolo  di formazione «Licenciado en Educacion Pre-Escolar»
rilasciato  dalla  Universidad  «Jose'  Maria  Vargas»  di  Caracas -
Venezuela  -  in  data  29  aprile  1994,  posseduto  dalla cittadina
italiana  Antonia  Ermigiotti  nata  il  9 luglio 1967 a San Felipe -
Venezuela,  ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394,  come
integrato  dalla  misura  compensativa di cui al decreto direttoriale
citato  in  premessa,  e'  titolo di abilitazione all'esercizio della
professione di docente nella scuola dell'infanzia.
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 28 giugno 2007
                                         Il direttore generale: Dutto