MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 5 luglio 2007, n. 20 

Organizzazione   e   disciplina   del   mercato  del  lavoro:  regimi
autorizzatori e trasparenza del mercato del lavoro - Somministrazione
e   intermediazione   come   oggetto  sociale  prevalente.  Controllo
biennale.
(GU n.179 del 3-8-2007)
 
 Vigente al: 3-8-2007  
 

                              Alle direzioni regionali del lavoro
                              Alle direzioni provinciali del lavoro
                              Alla regione siciliana:
                              - Assessorato lavoro
                              - Ufficio regionale del lavoro
                              - Ispettorato del lavoro
                              Alla  provincia  autonoma  di Bolzano -
                              Assessorato lavoro
                              Alla  provincia  autonoma  di  Trento -
                              Assessorato lavoro
                              All'lNPS - Direzione generale
                              All'INAIL - Direzione generale
                              Alla  direzione generale AA. GG.R.U.A.I
                              - Divisione VII
                              Al Secin
                              All'Asso Lavoro

  Come  e'  noto,  l'art. 5, rispettivamente al comma 2, lettera f) e
comma  4, lettera c), del decreto legislativo n. 276/2003 prevede che
nell'atto   costitutivo   delle  societa'  che  intendono  esercitare
l'attivita'  di  somministrazione  sia  indicata detta attivita' come
oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo.
  L'art.  6  del  decreto  ministeriale  23 dicembre  2003  (Gazzetta
Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2004), comma 4, prevede poi che una volta
concessa   l'autorizzazione   a   tempo  indeterminato,  la  verifica
dell'oggetto   sociale  prevalente,  anche  se  non  esclusivo,  vada
effettuata di biennio in biennio.
  Il   comma 3   del   medesimo  articolo aggiunge  che  la  verifica
dell'oggetto   sociale  prevalente  debba  effettuarsi  a  consuntivo
decorso il primo biennio di attivita'.
  Considerato  che  le prime autorizzazioni a tempo indeterminato per
l'esercizio  dell'attivita' di somministrazione sono state rilasciate
nel mese di novembre 2004, e' ormai scaduto il primo biennio previsto
dalla normativa per il controllo in parola.
  Occorre  peraltro rilevare che il bilancio relativo al secondo anno
(2006),  per ragioni concernenti l'approvazione ed il deposito, sara'
disponibile  soltanto successivamente al 30 giugno 2007, e, pertanto,
le  previste  verifiche  potranno essere attivate soltanto dopo detta
data.
  Si  ricorda  che  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  3,  del  decreto
ministeriale 23 dicembre 2003, ai fini della verifica, il concetto di
prevalenza  va  inteso  in senso strettamente quantitativo, nel senso
cioe'  che l'attivita' oggetto di autorizzazione deve aver riguardato
almeno   il  50,1  per  cento  delle  attivita'  dell'agenzia  svolte
nell'arco dei ventiquattro mesi.
  Al  riguardo, la circolare n. 25/2004 in data 24 giugno 2004, punto
2   chiarisce  che  «...  la  verifica  deve  essere  effettuata  con
riferimento  all'agenzia  nel  suo complesso e quindi il calcolo deve
consistere   nel   confronto   fra   l'entita'  del  fatturato  della
attivita/divisione  (quale  sommatoria  del fatturato di ogni singola
unita'  operativa)  che  costituisce l'oggetto sociale prevalente con
quello  delle  altre  attivita/divisioni  e tale rapporto deve essere
superiore a 50,1».
  Tutto  cio'  premesso,  pertanto,  si precisa che le agenzie per il
lavoro interessate (somministrazione e intermediazione), trascorso il
prescritto  biennio  dovranno  inviare alla scrivente, entro sessanta
giorni  dall'approvazione  del  bilancio  relativo al secondo anno di
ciascun  biennio,  una dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante
legale dell'ente, attestante la prescritta prevalenza.
  Si  richiamano,  al riguardo, le sanzioni penali previste dall'art.
76  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci.
  La  presente  circolare  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
                                  Roma, 5 luglio 2007

                                               Il direttore generale
                                              del mercato del lavoro
                                                     Menziani