Elenco dei comuni per i quali sono state eseguite le rettifiche d'ufficio, in autotutela, delle variazioni colturali derivanti dalle dichiarazioni presentate nell'anno 2006 agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.(GU n.214 del 14-9-2007)
In relazione a quanto previsto dal comma 34 dell'art. 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come sostituito dal comma 339
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007), in ottemperanza del quale e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana il comunicato dell'Agenzia del
territorio 2 aprile 2007, si rende noto che, per i comuni catastali
compresi nell'elenco allegato al presente comunicato, si e'
provveduto «d'ufficio», in autotutela, alla rettifica degli
aggiornamenti delle particelle per i quali si e' accertata la
presenza di incongruenze nell'attribuzione delle qualita' catastali e
dei relativi redditi.
Nell'elenco allegato i comuni sono riportati in ordine
alfabetico, per provincia.
Gli elenchi delle particelle o porzioni di particella
interessate, indicanti la qualita' catastale, la classe, la
superficie e i redditi dominicale e agrario, nonche' l'eventuale
simbolo di deduzione, sono consultabili, per i sessanta giorni
successivi alla pubblicazione del presente comunicato, presso ciascun
comune interessato, presso i competenti uffici provinciali
dell'Agenzia del territorio e sul sito internet della stessa Agenzia,
alla pagina http://www.agenziaterritorio.gov.it.
I ricorsi di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la
variazione dei redditi possono essere proposti innanzi alla
Commissione tributaria provinciale competente per territorio entro il
termine del 30 novembre 2007, per effetto delle modifiche apportate
al citato comma 34 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, dall'art. 15, comma 3, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81,
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
I nuovi redditi cosi' attribuiti producono effetti fiscali dal
1° gennaio 2006, ai sensi del predetto art. 2, comma 34, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
----> Vedere Elenco da pag. 18 a pag. 31 <----