Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varieta' di specie agrarie.(GU n.251 del 27-10-2007)
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n 300, di riforma
dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
«norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi
registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varieta'
di specie agricole indicate nel dispositivo, per le quali e' stato
indicato il nominativo del responsabile della conservazione in
purezza;
Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le
variazioni di dette responsabilita';
Considerati i motivi che hanno determinato la necessita' di dette
variazioni;
Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della
legge n. 1096/1971 nella riunione del 24 settembre 2007 ha preso atto
delle richieste sopra menzionate;
Attesa la necessita' di modificare i citati decreti;
Decreta:
Art. 1.
La responsabilita' della conservazione in purezza delle sotto
elencate varieta', gia' assegnata ad altra ditta con precedente
decreto, e' attribuita al conservatore in purezza a fianco di
ciascuna indicata:
----> Vedere tabelle a pag. 18 <----
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 10 ottobre 2007
Il direttore generale: La Torre
Avvertenza:
Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo
preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti,
ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del
bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, ai
sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 38/1998.