MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 luglio 2007 

Revoca  della  concessione  n.  258/02,  del  1° ottobre 2002, per la
gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della
Jolly Bin S.r.l., in Castrovillari.
(GU n.170 del 24-7-2007)

                            IL DIRIGENTE
           dell'ufficio 11° dell'Amministrazione autonoma
                        dei Monopoli di Stato

  Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme
per  l'istituzione  del  gioco  del Bingo ai sensi dell'art. 16 della
legge 13 maggio 1999, n. 133;
  Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con
la  quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo
e' stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  Visto  il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale,  foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre
2000,  per  l'assegnazione  di  ottocento concessioni per la gestione
delle sale destinate al gioco del Bingo;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000
con il quale e' stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento
in concessione della gestione del gioco del Bingo;
  Visti  i  decreti  direttoriali  16 novembre  2000 e 6 luglio 2001,
concernenti  l'approvazione  del  piano di distribuzione territoriale
delle sale destinate al gioco del Bingo;
  Visto  il  decreto  direttoriale  11  luglio  2001  concernente  la
graduatoria  delle  concessioni per la gestione del gioco, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 163 - serie generale - del 16 luglio 2001
e successive modificazioni;
  Visto  il decreto direttoriale n. 2007/12428/giochi/UD del 6 aprile
2007,  in materia di atti relativi alla gestione delle convenzioni di
concessione, compresi gli atti di revoca e di decadenza;
  Visti,  in  particolare, l'art. 3, comma 5, lettera h) e l'art. 11,
ultimo   periodo,   della   convenzione   di   concessione   i  quali
stabiliscono,  rispettivamente, che il concessionario e' obbligato «a
garantire  la continuita' del servizio per almeno undici mesi l'anno,
per  almeno sei giorni alla settimana, compresi in ogni caso i giorni
festivi,  e  per almeno otto ore al giorno», e che nel caso in cui la
sospensione  non  autorizzata  dell'attivita'  «perduri  per  piu' di
trenta  giorni,  anche non consecutivi, l'Amministrazione ha facolta'
di revocare la concessione» nonche' l'art. 3, comma 1, lettera a) del
decreto  ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, il quale stabilisce che
«la   concessione   e'  inoltre  revocata  in  caso  di  interruzione
dell'attivita' per cause non dipendenti da forza maggiore»;
  Vista  la convenzione di concessione n. 258/2002, stipulata in data
1° ottobre 2002, tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
e  la Jolly Bin S.r.l. per la gestione del gioco del bingo nella sala
sita in Castrovillari, via Padre Pio da Pietralcina, snc;
  Vista la lettera del 28 marzo 2006, prot. n. 2006/10345/giochi/BNG,
con  la  quale  in  riscontro  all'istanza  trasmessa  a mezzo fax il
7 marzo  2006,  e'  stata autorizzata, in deroga all'art. 3, comma 5,
lettera  h)  della vigente convenzione di concessione, la sospensione
dell'attivita'  nella  salabingo sita in Castrovillari, via Padre Pio
da  Pietralcina,  snc,  per  un Periodo massimo di 45 giorni, facendo
presente  che trascorso tale periodo la Jolly Bin S.r.l. e' tenuta ad
assicurare  la  continuita'  del servizio ai sensi della citata norma
convenzionale.
  Vista    la    lettera    del    18 dicembre    2006,    prot.   n.
2006/42866/giochi/BNG,  con  la quale e' stato comunicato, ai sensi e
per  gli  effetti  di  cui  agli articoli 7 e seguenti della legge n.
241/1990  e  successive  modificazioni,  l'avvio  dei procedimenti di
revoca della concessione n. 258/02, dell'ottobre 2002 e di escussione
della  cauzione  prestata  ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto
ministeriale  31 gennaio 2000, n. 29, in quanto, successivamente alla
scadenza  del sopraindicato termine di sospensione dell'attivita', la
Jolly  Bin  S.r.l.  non  ha ripreso l'attivita', non avendo trasmesso
dati  di gioco al Centro di controllo, non avendo dato riscontro alle
numerose  contestazioni  inoltrate  al riguardo dalla scrivente e non
avendo  provveduto  all'acquisto  di  cartelle  presso  il competente
Ufficio    regionale,   configurando   la   violazione   dell'obbligo
convenzionale  di  «garantire  la continuita' del servizio per almeno
undici mesi l'anno, per almeno sei giorni alla settimana, compresi in
ogni  caso  i  giorni  festivi,  e  per  almeno  otto  ore al giorno»
stabilito  dall'art.  3,  comma 5,  lettera h)  della  convenzione di
concessione  nonche'  la  fattispecie  di sospensione non autorizzata
dell'attivita',   la  quale  e'  sanzionabile  con  la  revoca  della
concessione  ai  sensi  dell'art.  11,  ultimo periodo, della vigente
convenzione   e   dell'art.   3,   comma 1,  lettera a)  del  decreto
ministeriale  31 gennaio 2000, n. 29, ed e', inoltre, pregiudizievole
dell'interesse erariale;
  Considerato   che  neanche  a  seguito  del  ricevimento,  in  data
27 dicembre  2006,  della sopraindicata lettera del 18 dicembre 2006,
prot.  n.  2006/42866/giochi/BNG,  la  Jolly  Bin  S.r.l.  ha ripreso
l'attivita'  nella  sala-bingo  di  Castrovillari,  via  Padre Pio da
Pietralcina, snc, ne' ha partecipato ai procedimenti avviati;
  Considerato   che  la  violazione  dell'obbligo  di  assicurare  la
continuita'  del servizio, stabilito dall'art. 3, comma 5, lettera h)
della   convenzione   di  concessione,  comporta  un  danno  erariale
immediato e diretto, in quanto soltanto dall'esercizio dell'attivita'
di  gioco  ha  origine  l'entrata  erariale e che, pertanto, si rende
escutibile  la  cauzione  prestata dalla Jolly Bin S.r.l., a garanzia
dei  propri  obblighi,  ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale
31 gennaio   2000,   n.   29  e  dell'art.  6  della  convenzione  di
concessione;
  Considerato  che,  ai  fini della quantificazione del danno occorre
tener  presente  che  la  convenzione  di  concessione  n.  258/2002,
stipulata in data 1° ottobre 2002, ai sensi dell'art. 15, ha scadenza
in  data  30 settembre  2008  e  che  la  Jolly Bin S.r.l. ha cessato
l'attivita' fin dal mese di ottobre 2005;
  Considerato  che  il  danno derivante dal comportamento della Jolly
Bin   S.r.l.  e'  pari  all'entrata  erariale  che  sarebbe  derivata
dall'attivita'  di  gioco nella sala in questione dal mese di ottobre
2005  al  mese  di settembre 2008, e cioe' per un periodo di 36 mesi,
pari, al netto del periodo di sospensione autorizzata dell'attivita',
a 34,5 mesi;
  Considerato  che la Jolly Bin S.r.l., nell'anno 2004, ha venduto n.
739.647  cartelle,  per  un valore pari a Euro 848.424,50 e nell'anno
2005  ha  esercitato  l'attivita' soltanto per otto mesi, vendendo n.
332.182,00  cartelle,  per  un  valore  pari a Euro 449.763,50 e che,
pertanto,  in  tale  periodo  di  20  mesi ha venduto cartelle per un
valore complessivo di Euro 1.298.188,00;
  Considerato  che  negli anni 2004 e 2005 la Jolly Bin ha effettuato
vendite di cartelle per un valore medio mensile pari a Euro 64.909,40
(Euro  1.298.188,00/20  mesi)  corrispondente ad un prelievo erariale
medio mensile pari a Euro 15.448,44 (Euro 64.909,40 x 0,238) e che il
danno  erariale complessivo ammonta a Euro 532.971,08 (Euro 15.448,44
x  34,5  mesi)  che  rende  escutibile l'intero importo di 516.456,90
della  cauzione  di cui all'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale
31 gennaio 2000, n. 29;
  Visti gli ulteriori atti istruttori;
                              Decreta:

  1.  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 11, ultimo periodo, della
convenzione  di  concessione  e  dell'art. 3, comma 1, lettera a) del
decreto  ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 per i motivi indicati in
premessa,  e'  revocata,  nei  confronti  della  Jolly Bin S.r.l., la
concessione n. 258/02, del 1° ottobre 2002, per la gestione del gioco
del  bingo  nella  sala  sita  in  Castrovillari,  via  Padre  Pio da
Pietralcina, snc;
  2.  Per i motivi indicati in premessa, si dispone l'escussione, per
l'intero  importo  di  Euro  516.456,90, dell'atto di fideiussione n.
20365  rilasciato  dalla IFINC S.p.a. in data 25 maggio 2004, al fine
di garantire, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale
31 gennaio  2000, n. 29, l'adempimento degli obblighi della Jolly Bin
S.r.l.
  Avverso  il  presente  decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana, e' ammesso ricorso nei modi e
nei tempi previsti dalla normativa vigente.
    Roma, 6 luglio 2007
                                               Il dirigente: Zarrilli