MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 2 agosto 2007, n. 65 

Legge  19  dicembre 1992, n. 488. Chiarimenti e modifiche concernenti
le circolari n. 980814 del 7 marzo 2006, n. 948772 del 27 aprile 2006
e n. 9704 del 19 settembre 2006.
(GU n.188 del 14-8-2007)
 
 Vigente al: 14-8-2007  
 

                              Alle imprese interessate

                              Alle banche concessionarie

                              Agli istituti collaboratori

                              All'Artigiancassa S.p.a.

                              All'A.B.I.

                              All'ASS.I.LEA.

                              Alla Confindustria

                              Alla Confapi

                              Alla Confcommercio

                              Alla Confesercenti

                              Alle confederazioni artigiane

  Con  le  circolari  indicate in oggetto sono state apportate alcune
modifiche  alle  circolari  n.  900315  del  14 luglio  2000 (settore
«industria»),  n. 900516 del 13 dicembre 2000 (settore «turismo»), n.
900047  del  25 gennaio  2001 (settore «commercio») e n. 946364 del 7
ottobre 2003 (imprese artigiane), allo scopo di aumentare l'efficacia
e  la  tempestivita'  dei  controlli  finali  che  ordinariamente  si
effettuano  sui programmi di investimento agevolati, consentendo alle
imprese  interessate  di  predisporre  per  tempo  la  documentazione
occorrente.
  In relazione a talune osservazioni che le associazioni di categoria
interessate  dal  provvedimento  normativo  hanno  fatto  pervenire a
questo  Ministero,  si  ravvisa  l'esigenza  di conciliare meglio gli
anzidetti  scopi  di  efficacia dei controlli con quelli di celerita'
dei procedimenti agevolativi.
  Per tale motivo si forniscono le seguenti ulteriori indicazioni.
Con   riferimento   alla   documentazione  comprovante  l'intervenuto
pagamento delle spese.
  Con  le  citate  circolari  e'  stato  introdotto  l'obbligo per le
imprese  beneficiarie  di  presentare  alle  banche concessionarie la
documentazione  bancaria che comprovi l'avvenuto pagamento di tutti i
titoli di spesa di importo imponibile pari almeno a Euro 50.000.
  In   merito   a  tale  obbligo  possono  essere  introdotte  alcune
semplificazioni  procedurali  nei  casi in cui i bilanci dell'impresa
beneficiaria   siano   certificati   da   societa'  di  revisione  e,
contemporaneamente,   l'impresa   utilizzi   sistemi   di   pagamento
telematici  che  attuano protocolli informatici standard riconosciuti
dal  sistema  bancario  e adotti un sistema contabile informatico che
garantisca  la  tracciabilita'  dei dati. Sussistendo le tre predette
condizioni,  in  luogo  della  documentazione  bancaria  di pagamento
l'impresa puo' presentare alla banca concessionaria una dichiarazione
sostitutiva  di  notorieta', resa ai sensi del decreto del Presidente
della  Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante
e  controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove presente,
ovvero,  negli altri casi, dal revisore contabile o dalla societa' di
revisione  che  esercitano  il  controllo contabile sulla societa' ai
sensi dell'art. 2409-bis del codice civile. Tale dichiarazione dovra'
riportare,  per  ciascun  titolo  di spesa di importo imponibile pari
almeno  a  Euro  50.000,  gli  elementi  identificativi del titolo di
spesa,  l'importo  pagato  e  la  data del pagamento a saldo, nonche'
attestare   che   il   sistema   contabile   informatico   utilizzato
dall'impresa    garantisce   la   tracciabilita'   dei   dati.   Alla
dichiarazione dovranno essere allegate specifiche dichiarazioni delle
banche  con  le quali l'impresa attua i pagamenti per via telematica,
attestanti che il sistema di pagamento telematico utilizzato rispetta
protocolli informatici richiesti e riconosciuti dalla banca stessa.
Con riferimento alla documentazione comprovante il requisito di nuovo
di fabbrica di macchinari, impianti e attrezzature.
  Le circolari in questione hanno inoltre introdotto l'obbligo per le
imprese  beneficiarie di allegare alla documentazione finale di spesa
i  documenti  che  comprovino  il  requisito di nuovo di fabbrica per
tutti  i  macchinari,  gli  impianti  e le attrezzature oggetto della
documentazione finale stessa.
  A  tal  riguardo  si  ritiene opportuno, allo scopo di agevolare le
attivita'  di  controllo  documentale,  senza  tuttavia pregiudicarne
l'efficacia,  limitare  detto  adempimento  ai  soli beni da inserire
nell'elenco  di  cui  al  punto 3.10 delle circolari n. 900315 del 14
luglio  2000,  n.  900516  del  13  dicembre  2000 e n. 900047 del 25
gennaio  2001  nonche'  al  punto 3.4 della circolare n. 946364 del 7
ottobre  2003  (che, si ricorda, sono i beni maggiormente rilevanti e
comunque tutti quelli il cui costo unitario esposto sia almeno pari a
Euro 10.000,00); resta fermo l'obbligo per l'impresa di conservare ed
esibire,  su richiesta dei soggetti abilitati a svolgere i controlli,
la documentazione comprovante il requisito anche per i rimanenti beni
del programma di investimenti.
  Si  precisa  infine  che le tipologie di documenti indicate ai fini
della dimostrazione del requisito di nuovo di fabbrica, che l'impresa
deve  produrre  alla banca concessionaria insieme alla documentazione
finale  di spesa (certificati di origine dei macchinari, documenti di
trasporto,     certificati    di    assicurazione,    documenti    di
immatricolazione,  dichiarazioni di conformita' di cui alla direttiva
98/37/CE  del  22  giugno 1998), sono da intendersi anche alternative
l'una all'altra, ivi comprese le dichiarazioni sostitutive di atto di
notorieta'  con le quali il requisito e' attestato dai produttori dei
beni;  le  dichiarazioni  rese  da  soggetti  diversi  dai produttori
(concessionari  e/o  rivenditori), possono invece essere prodotte con
riferimento  a  non  piu'  del  30%  del  valore complessivo dei beni
inseriti nell'elenco citato in precedenza.
  Con  riferimento  alla  documentazione che le banche concessionarie
sono  tenute a trasmettere al Ministero a seguito della presentazione
da  parte delle imprese della documentazione finale di spesa relativa
ai  programmi la cui spesa ammessa risulti almeno pari a tre miliardi
di  lire  ovvero a 1.549.370,70 euro, si ritiene opportuno modificare
parzialmente   quanto   disposto   con  le  circolari  in  questione,
eliminando  l'obbligo  per  le  banche  di inviare al Ministero copia
della  documentazione  attestante  il requisito di nuovo di fabbrica,
allo  scopo  di  evitare duplicazioni dell'attivita' istruttoria. Per
effetto  di  tale  modifica  l'ultimo  periodo  del  punto  8.5 della
circolare  n.  900315  del 14 luglio 2000 e delle circolari n. 900516
del  13  dicembre  2000  e  n.  900047 del 25 gennaio 2001 risulta il
seguente: «Per i programmi la cui spesa ammessa risulta almeno pari a
tre  miliardi  di  lire  ovvero  a  1.549.370,70 euro dovranno essere
trasmessi  al Ministero anche l'elenco e la dichiarazione previsti al
precedente punto 3.10.»
    Roma, 2 agosto 2007
                                           Il vice Ministro: D'Antoni