MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 ottobre 2007 

Variazione   del  responsabile  della  conservazione  in  purezza  di
varieta' di specie agrarie.
(GU n.251 del 27-10-2007)

                        IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Vista   la   legge   25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999, n 300, di riforma
dell'organizzazione  di  Governo  a  norma  dell'art.  11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
«norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni  pubbliche»,  in  particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
  Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi
registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varieta'
di  specie  agricole  indicate nel dispositivo, per le quali e' stato
indicato  il  nominativo  del  responsabile  della  conservazione  in
purezza;
  Viste   le   richieste  degli  interessati  volte  ad  ottenere  le
variazioni di dette responsabilita';
  Considerati  i  motivi che hanno determinato la necessita' di dette
variazioni;
  Considerato  che  la  Commissione  sementi di cui all'art. 19 della
legge n. 1096/1971 nella riunione del 24 settembre 2007 ha preso atto
delle richieste sopra menzionate;
  Attesa la necessita' di modificare i citati decreti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  responsabilita'  della  conservazione  in  purezza  delle sotto
elencate  varieta',  gia'  assegnata  ad  altra  ditta con precedente
decreto,  e'  attribuita  al  conservatore  in  purezza  a  fianco di
ciascuna indicata:

               ---->  Vedere tabelle a pag. 18   <----

  Il  presente  decreto  entrera'  in  vigore  il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 10 ottobre 2007
                                      Il direttore generale: La Torre
          Avvertenza:
              Il  presente atto non e' soggetto al visto di controllo
          preventivo  di legittimita' da parte della Corte dei conti,
          ai  sensi  dell'art.  3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
          ne'  alla  registrazione da parte dell'Ufficio centrale del
          bilancio  del  Ministero  dell'economia e delle finanze, ai
          sensi   dell'art.   9  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 38/1998.