CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

COMUNICATO

Annuncio di richieste di referendum popolare
(GU n.242 del 17-10-2007)

    Ai  sensi  degli  articoli 7  e 27 della legge 25 maggio 1970, n.
352,   si   annuncia  che  la  Cancelleria  della  Corte  suprema  di
cassazione, in data 16 ottobre 2007 ha raccolto a verbale e dato atto
della  dichiarazione  resa  da tredici cittadini italiani, muniti dei
prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler
promuovere una proposta di referendum popolare, previsto dall'art. 75
della Costituzione, sul seguente quesito: titolo:
      «Volete  voi,  al  fine  di  realizzare un'effettiva democrazia
sindacale  nei  posti di lavoro, che sia abrogato l'art. 19, comma I,
della legge del 20 maggio 1970, n. 300 denominata «norme sulla tutela
della  liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e
dell'attivita'   sindacale   nei   luoghi   di  lavoro  e  norme  sul
collocamento»,   limitatamente   alle   parole:   «nell'ambito  delle
associazioni  sindacali  che siano firmatarie di contratti collettivi
di lavoro applicati nella unita' produttiva»?»
    Dichiarano,  altresi',  di  eleggere  domicilio  presso lo studio
degli  avvocati  Pier Luigi Panici e Carlo Guglielmi in via Germanico
172, Roma.
    Ai  sensi  degli  articoli 7  e 27 della legge 25 maggio 1970, n.
352,   si   annuncia  che  la  Cancelleria  della  Corte  suprema  di
cassazione, in data 16 ottobre 2007 ha raccolto a verbale e dato atto
della  dichiarazione  resa  da tredici cittadini italiani, muniti dei
prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler
promuovere una proposta di referendum popolare, previsto dall'art. 75
della Costituzione, sul seguente quesito: titolo:
      «Volete voi, al fine della effettiva attuazione della direttiva
1999/70/CE  mirante a contrastare l'abuso dell'utilizzo dei contratti
a  termine  e  la  precarizzazione  nei  rapporti  di lavoro, che sia
parzialmente  abrogato  il  decreto  legislativo 6 settembre 2001, n.
368,   titolato   «Attuazione  della  direttiva  1999/70/CE  relativa
all'accordo   quadro   sul   lavoro   a  tempo  determinato  concluso
dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES» (Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2001,
n. 235) nei limiti di seguito specificati:
      A.  Art. 1, I comma, limitatamente alle sole parole «tecnico» e
«organizzativo»;
      B. l'intero art. 2;
      C. l'art. 3 limitatamente:
        - al  punto  b  del  I  comma  le  sole parole «salva diversa
disposizione degli accordi sindacali»;
        - al  punto  c  del  I  comma le sole parole «che interessino
lavoratori  adibiti  alle  mansioni  cui  si riferisce il contratto a
termine»;
      D. l'art. 5 limitatamente:
        - all'intero I comma;
        - al  II  comma limitatamente alle parole «oltre il ventesimo
giorno  in  caso  di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero
oltre  il  trentesimo  giorno negli altri casi» e «dalla scadenza dei
predetti termini»;
      E.  l'art.  8 limitatamente alle parole «ove il contratto abbia
durata superiore a nove mesi»;
      F. all'art. 10 limitatamente:
        - all'intero comma I;
        - all'intero comma 2;
        - all'intero comma 3;
        - al  comma VII  limitatamente  alle seguenti parole «sono in
ogni  caso  esenti  da  limitazioni  quantitative i contratti a tempo
determinato conclusi:
          a) nella fase di avvio di nuove attivita' per i periodi che
saranno  definiti  dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche
in  misura  non  uniforme  con  riferimento  ad  aree geografiche e/o
comparti merceologici;
          b) per    ragioni    di   carattere   sostitutivo,   o   di
stagionalita',  ivi  comprese  le attivita' gia' previste nell'elenco
allegato  al  decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963.
n. 1525, e successive modificazioni;
          c) per   l'intensificazione  dell'attivita'  lavorativa  in
determinati periodo dell'anno;
          d) per  specifici  spettacoli  ovvero  specifici  programmi
radiofonici  o  televisivi. Sono esenti da limitazioni quantitative i
contratti  a  tempo determinato stipulati a conclusione di un periodo
di  tirocinio  o  di  stage,  allo scopo di facilitare l'ingresso dei
giovani nel mondo del lavoro, ovvero stipulati con lavoratori di eta'
superiore  ai  cinquantacinque  anni,  o conclusi quando l'assunzione
abbia  luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o
predeterminati   nel   tempo   aventi   carattere   straordinario   o
occasionale»;
        - l'intero comma VIII;
        - il  comma IX  limitatamente  alle  parole «esclusivamente a
favore  dei  lavoratori che abbiano prestato attivita' lavorativa con
contratto  a tempo determinato per le ipotesi gia' previste dall'art.
23,  comma 2,  della  legge  28 febbraio  1987,  n.  56. I lavoratori
assunti  in  base  al suddetto diritto di precedenza non concorrono a
determinare  la  base  di computo per il calcolo della percentuale di
riserva  di  cui all'art. 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.
223»?».
  Dichiarano  di  eleggere  domicilio presso lo studio degli avvocati
Pier Luigi Panici e Carlo Guglielmi in via Germanico 172, Roma.
    Ai  sensi  degli  articoli 7  e 27 della legge 25 maggio 1970, n.
352,   si   annuncia  che  la  Cancelleria  della  Corte  suprema  di
cassazione, in data 16 ottobre 2007 ha raccolto a verbale e dato atto
della  dichiarazione  resa  da tredici cittadini italiani, muniti dei
prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler
promuovere una proposta di referendum popolare, previsto dall'art. 75
della Costituzione, sul seguente quesito: titolo:
    «Volete  voi,  al fine di contrastare la precarieta' del lavoro e
la  privatizzazione  e  mercificazione  del  complessivo  mercato del
lavoro» che siano abrogati:
      3)  legge 14 febbraio 2003, n. 30 denominata «Delega al Governo
in materia di occupazione e mercato del lavoro»;
      4)  il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 denominato
«Attuazione  delle  deleghe  in  materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»?
    Dichiarano,  altresi',  di  eleggere  domicilio  presso lo studio
degli  avvocati  Pier Luigi Panici e Carlo Guglielmi in via Germanico
172, Roma.