MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

CIRCOLARE 2 agosto 2007, n. 56887 

Recapito  a  data  o ora certa degli invii di corrispondenza generati
elettronicamente.
(GU n.200 del 29-8-2007)
 
 Vigente al: 29-8-2007  
 

                        IL DIRETTORE GENERALE
             per la regolamentazione del settore postale

  Visto  il  decreto  legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha dato
attuazione  alla  direttiva 97/67/CE del 15 dicembre 1997 concernente
regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali
comunitari  e  il  miglioramento  della  qualita'  del servizio, come
modificato  dal  decreto  legislativo  23 dicembre  2003,  n. 384, in
attuazione della direttiva 2002/39/CE del 10 giugno 2002;
  Visto  il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000,
n.  75, concernente il regolamento recante disposizioni in materia di
autorizzazioni  generali  nel  settore  postale,  come modificato dal
decreto 15 febbraio 2006, n. 134;
  Vista  la  decisione  della Commissione europea 21 dicembre 2000 n.
2001/176/CE  relativa  ad  un  procedimento ai sensi dell'art. 86 del
Trattato  CE,  riguardante  la  prestazione in Italia di alcuni nuovi
servizi  postali  che garantiscono il recapito a data o ora certe con
la  quale  lo  Stato  Italiano e' stato inibito dal conferire diritti
esclusivi al fornitore del servizio universale nella fase di recapito
a data od ora certa degli invii generati telematicamente;
  Vista  la  circolare  24 gennaio  2001, n. DGRQS/208 concernente il
recapito  di  invii  postali  a  data od ora certa e la circolare del
18 maggio  2001,  n.  DGRQS  1225,  che  definiscono,  tra l'altro, i
seguenti  requisiti  del  servizio: consegna dell'invio ad ora o data
certa   stabilita   nel  contratto  con  il  cliente,  pagamento  del
corrispettivo  pattuito subordinato all'avvenuto recapito nel termine
contrattuale e la tracciatura dell'invio nella fase di recapito;
  Visto  in  particolare  il  paragrafo 3 della circolare n. 1225 del
2001  che,  nell'individuare  nell'autorizzazione  generale il titolo
abilitativo  per  la  fornitura  al  pubblico di tali servizi, pone a
carico  degli  operatori  l'obbligo di adozione di un bollettario «da
conservare  per  sei  mesi  idoneo  a provare il momento del prelievo
presso il mittente nonche' la data ovvero l'ora e la data di recapito
dell'invio a mezzo firma del destinatario»;
  Visto  in particolare l'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n.
261/1999,  come  modificato  dal decreto legislativo n. 384/2003 che,
conformando   la   normativa   primaria   alla  citata  decisione  n.
2001/176/CE,  ha  sancito  l'esclusione dall'ambito della riserva dei
servizi  di recapito a data o ora certa degli invii di corrispondenza
generati  con  l'utilizzo  di  tecnologie  telematiche e il regime di
autorizzazione  generale  quale  titolo  abilitativo per l'offerta al
pubblico  degli  stessi  servizi,  come  gia' previsto dalle suddette
circolari;
  Considerato che sempre piu' frequentemente gli operatori postali si
avvalgono  di tecnologie del settore delle comunicazioni elettroniche
nella  fornitura  di  nuovi  servizi  tesi  a  soddisfare  specifiche
esigenze  della  clientela  e  che,  in particolare, tra tali servizi
rientra  quello  relativo al recapito degli invii di corrispondenza a
data   o   ora  certa  generati  mediante  l'utilizzo  di  tecnologie
telematiche oggetto delle suddette circolari;
  Tenuto  conto  che l'adozione del bollettario di cui al paragrafo 3
della circolare n. 1225/2001 rappresenta uno strumento per dare prova
che  il  servizio  presenti  i  requisiti  richiesti  in  termini  di
tracciabilita'  dell'invio  di  corrispondenza  e  di  recapito dello
stesso ad una data o ora prestabilita;
  Tenuto  conto  che  un  numero  sempre  crescente  di operatori sta
progettando  e  avviando  la fornitura al pubblico di tali servizi di
recapito a data o ora certa degli invii generati elettronicamente con
il supporto  di tecnologie delle comunicazioni elettroniche, quali ad
esempio  GPS e GSM/GPRS, ai fini della tracciabilita' di ogni singolo
invio  postale  e  della  dimostrazione  dell'avvenuto  recapito alle
condizioni prestabilite contrattualmente con il cliente;
  Considerato  che  l'utilizzo  esclusivo del bollettario di cui alla
menzionata  circolare  potrebbe  costituire un significativo ostacolo
allo  sviluppo di nuovi servizi orientati a esigenze specifiche della
clientela;
  Valutato  che  appare opportuno riconoscere l'idoneita' a provare i
requisiti  del servizio di invii di corrispondenza a data o ora certa
generati   mediante   l'utilizzo   di   tecnologie   telematiche,  in
alternativa  alla  suddetta modalita' del bollettario, anche ad altri
strumenti tecnologicamente piu' evoluti;

                               Adotta
                       la seguente circolare:

  1. Le premesse fanno parte integrante della presente circolare.
  2.  I  fornitori  del servizio di recapito a data o ora certa degli
invii   di  corrispondenza  generati  con  l'utilizzo  di  tecnologie
telematiche possono adottare, in alternativa al bollettario di cui al
paragrafo 3  della circolare n. 1225/2001, strumenti di comunicazione
elettronica  atti  a  provare  sia  il momento del prelievo presso il
mittente,  sia la data ovvero l'ora e la data di recapito dell'invio.
La  relativa  documentazione  cartacea ed elettronica attestante tali
informazioni  e'  registrata  e conservata per almeno sei mesi a cura
del  fornitore  del  servizio.  Gli  operatori rendono accessibili al
mittente,  e  su  richiesta  al destinatario della corrispondenza, le
informazioni  sulla data e ora del recapito, anche tramite accesso al
proprio sito Web.
  3.  I  fornitori  di servizi forniscono dettagliate informazioni in
relazione  agli  strumenti  di cui al paragrafo 2 nella dichiarazione
inoltrata  al  Ministero delle comunicazioni - Direzione generale per
la  regolamentazione  del  settore  postale,  ai  sensi  dell'art. 3,
comma 1,  del  decreto  del  Ministro  delle comunicazioni 4 febbraio
2000, come modificato dal decreto 15 febbraio 2006, n. 134.
  4. Gli organi della struttura centrale e territoriale del Ministero
e  della  Polizia  postale  preposti  alla  vigilanza  verificano  la
conformita'  del servizio svolto rispetto a quanto dichiarato in fase
di   conseguimento   dell'autorizzazione   generale  con  particolare
riguardo agli strumenti di cui al paragrafo 2.
  La  presente circolare e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
                                    Il direttore generale: Fiorentino