DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 luglio 2007 

Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi, a
norma della legge 3 agosto 2004, n. 206.
(GU n.178 del 2-8-2007)

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista   la   legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni, ed in particolare
gli articoli 2 e 5;
  Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore
delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice;
  Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 91, recante norme in favore dei
familiari  superstiti  degli  aviatori  italiani vittime dell'eccidio
avvenuto a Kindu l'11 novembre 1961;
  Vista  la  legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007), ed in particolare i commi 792, 794, 795 e 1270;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006,
con  il  quale  il  prefetto  Gianlorenzo  Fiore  e'  stato  nominato
Commissario  straordinario  di  Governo  per l'attuazione della legge
3 agosto 2004, n. 206;
  Ritenuto  di  dover  emanare una direttiva generale di indirizzo al
fine di garantire una coerente e coordinata attuazione della medesima
legge n. 206 del 2004;
  Sentito  il  Consiglio  dei  Ministri  nella riunione del 27 luglio
2007;
                              E m a n a
                       la seguente direttiva:
Premessa.
  Il  Parlamento,  rendendosi  interprete delle giuste aspettative di
riconoscimento  di  quanti,  vittime  e  familiari,  hanno  pagato un
tributo  altissimo in termini di sofferenza fisica e morale per fatti
di  terrorismo,  durante una lunga e sanguinosa stagione che ha visto
uniti,   nello   stesso   tragico   destino,   rappresentanti   delle
Istituzioni, soggetti aventi ruoli di responsabilita' nell'ambito del
sistema produttivo, sociale e culturale del Paese e comuni cittadini,
e'  intervenuto,  da  ultimo,  con la legge 3 agosto 2004, n. 206, di
seguito  denominata:  «legge n. 206 del 2004» nell'intento di offrire
alle  vittime  ed ai loro familiari, anche superstiti, strumenti piu'
adeguati di tutela e sostegno.
  E'   in   forza   del   legame   di   appartenenza  alla  comunita'
democraticamente  fondata,  contro  cui  e'  stata portata una vera e
propria guerra, che le vittime del terrorismo e delle stragi e i loro
familiari  sono  resi  destinatari dalla legge n. 206 del 2004 di una
normativa    affatto    speciale,    caratterizzata    da    istituti
particolarissimi  che  postulano, in eguaglianza di posizioni tra gli
appartenenti  alla  medesima  categoria, benefici economici, fiscali,
assistenziali,  pensionistici  e  previdenziali, anche in deroga alle
norme  previste  dai singoli ordinamenti. Si tratta di misure, talune
gia' note alla precedente legislazione, altre di nuova concezione, ma
tutte  finalizzate  ad  apprestare  un  sistema  di  provvidenze  non
meramente simbolico, a favore delle vittime del terrorismo e dei loro
familiari.
  1. Come  e'  noto,  la  legge  n.  206  del 2004, all'interno di un
complesso quadro normativo tuttora vigente (per effetto del rinvio di
cui  all'art.  1, comma 2), a fianco del miglioramento di benefici di
natura  indennitaria, gia' previsti dalla precedente legislazione, ha
introdotto  nuove  misure a favore dei cittadini italiani, siano essi
dipendenti   pubblici   o   privati,  lavoratori  autonomi  o  liberi
professionisti,  nonche'  dei cittadini stranieri per eventi accaduti
sul  territorio  nazionale,  e dei loro familiari, vittime di atti di
terrorismo e di strage di tale matrice.
  Tali  misure,  che  ampliano la platea dei destinatari, incidono in
maniera  particolare  sui  trattamenti  pensionistici  e sul relativo
trattamento   fiscale;   rideterminano   l'entita'   delle   speciali
elargizioni;  dispongono  l'erogazione  di un nuovo ulteriore assegno
vitalizio;  rimodulano  in  senso  piu'  ampio  le  disposizioni  che
attribuiscono   ai   superstiti  delle  vittime,  con  un'invalidita'
permanente  non inferiore ad un quarto della capacita' lavorativa, la
concessione  di  due  annualita'  di pensione; pongono a carico dello
Stato  la  spesa  per  l'assistenza  psicologica  e per il patrocinio
legale  delle  vittime  e  dei loro familiari; eliminano gli oneri di
partecipazione alla spesa sanitaria.
  A fronte del cennato contesto normativo, appaiono opportune - anche
alla  luce  dell'opera  svolta dal Commissario straordinario nominato
dal Governo nel settembre del 2006 - alcune indicazioni che agevolino
le  singole  amministrazioni  competenti  ad  una attuazione omogenea
delle   norme   in  parola.  Indicazioni,  queste,  che  non  possono
prescindere da una disamina puntuale di alcuni profili di particolare
problematicita'.
  2. Occorre,  in  primo  luogo,  ricordare  come  destinatari  delle
disposizioni  in  parola  sono  le  vittime,  cioe'  coloro  che sono
deceduti  ovvero  che  hanno  riportato  un'invalidita' permanente in
conseguenza  di episodi di terrorismo o di stragi di tale matrice, ed
i familiari anche superstiti.
  Secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 1-bis, introdotto dalla
legge  finanziaria  per  il  2007 (art. 1, comma 1270), sono altresi'
destinatari della legge n. 206 del 2004 i familiari delle vittime del
disastro  aereo  di  Ustica  del  1980,  nonche'  le  vittime  e loro
familiari della cosiddetta «banda della Uno bianca».
  Per  l'individuazione  dei familiari superstiti, soccorre il rinvio
operato dalla legge n. 206 del 2004 (art. 1, comma 2) alla precedente
e  tuttora  vigente legislazione in materia. In forza di tali rinvii,
sono  destinatari  dei benefici i soggetti indicati dall'art. 6 della
legge  n.  466  del  1980, come integrato dall'art. 4, comma 2, della
legge  n.  302  del  1990  e, da ultimo, dall'art. 82, comma 4, della
legge n. 388 del 2000. Ancorche' tale norma abbia ad oggetto l'ordine
in   base  al  quale  si  provvede  alla  erogazione  della  speciale
elargizione  prevista  dalla  richiamata  legge  n.  466 del 1980, la
stessa  appare  idonea ad identificare i soggetti ritenuti meritevoli
dell'intervento  di  sostegno  e  di assistenza da parte dello Stato.
Cio', peraltro, solo laddove le norme della legge n. 206 del 2004 non
dispongano   diversamente,   individuando   puntualmente  gli  aventi
diritto,  in  concorso  con  la  vittima,  ovvero  nella  qualita' di
superstiti.
  Sempre  con  riferimento  ai  soggetti  destinatari  delle norme in
parola,  un  aspetto  particolare  merita  di essere approfondito. Si
tratta  del  diritto dei cittadini stranieri (siano essi appartenenti
all'Unione  europea  o  extracomunitari)  a  vedersi  riconosciuto il
complesso  di  benefici  previsti  dalla  legge  n. 206 del 2004, per
eventi lesivi accaduti sul territorio nazionale.
  Se,  da  un lato, va riaffermato il diritto dei medesimi e dei loro
familiari  (nei  termini  e  con le modalita' attribuite ai cittadini
italiani)  a percepire la speciale elargizione e le altre indennita',
non  puo'  essere  revocato  in  dubbio  il diritto degli stessi agli
analoghi benefici di natura pensionistica e previdenziale attribuiti,
a parita' di evento lesivo, ai cittadini italiani.
  E'  del  tutto  ovvio  come  il  nascere  di  un  tale  diritto  e'
subordinato alla sussistenza di due fattori, l'uno oggettivo, l'altro
soggettivo.
  Il  primo,  come gia' detto, e' dato dalla circostanza che l'evento
lesivo  si  realizzi  sul territorio nazionale. Il secondo fattore e'
costituito  dalla  necessita'  che  il  soggetto  straniero ed i suoi
familiari   siano   titolari,   al   momento   dell'evento,  o  anche
successivamente,   di  una  posizione  contributiva  obbligatoria  in
Italia.
  E'  quest'ultimo, del resto, un requisito non diverso da quello che
deve  sussistere  per  i  cittadini  italiani e che e' condizione per
l'applicazione dei benefici di cui trattasi.
  All'accertamento   delle  invalidita'  permanenti  riportate  dagli
stranieri e dai cittadini italiani residenti all'estero provvedono le
apposite  commissioni  mediche  nominate dall'autorita' consolare del
luogo  di  residenza della vittima del terrorismo (art. 5, comma 7, e
art.  3,  comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del
1999).
  I  relativi  oneri  di  funzionamento sono anticipati dal Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e  rimborsati dalle amministrazioni
competenti in via ordinaria a richiedere gli accertamenti sanitari.
  Sul punto si ricorda che al Ministero dell'interno la disciplina di
settore  (art. 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 510 del 1999) attribuisce una competenza di carattere generale nei
confronti,  non solo dei propri dipendenti, bensi' anche a favore dei
cittadini italiani che non rientrino in alcuna delle categorie per le
quali  e'  determinata  l'amministrazione  competente,  nonche' degli
stranieri, degli apolidi e dei loro superstiti.
  3. Ancora  in merito ai destinatari dei benefici, in particolare di
quelli  pensionistici  e  previdenziali, e' necessario fare chiarezza
sulla posizione dei lavoratori autonomi o liberi professionisti.
  A  tale  riguardo occorre considerare come il trattamento di favore
disposto  dalla  legge  n.  206 del 2004 in forme e modalita' diverse
(attribuzione  dei  benefici  combattentistici, con l'art. 2; aumento
figurativo  dei  versamenti contributivi, con l'art. 3; equiparazione
ai  grandi  invalidi  di  guerra  e  modalita'  di determinazione del
trattamento  di  quiescenza,  con  l'art.  4) si riferisce, come gia'
sottolineato  con  riferimento  ai  cittadini  stranieri,  a  tutti i
soggetti titolari di una posizione contributiva obbligatoria - ovvero
gia'  in  quiescenza,  la'  dove  i  benefici  medesimi siano utili a
rideterminare  la  misura  della  pensione  -  e,  quindi,  anche  ai
lavoratori autonomi o liberi professionisti ed ai loro familiari.
  Depone  in  tale  senso la lettera della legge n. 206 del 2004, sia
la'  dove individua i destinatari «in chiunque subisca o abbia subito
un'invalidita'  permanente»  o con il ricorso ad espressioni analoghe
(cfr.  art.  2,  comma 1;  art.  3,  comma 1;  art. 4) e sia la' dove
prevede  espressamente  tale  categoria  di  soggetti  (cfr.  art. 2,
comma 3; art. 3, comma 1).
  Se,   da  una  parte,  quindi  occorre  affermare  il  diritto  dei
lavoratori autonomi o liberi professionisti ai benefici in questione,
e'  indubitabile che l'attuazione delle medesime disposizioni - anche
in  assenza  di  qualsivoglia  indicazione da parte del legislatore -
pone  una  serie  di  delicati  problemi  che  afferiscono,  sia alla
individuazione   dei  criteri  per  applicare  a  tale  categoria  di
lavoratori   benefici   «disegnati»  essenzialmente  per  i  pubblici
dipendenti  (si  pensi,  in  riferimento all'art. 2, comma 1, ai «tre
aumenti  periodici di stipendio, paga o retribuzione» di cui all'art.
2,  comma 1  della legge n. 336 del 1970; alle «ricadute» sul TFR del
beneficio  medesimo  e  di  quello  ex  art.  3, comma 1; ovvero, con
riguardo  all'art.  7,  ai  criteri  di  adeguamento  costante  delle
pensioni),  sia  agli  enti  competenti  a  determinare  ed erogare i
relativi  benefici.  Aspetti  problematici,  peraltro, riscontrati in
sede   applicativa  anche  nei  riguardi  dei  lavoratori  dipendenti
privati.
  Nonostante cio', le pur oggettive difficolta' attuative non possono
e non debbono inficiare o addirittura porre nel nulla le finalita' di
ristoro volute dalla legge n. 206 del 2004.
  Sara', pertanto, compito del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale  porre,  quanto  prima, allo studio, sentiti ove necessario i
competenti  enti previdenziali, uno o piu' interventi normativi volti
ad  individuare,  se  del  caso  anche  con  il  ricorso  a modalita'
perequative,  i  criteri  di  applicazione  delle  norme in parola ai
lavoratori  privati,  autonomi  o  liberi  professionisti  ed ai loro
superstiti.
  4. Per  effetto  del  disposto dell'art. 2, comma 1, della legge n.
206   del   2004,   in   sede   di   liquidazione  della  pensione  e
dell'indennita' di fine rapporto o di altro trattamento equipollente,
a  favore  di  chi  abbia  subito  un'invalidita'  a seguito di fatto
terroristico,    indipendentemente    dall'entita'    e   dal   grado
dell'invalidita'  medesima,  devono  essere  attribuiti  tre  aumenti
periodici di stipendio, paga e retribuzione. Uguale beneficio compete
al  coniuge  superstite  e  agli  orfani  sulle  rispettive  pensioni
dirette.
  Occorre   considerare  come,  ai  fini  dell'attribuzione  di  tale
beneficio,  non  possono  essere  operate distinzioni tra i familiari
delle vittime decedute in costanza di attivita' lavorativa (che hanno
titolo  alla  pensione  indiretta) ed i familiari di deceduti gia' in
godimento  del  trattamento  di  quiescenza  (che  hanno diritto alla
pensione di reversibilita), cio' in quanto il rinvio all'art. 2 della
legge  n. 366 del 1970 deve essere inteso come applicabile non solo a
tutte  le vittime di eventi terroristici, ma anche ai loro familiari,
sui trattamenti pensionistici acquisiti dai propri dante causa.
  5. La  legge finanziaria per il 2007 (commi 794 e 795) ha, inoltre,
ampliato  la  platea dei destinatari dell'aumento figurativo di dieci
anni  di  versamenti  contributivi,  utili ad aumentare, per una pari
durata,   l'anzianita'   pensionistica   maturata,  la  misura  della
pensione, nonche' il trattamento di fine rapporto o altro trattamento
equipollente (art. 3, comma 1, del testo novellato della legge n. 206
del 2004).
  Tale  beneficio,  infatti,  prima  limitato  alle  sole vittime che
avevano  subito  un'invalidita' permanente inferiore all'80 per cento
della  capacita'  lavorativa,  e' stato ora esteso a tutti coloro che
hanno  subito  un'invalidita'  permanente  ed  ai loro familiari (ivi
compresi   i   superstiti),   anche  sui  loro  trattamenti  diretti,
prescindendo dall'entita' e dal grado dell'invalidita' medesima.
  La  chiara  dizione della legge n. 206 del 2004, che esplicitamente
indica  tra i beneficiari i dipendenti pubblici o privati o autonomi,
conferma  quanto  gia'  detto  con riguardo al diritto dei lavoratori
autonomi  o  dei  liberi  professionisti  ad  essere  destinatari dei
benefici pensionistici e previdenziali di cui trattasi.
  E' da aggiungere che non assume alcuna rilevanza la circostanza che
i  beneficiari, siano essi le vittime ovvero i familiari, svolgano al
momento  dell'evento  un'attivita'  lavorativa. Peraltro, la norma in
parola sara' operativa, ed il beneficio potra' essere applicato, se e
nel  momento  in  cui i destinatari saranno titolari di una posizione
contributiva obbligatoria.
  E'  inoltre  da  dire che nell'ipotesi in cui gli aventi diritto al
beneficio  de  quo  siano  gia' in pensione al momento dell'evento, a
loro   favore   dovra'  essere  effettuata  la  rideterminazione  del
trattamento di quiescenza in godimento.
  Quanto,   poi,  al  regime  fiscale  da  riservare  ai  trattamenti
pensionistici presi in considerazione dall'art. 3, e' da ritenere, ai
sensi  del  comma 2  della  medesima  disposizione, che la previsione
agevolativa   dell'esenzione   dall'IRPEF   si  applichi  sull'intera
pensione  e  non  soltanto  sulla  parte  corrispondente  all'aumento
figurativo dei versamenti contributivi.
  Cio'  in quanto la legge n. 206 del 2004 si riferisce espressamente
alla pensione e non a quota o alla maggiorazione di essa.
  In  tale  senso  non  puo' non essere considerato come il comma 794
della  legge  finanziaria  per  il  2007  abbia  modificato l'art. 3,
comma 1,  della  legge  n.  206  del  2004 medesima, sostituendo, con
riguardo  al  grado  di  invalidita', le parole «inferiori all'80 per
cento»  con  quelle  di «qualsiasi entita». Ne consegue il venir meno
del  trattamento  fiscale  di  minor  favore  riservato alle pensioni
corrisposte  a  fronte di una invalidita' inferiore all'80 per cento,
che  sono,  cosi',  equiparate  alle  pensioni  cui  hanno  diritto i
soggetti  invalidi  in misura pari o superiore all'80 per cento e, al
pari  di  queste,  possono,  pertanto,  fruire  dell'esenzione totale
dall'IRPEF.  Nei  suesposti termini e', anche, il parere dell'Agenzia
delle entrate.
  6. Particolarmente  significativi  sono  i  benefici riservati alle
vittime  che  abbiano  riportato  un'invalidita'  permanente  pari  o
superiore  all'80  per  cento  della  capacita'  lavorativa, cui sono
riconosciuti,  oltre  all'equiparazione  per ogni effetto di legge ai
grandi  invalidi  di  guerra,  il  diritto  immediato  alla  pensione
diretta,  calcolata e rideterminata secondo quanto previsto dall'art.
4,  comma 2,  della  legge  n.  206 del 2004, con criteri applicabili
anche  ai  superstiti  aventi  diritto  alla  pensione indiretta o di
reversibilita' (comma 3).
  Le amministrazioni e gli enti competenti sono chiamati, pertanto, a
dare  sollecita  attuazione  alle  disposizioni  teste' ricordate, in
particolare  per  quanto  attiene  all'erogazione agli aventi diritto
dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore, secondo quanto previsto
dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288.
  Da  ultimo (art. 4, comma 2-bis, introdotto dall'art. 1, comma 792,
della  legge  27 dicembre  2006, n. 296 - legge finanziaria 2007), e'
stata  prevista  un'ulteriore  misura  di sostegno a favore di coloro
che,  in  presenza  di  un'invalidita' permanente non inferiore ad un
quarto  della  capacita'  lavorativa,  abbiano proseguito l'attivita'
lavorativa.  La misura del trattamento di pensione loro spettante, al
raggiungimento   del  periodo  massimo  pensionabile,  anche  con  il
concorso   dell'aumento  figurativo  dei  dieci  anni  di  versamenti
contributivi  (di  cui  si  e'  detto  al precedente punto 5), e', in
questo   caso,   pari  all'ultima  retribuzione  annua  integralmente
percepita,  rideterminata  con  l'applicazione  dei  benefici  di cui
all'art.  2,  comma 1  (c.d.  «benefici  combattentistici»). Anche il
trattamento  pensionistico cosi' determinato e' esente dall'IRPEF, al
pari  di  quanto previsto per le pensioni di cui ai commi 2 e 3 (art.
4, comma 4). Deve, infatti, essere considerato come il trattamento di
cui  al  comma 2-bis  e'  espressamente  determinato anche secondo le
modalita'  stabilite  al precedente art. 3, cosicche' sembra corretto
applicare  la  norma  di  esenzione  totale  dall'IRPEF  (comma 4) al
trattamento  pensionistico  in  esame.  In  tale  senso e', anche, il
parere espresso dall'Agenzia delle entrate.
  7. L'art.  8,  comma 2,  della  legge  n.  206  del  2004,  dispone
l'esenzione  di  ogni  imposta  diretta  o indiretta per l'erogazione
delle indennita'.
  Si  ritiene,  in  proposito  (conformemente,  del resto, all'avviso
espresso  dall'Agenzia  delle  entrate)  che  ai  trattamenti di fine
rapporto  e indennita' equipollenti non possa estendersi il regime di
totale  esenzione,  essendo  questo espressamente previsto solo per i
trattamenti pensionistici.
  Peraltro,  posto  che  la disposizione in parola dichiara esenti da
qualsiasi imposizione, diretta o indiretta, le «indennita» erogate ai
sensi  della  legge  n.  206 del 2004, deve ritenersi che l'esenzione
IRPEF  si  applichi,  comunque,  alla  quota  del  TFR  o trattamento
equipollente  erogato in attuazione delle norme speciali recate dalla
legge in esame.
  8. Il  legislatore  della  legge  n.  206  del  2004 ha introdotto,
altresi',  alcuni  benefici  di  natura  indennitaria,  provvedendo a
rimodulare  la  misura  massima  della  elargizione, gia' individuata
dalla  legislazione  previgente  (art. 1, comma 1, della legge n. 302
del  1990), elevandola a 200.000 euro in proporzione alla percentuale
di  invalidita'  riportata,  in  ragione di 2.000 euro per ogni punto
percentuale;  beneficio  esteso  anche  alle elargizioni gia' erogate
alla data di entrata in vigore della legge n. 206 del 2004 (commi 1 e
2  dell'art. 5). Per quanto riguarda i profili applicativi, non puo',
qui, che farsi rinvio al parere n. 565/06 espresso in sede consultiva
dalla Sezione 1ª del Consiglio di Stato.
  Inoltre, la legge n. 206 del 2004 ha previsto la corresponsione, ex
nunc, agli invalidi permanenti con inabilita' non inferiore al 25 per
cento, ed ai superstiti compresi i figli maggiorenni, di uno speciale
assegno   vitalizio   non   reversibile   di  1.033  euro  che,  solo
limitatamente  a coloro che gia' beneficiano dell'analoga provvidenza
di  cui  all'art.  2  della  legge  n.  407  del  1998,  si  aggiunge
all'assegno vitalizio di 500 euro.
  In  caso  di  decesso della vittima che ha riportato un'invalidita'
permanente  di  grado  non  inferiore  ad  un  quarto della capacita'
lavorativa,  ai  familiari  aventi  diritto  alla pensione (in questa
ipotesi, coniuge, figli minori, figli maggiorenni, genitori, fratelli
e  sorelle, se conviventi e a carico) sono attribuite due annualita',
comprensive    della    tredicesima   mensilita',   del   trattamento
pensionistico loro spettante (art. 5, comma 4).
  Anche   in  questo  caso,  peraltro,  non  rileva,  ai  fini  della
individuazione  dei  beneficiari  della  norma, la circostanza che il
dante causa fosse deceduto in attivita' di servizio o in posizione di
quiescenza.  E',  dunque, ininfluente ai fini dell'applicazione della
norma  la  circostanza che il familiare superstite fosse titolare del
diritto alla pensione di reversibilita' o di pensione indiretta.
  9. Di  particolare  rilievo  la disposizione della legge n. 206 del
2004  che  dispone  la rivalutazione delle percentuali di invalidita'
gia'  riconosciute  ed  indennizzate,  in  conseguenza dell'eventuale
intercorso   aggravamento  fisico  e  del  riconoscimento  del  danno
biologico e morale (art. 6, comma 1).
  Sulle  modalita'  di attuazione di questa disposizione da parte dei
competenti  organi sanitari, si e' espresso il Consiglio di Stato con
il  richiamato  parere  del 2006, nel senso che la condizione globale
della  salute  della vittima del terrorismo, nei suoi aspetti fisici,
psichici  e  morali  che  abbiano riflesso permanente sulla capacita'
lavorativa,  va  valutata  -  caso  per  caso  - sulla base del danno
complessivo  non  patrimoniale  subito, con l'espressione di un unico
valore percentuale di invalidita' permanente.
  In  proposito,  e'  opportuno  rivolgere  un invito alle competenti
Direzioni  generali dei Ministeri della difesa e dell'interno perche'
le  commissioni  ospedaliere  competenti  ai  sensi  dell'art.  5 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 510 del 1999, tengano
sempre  conto  nelle  proprie valutazioni tecniche di quanto previsto
dall'art. 6, comma 1, della legge n. 206 del 2004.
  10. Il  legislatore  con  la  legge  n.  206  del  2004  ha inteso,
altresi',  ampliare il livello di tutela sanitaria per le vittime del
terrorismo  e  per  i loro familiari, ponendo a carico dello Stato la
spesa  per  l'assistenza psicologica (art. 6, comma 2) e riconoscendo
loro  l'esenzione  dalla  partecipazione  alla spesa per ogni tipo di
prestazione sanitaria e farmaceutica (art. 9).
  Per   quanto  attiene  al  diritto  all'assistenza  psicologica  e'
indubbio che trovino applicazione le disposizioni generali in materia
di  assistenza  in  forma  indiretta  (art.  3 della legge n. 595 del
1985). Pertanto, laddove le strutture pubbliche o private accreditate
non  siano  in  grado  di  assicurare  l'erogazione delle prestazioni
richieste  (ovvero  non  siano  in grado di assicurarle con la dovuta
tempestivita)   la   vittima   dell'evento  terroristico  ed  i  suoi
familiari,   previa  autorizzazione  dell'azienda  sanitaria  locale,
potranno  rivolgersi  ad  un  professionista  privato  ed ottenere il
rimborso  delle spese sostenute nei limiti e con le modalita' fissate
dalla regione.
  Tali  indicazioni,  pero',  non  appaiono  sufficienti  ad esaurire
l'ambito  del  beneficio garantito dall'art. 6, comma 2, alle vittime
di atti di terrorismo e loro familiari. Questa disposizione, infatti,
come  reso  ostensivo dall'appostamento di uno specifico stanziamento
di  bilancio  a decorrere dall'anno 2004, pone a diretto carico dello
Stato  l'obbligo  di  fornire assistenza psicologica. La legge n. 206
del  2004  non precisa le modalita' attraverso le quali lo Stato deve
garantire questo diritto. Spetta al Ministro della salute, con propri
provvedimenti,   da   adottare   con  ogni  possibile  sollecitudine,
individuare   i   criteri,   nell'ambito  delle  risorse  finanziarie
disponibili, attraverso i quali garantire alle vittime del terrorismo
e  loro familiari, anche con forme di rimborso delle spese sostenute,
il diritto dei medesimi ad un'adeguata assistenza psicologica.
  L'art.  9  prevede  che le vittime ed i loro familiari siano esenti
dalla   partecipazione  alla  spesa  per  ogni  tipo  di  prestazione
sanitaria  e  farmaceutica.  Tale disposizione, in combinato disposto
con   l'art.  4  -  che  estende  alle  vittime  del  terrorismo  con
invalidita' superiore all'80 per cento benefici gia' previsti per gli
invalidi  di  guerra - impone che ai soggetti destinatari della legge
n.  206  del  2004, con la percentuale di invalidita' sopra indicata,
spetti  il  diritto  ad  usufruire  gratuitamente  anche  dei farmaci
inseriti  in  classe C e di non essere tenuti a versare la differenza
di  prezzo  tra  farmaci  generici  e  le  corrispondenti specialita'
medicinali coperte da brevetto.
  Per  quanto,  invece,  attiene  alle  vittime del terrorismo e loro
familiari  cui  sia  riconosciuto  un  grado di invalidita' inferiore
all'80  per cento, la disposizione contenuta nell'art. 9 non puo' che
riferirsi alle prestazioni garantite dal Servizio sanitario nazionale
alla  generalita' degli assistiti, con cio' intendendo le prestazioni
che  per  la  loro natura e per le loro caratteristiche di rilevanza,
efficacia   ed   appropriatezza   sono  state  incluse  nei  «livelli
essenziali  di  assistenza»  (ai  sensi dell'art. 117, secondo comma,
lettera m),  della  Costituzione). Depone in tal senso la circostanza
che,    l'espressione    «partecipazione    alla    spesa»    (ovvero
«compartecipazione alla spesa») e' costantemente utilizzata nei testi
normativi per indicare la quota del costo di tali prestazioni che, in
base  a  norme  statali o regionali, e' posta a carico dell'assistito
(c.d. «ticket»).
  La norma, infatti, vuole assicurare l'esenzione totale da qualunque
forma  di  partecipazione,  disposta sia da norme dello Stato, sia da
norme  regionali,  per  le  prestazioni  sanitarie  fruite  presso le
strutture  del  Servizio  sanitario  nazionale o le strutture private
accreditate,  nonche'  dall'obbligo  di  pagare  la differenza tra il
prezzo  di  rimborso  dei  medicinali  generici  e  il  prezzo  delle
specialita' medicinali coperte da brevetto.
  11. Nello  stesso  spirito  di assistenza e di sostegno a favore di
coloro  che sono rimaste vittime del terrorismo e dei loro familiari,
e'  stato  riconosciuto  il  diritto all'assistenza processuale ed e'
stato  posto  a totale carico dello Stato il patrocinio delle vittime
in  ogni  procedimento giurisdizionale (art. 10, comma 1). Sul punto,
debbono   trovare  applicazione  le  norme  recate  dal  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  30 maggio  2002, n. 115, in materia di
spese  di  giustizia  ed  in  particolare di patrocinio a spese dello
Stato,  prescindendo,  naturalmente, per i destinatari della legge n.
206 del 2004, dai limiti di reddito ivi previsti.
  12. E'  da  dire, infine, che le indicazioni attuative contenute in
questa  direttiva,  lungi  dall'esaurire l'attenzione del Governo nei
confronti di tutte le vittime delle azioni criminali con finalita' di
terrorismo,  potranno  coniugarsi  con  nuove iniziative legislative,
anche  di  natura  interpretativa,  intese in questa ultima ipotesi a
recepire  i  piu'  favorevoli  orientamenti  che nella giurisprudenza
dovessero venire a consolidarsi.
  Inoltre,   e'   condizione   indispensabile  che  i  Ministri  piu'
direttamente  coinvolti nell'attuazione della legge n. 206 del 2004 -
il  Ministro  dell'interno, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della
difesa,  il  Ministro  della  giustizia,  il  Ministro della salute -
impartiscano   tutte   quelle   disposizioni,   anche   di  carattere
organizzativo,  per la tempestiva erogazione dei benefici ai soggetti
aventi  diritto, semplificando, per quanto possibile, gli adempimenti
burocratici  e  monitorando  costantemente l'attivita' dei dipendenti
uffici.
  Le  eventuali difficolta' applicative dovranno essere rappresentate
alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri che porra' in atto le
iniziative di coordinamento legislativo o amministrativo, di volta in
volta necessarie.
  Il  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale vorra', in
particolare, rendersi interprete del contenuto della direttiva presso
i presidenti dell'INPS, dell'INPDAP e dell'ENPALS.
  La  presente  direttiva,  previa registrazione da parte della Corte
dei conti, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

    Roma, 27 luglio 2007

                        Il Presidente: Prodi

Registrata alla Corte dei conti il 1° agosto 2007
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri
   registro n. 9, foglio n. 95