MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 2 agosto 2007, n. 64 

Legge  19  dicembre  1992, n. 488. Modifiche alle circolari n. 980902
del 23 marzo 2006 e n. 946068 del 7 aprile 2006.
(GU n.187 del 13-8-2007)
 
 Vigente al: 13-8-2007  
 

                            Alle imprese interessate

                            Alle banche concessionarie

                            Agli istituti collaboratori

                            All'Artigiancassa s.p.a.

                            All'A.B.I.

                            All'ASS.I.LEA.

                            Alla Confindustria

                            Alla Confapi

                            Alla Confcommercio

                            Alla Confesercenti

                            Alle confederazioni artigiane

                            A Cassa Depositi e Prestiti SpA

  Le  disposizioni  esplicative sulle nuove modalita' e procedure per
la  concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n.
488/1992,   stabilite   dal  decreto  del  Ministro  delle  attivita'
produttive,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  del  1° febbraio 2006, sono state emanate, com'e' noto, con
le  circolari  n.  980902  del 23 marzo 2006 e n. 946068 del 7 aprile
2006,  riferite, rispettivamente, ai settori «industria», «turismo» e
«commercio» e alle imprese artigiane.
  In relazione a talune osservazioni che le associazioni di categoria
interessate  hanno  fatto  pervenire a questo Ministero, in merito ad
alcune  disposizioni  normative  riguardanti  gli  adempimenti  delle
imprese beneficiarie delle agevolazioni concernenti la documentazione
di spesa da allegare alle richieste di erogazione delle agevolazioni,
si ravvisa l'opportunita' di conciliare l'efficacia dei controlli che
correntemente  si  effettuano sui programmi di investimento agevolati
con le esigenze di celerita' del procedimento agevolativo.
  Pertanto  alle  predette  circolari  sono apportate le modifiche di
seguito indicate.
  Alla  fine del punto 7.4, lettera d) di entrambe le circolari sopra
richiamate  e'  aggiunto quanto segue: «La documentazione comprovante
l'avvenuto  pagamento  e'  richiesta per i titoli di spesa di importo
imponibile pari almeno a Euro 50.000, fermo restando l'obbligo per le
imprese  di  produrre  la medesima documentazione anche per gli altri
titoli  di  spesa  su  richiesta  dei soggetti abilitati a svolgere i
controlli.  Nei casi in cui i bilanci dell'impresa beneficiaria siano
certificati da societa' di revisione e, contemporaneamente, l'impresa
utilizzi  sistemi  di  pagamento  telematici  che  attuano protocolli
informatici  standard  riconosciuti  dal sistema bancario e adotti un
sistema  contabile  informatico  che garantisca la tracciabilita' dei
dati,  l'impresa  puo' presentare alla banca concessionaria, in luogo
della  documentazione  comprovante  il  pagamento,  una dichiarazione
sostitutiva  di  notorieta', resa ai sensi del decreto del Presidente
della  Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante
e  controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove presente,
ovvero,  negli altri casi, dal revisore contabile o dalla societa' di
revisione  che  esercitano  il  controllo contabile sulla societa' ai
sensi dell'art. 2409-bis del codice civile. Tale dichiarazione dovra'
riportare,  per  ciascun  titolo  di spesa di importo imponibile pari
almeno  a  Euro  50.000,  gli  elementi  identificativi del titolo di
spesa,  l'importo  pagato  e la data del pagamento, nonche' attestare
che   il   sistema   contabile  informatico  utilizzato  dall'impresa
garantisce  la  tracciabilita'  dei dati. Alla dichiarazione dovranno
essere  allegate  specifiche  dichiarazioni delle banche con le quali
l'impresa  attua  i  pagamenti  per via telematica, attestanti che il
sistema   di  pagamento  telematico  utilizzato  rispetta  protocolli
informatici richiesti e riconosciuti dalla banca stessa.».
  Al  punto  3.13, secondo capoverso della circolare n. 980902 del 23
marzo  2006 al punto 3.5, secondo capoverso della circolare n. 946068
del 7 aprile 2006:
    dopo  la  parola  «nonche»  sono  aggiunte le seguenti parole: «,
limitatamente  ai  beni  maggiormente  rilevanti  e comunque di costo
unitario  almeno pari a Euro 10.000 da inserire nell'elenco citato in
precedenza,»;
    alla fine del capoverso e' aggiunto quanto segue: «Si precisa che
le  tipologie di documenti sopra indicate ai fini della dimostrazione
del requisito nuovo di fabbrica, sono da intendersi anche alternative
l'una all'altra, ivi comprese le dichiarazioni sostitutive di atto di
notorieta'  con le quali il requisito e' attestato dai produttori dei
beni;  le  dichiarazioni  rese  da  soggetti  diversi  dai produttori
(concessionari  e/o  rivenditori), possono invece essere prodotte con
riferimento  a  non  piu'  del  30%  del  valore complessivo dei beni
inseriti nell'elenco citato in precedenza».
  Al  punto  8.1, secondo capoverso, della circolare n. 980902 del 23
marzo  2006, dopo le parole «unitamente alla documentazione di spesa»
sono  aggiunte  le  seguenti parole: «di cui alle lettere a) e c) del
precedente punto 7.4».
    Roma, 2 agosto 2007
                                           Il vice Ministro: D'Antoni