AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 12 luglio 2007 

Modifica   del   regime   di   fornitura   di  medicinali  contenenti
domperidone.
(GU n.177 del 1-8-2007)

                            IL DIRIGENTE
                  dell'Ufficio di farmacovigilanza

  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269,
convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i
Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data
20 settembre  2004,  n.  245, recante norme sull'organizzazione ed il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato;
  Visto   il   regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione,
dell'ordinamento  del  personale  dell'AIFA pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 145 del 29 giugno 2005;
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;
  Visto   il   parere   della  Sottocommissione  di  farmacovigilanza
dell'AIFA reso nella seduta del 12 marzo 2007 e del 2 aprile 2007;
  Visto  il  parere  della  Commissione tecnico scientifica dell'AIFA
reso nella seduta del 4 aprile 2007;
  Ritenuto   a  tutela  della  salute  pubblica  dover  provvedere  a
modificare  la  modalita'  di  fornitura delle specialita' medicinali
contenenti il principio attivo domperidone;
                             Determina:
                               Art. 1.
  1.   La  dispensazione  delle  specialita'  medicinali  a  base  di
domperidone  dovra' essere effettuata dietro presentazione di ricetta
medica ripetibile.
  2.  L'etichetta esterna delle confezioni delle suddette specialita'
medicinali   dovra'   recare   la   dicitura:   «Da  vendersi  dietro
presentazione di ricetta medica».
  3.  La  modifica  del  regime  di  fornitura  deve  avvenire  entro
centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente determina.
  4.  Trascorso il termine di cui al comma 3 non potranno piu' essere
dispensate  al  pubblico  confezioni  che  non  rechino  le modifiche
indicate dalla presente determina.
  La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 12 luglio 2007

                                               Il dirigente: Venegoni