MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 2 agosto 2007 

Diniego   dell'abilitazione   alla   «Scuola   di   psicoterapia  del
L.A.I.A.M.» ad istituire e ad attivare nella sede di Roma un corso di
specializzazione  in  psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato
con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.
(GU n.191 del 18-8-2007)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                          per l'universita'

  Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma 5,  che  prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario;
  Vista  l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad
oggetto  «Modificazioni  ed  integrazioni alle ordinanze ministeriali
30 dicembre   1999  e  16 luglio  2004,  recanti  istruzioni  per  la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
  Visto  il  decreto  in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed
integrazioni,  con  il  quale  e'  stata  costituita  la  Commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  la  «Scuola  di  psicoterapia del
L.A.I.A.M.»  ha  chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un
corso di specializzazione in psicoterapia in Roma - via Cadlolo, 24 e
90,  per  un  numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di
corso pari a 9 unita' e, per l'intero corso, a 36 unita';
  Visto  in  particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento,
che  dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base
dei  pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e
dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e
il  successivo  comma 7,  che prevede che il provvedimento di diniego
del  riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse
modalita' di cui al richiamato comma 5;
  Considerato  che la competente Commissione tecnico-consultiva nella
riunione   del  20 luglio  2007,  ha  espresso  parere  contrario  al
riconoscimento  dell'istituto  richiedente,  rilevando in particolare
che   la   Scuola  si  rifa'  in  maniera  generica  alla  tradizione
psicoanalitica  (sostanzialmente  a  Freud, senza dare rilievo alcuno
agli  sviluppi  successivi  della teoria e della tecnica), traduce in
proposta  didattica il pensiero del proponente, riassunto in un breve
documento,  dal  quale  non  si  evince  alcuna  prova del fondamento
scientifico  della teoria proposta. Ne consegue la totale mancanza di
collegamento   scientifico   e  operativo  con  altre  istituzioni  o
strutture di respiro internazionale. Dal punto di vista organizzativo
e  della  struttura  didattica,  segnala  che  la  convenzione per il
tirocinio  e'  stabilita  con un'unica struttura, ed in essa non sono
indicate le competenze e le attivita';
  Ritenuto che per i motivi sopraindicati l'istanza di riconoscimento
del predetto istituto non possa essere accolta;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'istanza  di riconoscimento proposta dalla «Scuola di psicoterapia
del  L.A.I.A.M.», con sede in Roma - via Cadlolo, 24 e 90, per i fini
di  cui  all'art.  4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre
1998,  n.  509, e' respinta, visto il motivato parere contrario della
Commissione   tecnico-consultiva  di  cui  all'art.  3  del  predetto
provvedimento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 2 agosto 2007
                                         Il direttore generale: Masia