AGENZIA DEL TERRITORIO

COMUNICATO

Elenco  dei  comuni  per  i  quali  sono state eseguite le rettifiche
d'ufficio,  in autotutela, delle variazioni colturali derivanti dalle
dichiarazioni  presentate  nell'anno  2006  agli  organismi pagatori,
riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.
(GU n.214 del 14-9-2007)

    In  relazione  a  quanto  previsto  dal  comma 34 dell'art. 2 del
decreto-legge  3 ottobre  2006, n. 262, convertito con modificazioni,
dalla  legge  24 novembre 2006, n. 286, come sostituito dal comma 339
dell'art.  1  della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007),  in  ottemperanza del quale e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana il comunicato dell'Agenzia del
territorio  2 aprile  2007, si rende noto che, per i comuni catastali
compresi   nell'elenco   allegato   al  presente  comunicato,  si  e'
provveduto   «d'ufficio»,   in   autotutela,   alla  rettifica  degli
aggiornamenti  delle  particelle  per  i  quali  si  e'  accertata la
presenza di incongruenze nell'attribuzione delle qualita' catastali e
dei relativi redditi.
    Nell'elenco   allegato   i   comuni   sono  riportati  in  ordine
alfabetico, per provincia.
    Gli   elenchi   delle   particelle   o   porzioni  di  particella
interessate,   indicanti   la   qualita'  catastale,  la  classe,  la
superficie  e  i  redditi  dominicale  e agrario, nonche' l'eventuale
simbolo  di  deduzione,  sono  consultabili,  per  i  sessanta giorni
successivi alla pubblicazione del presente comunicato, presso ciascun
comune   interessato,   presso   i   competenti   uffici  provinciali
dell'Agenzia del territorio e sul sito internet della stessa Agenzia,
alla pagina http://www.agenziaterritorio.gov.it.
    I  ricorsi  di  cui  all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo
31 dicembre  1992,  n.  546,  e  successive modificazioni, avverso la
variazione   dei   redditi   possono  essere  proposti  innanzi  alla
Commissione tributaria provinciale competente per territorio entro il
termine  del  30 novembre 2007, per effetto delle modifiche apportate
al  citato  comma 34 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262,  dall'art.  15, comma 3, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81,
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
    I  nuovi  redditi  cosi' attribuiti producono effetti fiscali dal
1° gennaio  2006,  ai  sensi  del  predetto  art.  2,  comma 34,  del
decreto-legge  3 ottobre  2006,  n. 262, convertito con modificazioni
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

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