PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE

CIRCOLARE 12 ottobre 2007 

Modalita'   di   comunicazione   alla   Commissione   europea   delle
irregolarita' e frodi a danno del bilancio comunitario.
(GU n.240 del 15-10-2007)

                IL MINISTRO PER LE POLITICHE EUROPEE


              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO


     IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI


          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

  Il  sistema  di  comunicazione  delle  irregolarita' e del recupero
delle   somme  indebitamente  pagate  nell'ambito  dei  finanziamenti
comunitari  e'  disciplinato da diversi regolamenti della Commissione
europea e del Consiglio, e precisamente:
    regolamento  (CE)  n. 1681/1994 della Commissione, dell'11 luglio
1994,   relativo   alle  irregolarita'  e  al  recupero  delle  somme
indebitamente  pagate  nell'ambito  del finanziamento delle politiche
strutturali  nonche'  all'organizzazione di un sistema d'informazione
in questo settore, come modificato dal regolamento n. 2035/2005 della
Commissione, del 12 dicembre 2005;
    regolamento  (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005,
relativo al finanziamento della politica agricola comune e successive
modifiche;
    regolamento  (CE)  n.  885/2006  della Commissione, del 21 giugno
2006,  recante  modalita'  di  applicazione  del  regolamento (CE) n.
1290/2005  del  Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli
organismi  pagatori  e di altri organismi e la liquidazione dei conti
del FEAGA e del FEASR;
    regolamento  (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre
2006,  che  stabilisce modalita' di applicazione del regolamento (CE)
n.  1083/2006  del  Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo
europeo  di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo
di  coesione  e  del  regolamento  (CE)  n.  1080/2006 del Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  relativo  al  Fondo  europeo  di sviluppo
regionale;
    regolamento  (CE) n. 1848/2006 della Commissione, del 14 dicembre
2006,   relativo   alle  irregolarita'  e  al  recupero  delle  somme
indebitamente  pagate  nell'ambito  del  finanziamento della politica
agricola    comune    nonche'   all'instaurazione   di   un   sistema
d'informazione  in  questo  settore,  che  ha abrogato il regolamento
(CEE) n. 595/91 del Consiglio;
    regolamento  (CE)  n.  498/2007  della  Commissione, del 26 marzo
2007,  recante  modalita'  di  applicazione  del  regolamento (CE) n.
1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca.
  La  normativa  comunitaria  richiamata impone, in particolare, agli
Stati  membri  di  effettuare  in  via  elettronica una comunicazione
periodica  alla  Commissione  europea  di tutte le «irregolarita' che
sono  state oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario»
(si  v., ex plurimis, art. 3, regolamento (CE) n. 1681/1994, art. 28,
regolamento   (CE)  n.  1828/2006  e  art.  3,  regolamento  (CE)  n.
1848/2006),  utilizzando  appositi moduli contenenti l'indicazione di
specifiche informazioni.
  Per  l'Italia, allo stato, le predette comunicazioni sono inoltrate
alla  Commissione  europea  dal  Ministero  delle politiche agricole,
alimentari  e  forestali  e  dall'Agenzia  delle  dogane  per  quanto
riguarda  le somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento
della   politica   agricola  comune,  nonche'  dalla  Presidenza  del
Consiglio   -  Dipartimento  per  il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie  e  dall'Agenzia delle dogane, rispettivamente per quello
che concerne i fondi strutturali e le risorse proprie.
  In  considerazione  dell'alto  numero  di  «soggetti»  tra  cui  il
Ministero  dello  sviluppo economico per il fondo europeo di sviluppo
regionale e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il
Fondo  sociale  europeo  incaricati  della  trasmissione  alle citate
amministrazioni  delle  informazioni  relative  alle  irregolarita' o
frodi  rilevate  e  della  conseguente  necessita' che siano adottati
comportamenti  uniformi,  risulta necessario delineare esattamente il
momento  in  cui  sorge  l'obbligo  di comunicazione alla Commissione
europea.
  In  proposito,  i  regolamenti  comunitari (art. 1-bis, regolamento
(CE)  n.  1681/94;  art.  27,  regolamento (CE) n. 1828/2006; art. 2,
regolamento  (CE)  n.  1848/2006) stabiliscono che tale momento debba
essere  collegato  al  primo  verbale  amministrativo  o giudiziario,
inteso  come  la  prima  valutazione  scritta stilata da un'autorita'
competente,  amministrativa  o  giudiziaria,  che  in  base  a  fatti
concreti  o specifici, accerta l'esistenza di un'irregolarita', ferma
restando  la  possibilita'  di  rivedere o revocare tale accertamento
alla   luce   degli   sviluppi   del  procedimento  amministrativo  o
giudiziario.
  La   norma   richiede  quindi  che  sia  compiuta  un'attivita'  di
valutazione,   all'esito   della  quale  possa  ritenersi  accertata,
ancorche'  in  modo non definitivo e comunque rivedibile, l'esistenza
di una irregolarita'.
  Appare  evidente  che  la  trasmissione  di  informazioni,  qualora
effettuata  in  base  a  rilievi ancora non vagliati dalle rispettive
autorita' competenti, potrebbe determinare l'inoltro alla Commissione
europea  di  comunicazioni su presunte irregolarita', che si rivelino
ad  un  successivo  e  piu'  completo  esame  in  tutto  o  in  parte
inesistenti,  con indubitabile pregiudizio per lo Stato, a carico del
quale rimarrebbe intanto iscritta la posizione debitoria.
  Prima  di  procedere  alla  comunicazione  e'  da ritenere pertanto
indispensabile  una  valutazione  dei  fatti  emersi e degli elementi
rilevati  nel  corso  dei  controlli, che induca a ritenere accertata
l'esistenza dell'irregolarita'.
  Tale   valutazione  non  puo'  che  essere  compiuta  dagli  organi
decisionali  preposti  alle diverse provvidenze comunitarie, i quali,
una volta ricevuto un atto o una segnalazione per un caso di sospetta
irregolarita'  o frode, verificheranno senza ritardo che gli elementi
in  esso  indicati  siano  di consistenza tale da rendere prima facie
fondata  l'ipotesi della avvenuta violazione di una norma comunitaria
o  nazionale  anche  astrattamente  idonea a provocare pregiudizio al
bilancio comunitario.
  L'obbligo  di  comunicazione  sorge  solo  se la citata valutazione
confermi  che i fatti dedotti integrano un caso di irregolarita' e se
ricorrano i presupposti stabiliti dalla richiamata normativa.
  Nella  predetta  ipotesi  gli  organi  decisionali  sono  tenuti  a
redigere  l'apposito  modulo e a disporre, senza ritardo, l'invio del
medesimo  alle  amministrazioni  e  organi  centrali  competenti  per
l'inoltro alla Commissione europea.
  Gli  organi  decisionali  provvederanno  altresi',  in presenza dei
presupposti   di   legge,   alla   emanazione  dei  conseguenti  atti
(sospensione,  revoca  del  finanziamento,  recupero,  ecc.)  e  alla
adozione di ogni altra procedura diretta a rafforzare la tutela delle
provvidenze comunitarie secondo le rispettive competenze.
  Ai  fini  di quanto evidenziato, gli organismi di controllo esterni
alle amministrazioni responsabili degli specifici benefici comunitari
sono  tenuti  a  far  pervenire  tutti  gli  elementi di informazione
necessari  alla  redazione  del  previsto  «modulo», per i successivi
adempimenti  di  competenza  sopraccitati.  Gli organi decisionali, a
loro  volta,  sono tenuti a far conoscere agli organismi di controllo
esterni,  che hanno trasmesso l'atto o la segnalazione, l'esito delle
decisioni   assunte,  per  consentire  il  miglioramento  qualitativo
dell'attivita' di controllo e l'aggiornamento delle banche dati.
  La  valutazione  da  parte  degli  organi decisionali dovra' essere
conclusa  nel piu' breve tempo possibile e la trasmissione del modulo
dovra' avvenire in tempo utile per consentire il rispetto dei termini
stabiliti  dai  regolamenti  comunitari, cosi' da non pregiudicare in
alcun  modo  la  tempestivita'  delle  comunicazioni alla Commissione
europea da parte della Presidenza del Consiglio - Dipartimento per il
coordinamento   delle  politiche  comunitarie,  del  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e  dell'Agenzia  delle
dogane.
  Inoltre,   si   segnala  che,  qualora  le  disposizioni  nazionali
prevedano il segreto istruttorio, la comunicazione delle informazioni
e'  sempre  subordinata all'autorizzazione dell'autorita' giudiziaria
che  procede  (si  v.,  tra  gli altri, art. 3.3, regolamemto (CE) n.
1681/1994  e  art.  28.5,  regolamento  (CE) n. 1828/2006 e art. 3.4,
regolamento (CE) n. 1848/2006).
  Le amministrazioni e gli organi decisionali interessati sono tenuti
all'applicazione  dei  criteri indicati nella presente circolare, che
per  i  punti  in  contrasto  annulla  e  sostituisce ogni precedente
disposizione nella medesima materia.
  La  presente  circolare  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica  italiana  al  fine  di  assicurarne  una  diffusa
conoscenza sull'intero territorio nazionale.
    Roma, 12 ottobre 2007

                Il Ministro per le politiche europee
                               Bonino


              Il Ministro dell'economia e delle finanze
                           Padoa Schioppa


                Il Ministro dello sviluppo economico
                               Bersani


     Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
                              De Castro


          Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
                               Damiano