MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

DIRETTIVA 30 luglio 2007 

Criteri  di  autorizzazione  alle  modificazioni  del  concessionario
autostradale derivanti da concentrazione comunitaria.
(GU n.224 del 26-9-2007)

                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

                           di concerto con


              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto l'art. 21.4 del regolamento concentrazioni (regolamento CE n.
139/2004);
  Considerato  che  le  modificazioni  soggettive  del concessionario
autostradale sono soggette al potere di autorizzazione dell'autorita'
nazionale,  come anche di recente ribadito dal Consiglio di Stato nel
parere  reso  dalla  Seconda  sezione  in  data  22  giugno  2006, n.
2719/2006;
  Considerato che la modificazione soggettiva del concessionario puo'
discendere da operazioni concentrazione di rilevanza comunitaria;
  Considerato  che  la competenza all'autorizzazione delle operazioni
di   concentrazioni  suddette  spetta  alla  Commissione  dell'Unione
europea, a norma del regolamento CE n. 139/2004;
  Considerato  che in detta eventualita' il predetto potere nazionale
di  autorizzazione non deve interferire con la competenza comunitaria
in materia di concentrazioni tra imprese;
  Ritenuta,  pertanto,  l'opportunita'  di adottare una direttiva per
l'esercizio  del  potere  nazionale di autorizzazione in coerenza col
procedimento  comunitario di competenza della Commissione dell'Unione
europea;

                             A d o t t a

                       la seguente direttiva:

1. Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione.
  La presente direttiva descrive, con riferimento alle concentrazioni
di  rilevanza  comunitaria, gli interessi pubblici che saranno tenuti
in considerazione nel rilascio dell'autorizzazione nazionale prevista
in caso di mutamenti riguardanti il concessionario di autostrade.
  Da  un  lato,  infatti,  sussiste  -  ed  e' indiscussa dallo Stato
italiano  -  la  competenza  esclusiva  della  Commissione  europea a
decidere sulle concentrazioni disciplinate dal regolamento predetto.
  Dall'altro  sussiste  - ed e' indiscusso da parte della Commissione
europea  -  il  potere del concedente di autostrada, di autorizzare i
cambiamenti  soggettivi  del  concessionario a tutela degli interessi
pubblici  che  la  concessione persegue nell'ordinamento italiano. Si
tratta  di  un  potere  che  il concedente, in quanto creditore della
prestazione  del concessionario a favore del pubblico, vanta a tutela
del  proprio  credito  e  che  si  affianca,  sempre nell'ordinamento
nazionale, ai normali diritti del creditore come soggetto privato.
  Allo  scopo di evitare che la verifica di detti interessi pubblici,
collegati  alla concessione, interferisca con la competenza esclusiva
della  Commissione  europea in materia di concentrazioni comunitarie,
e'  opportuno  che  detti  interessi  pubblici  siano,  unitamente ai
criteri che saranno utilizzati per la loro valutazione, predefiniti e
conoscibili dai soggetti interessati. E', altresi', opportuno che sia
stabilito il tempo di durata del procedimento interno previsto a tali
fini  in  modo  che  lo  stesso sia sincronizzato col procedimento di
competenza della Commissione dell'Unione europea.
  Va,  comunque,  in  premessa  sottolineato  che  il procedimento di
autorizzazione    del   mutamento   soggettivo   del   concessionario
autostradale  da  parte  del  concedente non ha finalita' di verifica
della  concentrazione  in  funzione  di  legislazione antitrust, come
dimostrato  dalla natura del procedimento stesso e dall'autorita' che
lo effettua.
  Il  procedimento  ha,  al contrario, lo scopo di assicurare che gli
eventi  che riguardano il concessionario in nessun caso comportino il
pregiudizio  dell'interesse pubblico alla gestione dell'autostrada in
piena  sicurezza  per  gli utenti e con l'effettuazione dei necessari
investimenti  di  mantenimento  e sviluppo della rete autostradale in
relazione al mutamento delle esigenze del traffico.
  Proprio  perche'  questo e' l'obiettivo del procedimento interno di
autorizzazione, il concessionario ha a disposizione tutti i rimedi di
diritto  interno  e  comunitario  per  tutelare  il proprio legittimo
interesse  nei  confronti  del  potere autorizzatorio delle autorita'
nazionali   o   della   loro   eventuale  inerzia  sulla  domanda  di
autorizzazione,   senza   che   il   ricorso   ai   predetti   rimedi
giurisdizionali costituisca causa di rifiuto dell'autorizzazione.
2. L'interesse  pubblico  alla  base  delle  concessioni  nel settore
autostradale.
  L'interesse  pubblico che il concedente tutela con la concessione -
in  aderenza  al  principio  di  proporzionalita',  richiamato per le
concessioni dalla comunicazione della Commissione dell'Unione europea
2000/C121/02 del 29 aprile 2000 (in particolare paragrafo 3.1.3) - e'
la  gestione  dell'autostrada in modo da garantire I) la qualita' del
servizio,   con  II)  investimenti  adeguati,  per  una  III)  durata
commisurata  al  ritorno  degli  investimenti  effettuati  e  con IV)
tariffe  parametrate  all'entita'  degli  investimenti effettivamente
realizzati.
  In via generale, l'interesse pubblico che giustifica la sottrazione
dell'infrastruttura all'uso generalizzato - cosi' come la concessione
di  un  diritto esclusivo del concessionario al suo sfruttamento, con
esclusione  di  altri concorrenti, esistenti o potenziali - sta nella
tempestiva  realizzazione  o  adeguamento dell'infrastruttura oggetto
della  concessione;  nel  suo  mantenimento  in  piene  condizioni di
efficienza e sicurezza; nell'equilibrio economico e finanziario della
concessione; nel collegamento tra esazione delle tariffe dagli utenti
e   realizzazione   degli  investimenti  ai  quali  le  tariffe  sono
commisurate;  nella  riconsegna  dell'infrastruttura al concedente in
buono stato alla scadenza del periodo di concessione.
3. I  criteri  di  valutazione  dell'interesse  pubblico  in  caso di
mutamento soggettivo del concessionario autostradale.
  3.1.  Al fine di assicurare che il mutamento soggettivo riguardante
il  concessionario  non  porti  pregiudizio  alla tutela del servizio
pubblico  a base della concessione, la procedura di autorizzazione di
cui  alla  presente  direttiva riguardera': I) l'impegno del soggetto
subentrante   a   rispettare   tutti   gli   obblighi   assunti   dal
concessionario  uscente,  ivi  inclusi gli investimenti, previsti dai
piani  finanziari  gia'  approvati,  ma  rimasti  inadempiuti; II) la
verifica   di   affidabilita',   di   capacita'   e   di  adeguatezza
tecnico-organizzativa, finanziaria e patrimoniale del concessionario,
anche  dopo  l'operazione,  non  inferiore  a  quella  del precedente
concessionario.
  In  ogni  caso,  il rilascio dell'autorizzazione medesima non sara'
condizionato  da  richieste  che  aggravino la posizione del soggetto
subentrante  rispetto  a  quanto discende dal rispetto degli obblighi
della  concessione,  nei  quali  il  subentrante succede. Allo stesso
modo,  il  nuovo  concessionario  non avra' una posizione migliore di
quella del suo dante causa.
  Una   precisazione  al  riguardo  va  fatta  con  riferimento  alla
«convenzione  unica»  introdotta dalla recente normativa regolatoria.
Il  rilascio  dell'autorizzazione  non sara' condizionato alla previa
sottoscrizione della convenzione unica, con anticipazione rispetto ai
termini   ordinari   previsti   dalla  vigente  legislazione  per  la
generalita' dei casi.
  La  sottoscrizione  della  convenzione  unica  sara'  richiesta  al
«nuovo»   concessionario  alle  scadenze,  ordinariamente  e  in  via
generale,  fissate  dalla  legge  italiana, salvo naturalmente che il
vecchio  concessionario  non  abbia  gia' sottoscritto la convenzione
unica,  nella  quale il nuovo concessionario, in questo caso, succede
secondo il richiamato principio.
  3.2.  Dalla  ricognizione  degli  impegni  e  obblighi  assunti  in
passato,  possono  emergere  inadempimenti accertati al momento della
richiesta di autorizzazione.
  A   tale   riguardo,   fermi   restando   i  rimedi  gia'  previsti
dall'ordinamento    nei    confronti   del   concessionario   uscente
(inadimplenti  non  est  adimplendum),  la  prova  di un aggravamento
materiale,  che  la  modifica  soggettiva del concessionario comporta
nell'ottenere  il rispetto degli impegni assunti, puo' giustificare -
nel  quadro  del procedimento di autorizzazione - la richiesta di una
misura idonea a prevenire l'inadempimento definitivo.
  Una  tale misura preventiva puo' essere realizzata con una serie di
mezzi  giuridici,  quali la creazione di un fondo, una fideiussione o
altra misura analoga.
  L'entita'  di  queste  misure, nel caso di mutamento soggettivo del
concessionario,  non  potra'  comportare  richieste  che aggravino la
posizione del soggetto subentrante (si veda il punto 3.1). Essa sara'
determinata  in  misura  proporzionata, secondo il relativo principio
comunitario  richiamato  al paragrafo 2, al grado di aggravamento che
la  modifica  soggettiva del concessionario comporta nell'ottenere il
rispetto degli impegni assunti.
4. Il procedimento e il termine di completamento.
  Il  procedimento  di  autorizzazione  del concedente si conclude, a
norma  di  legge,  con  un  provvedimento  positivo o negativo, entro
novanta  giorni,  salvi  i  casi  di  documentazione  incompleta e da
regolarizzare.  Entro  un  mese dalla data di entrata in vigore della
presente  direttiva il Ministro delle infrastrutture, di concerto col
Ministro   dell'economia   e   delle   finanze,   adotta   le  misure
organizzative  idonee  a  definire  le  informazioni o certificazioni
relative  a  fatti,  stati o qualita' necessari per la valutazione di
domande    di   autorizzazione   di   modificazione   soggettiva   di
concessionario autostradale.
  Contro  il  provvedimento  sfavorevole, l'interessato ha diritto di
rivolgersi  al  giudice,  per  far  valere  i  tradizionali  vizi  di
legittimita'   dell'atto   amministrativo:   violazione   di   legge,
incompetenza ed eccesso di potere.
  La  sussistenza di eventuali ragioni di pubblico interesse, che - a
norma  dei  paragrafi che  precedono  e  sulla base dei criteri sopra
richiamati  -  precludono  l'operazione  nei termini prospettati o ne
richiedono  la subordinazione a prescrizioni, sara' comunicata, entro
il termine di conclusione del procedimento, al soggetto interessato e
alla  Commissione  dell'Unione  europea  nei  casi in cui sussiste la
competenza di quest'ultima.
  Il  provvedimento  negativo  o  quello  contenente prescrizioni non
saranno  definitivamente  adottati  prima  della scadenza del termine
entro  cui  la Commissione e' tenuta ad assumere la determinazione di
sua competenza ai sensi dell'art. 21.4 del regolamento.
  Il   provvedimento   finale  sulla  domanda  di  autorizzazione  si
conformera'  alla  decisione della Commissione sulla concentrazione e
sulle   sue  modalita',  salvi  i  rimedi  previsti  dall'ordinamento
comunitario  nei  confronti  della  determinazione  della Commissione
medesima.
5. Efficacia della direttiva e pubblicita'.
  La  presente  direttiva  e'  rivolta  ad  esplicitare  i criteri di
esercizio  del potere autorizzatorio sulle domande presentate in data
successiva  alla  pubblicazione della presente direttiva. Si intende,
con  cio',  rendere pubblico, in spirito di leale cooperazione con la
Commissione  europea e nel pieno rispetto del diritto comunitario, il
quadro  di  regole  e  di  rapporti  tra  procedimento  comunitario e
procedimento  nazionale, che - pure se aventi diverso scopo - possono
interferire in una stessa operazione.
  La  presente  direttiva,  quindi,  non ha effetto con riferimento a
domande  in  precedenza presentate ne' vale a qualificare, anche solo
implicitamente,  come  non conforme al «regolamento concentrazioni» i
procedimenti  relativi ad operazioni pregresse; a maggior ragione non
implica   alcuna  rinuncia  alle  difese  nei  giudizi  eventualmente
promossi relativamente a detti procedimenti.
  La presente direttiva sara' sottoposta al controllo della Corte dei
conti   e   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
    Roma, 30 luglio 2007

                  Il Ministro delle infrastrutture
                              Di Pietro


              Il Ministro dell'economia e delle finanze
                           Padoa Schioppa