MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DIRETTIVA 9 novembre 2007 

Esercizio   del   commercio  in  aree  di  valore  culturale  di  cui
all'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
(GU n.269 del 19-11-2007)

                            Alle direzioni regionali
                            Alle soprintendenze

           IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Premesso che:
  Si e' dovuta constatare una situazione di crescente e grave degrado
urbano  a  causa  della crescita del fenomeno del commercio ambulante
autorizzato  e  dell'impatto  intollerabile  di  quello abusivo nelle
citta' d'arte e, in particolare, nei centri storici di dette citta';
  Tali  situazioni  di  degrado  riguardanti  i centri storici assume
rilievi  ancor piu' consistenti e preoccupanti nelle aree interessate
da  notevoli  flussi  turistici,  con  ogni  conseguente e piu' grave
pregiudizio  per gli interessi pubblici attinenti alla diretta tutela
da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
  Nella  maggior parte dei casi l'esercizio dell'ambulantato e' privo
di  qualsiasi  legame  effettivo  e  giustificabile  con  il contesto
culturale  ed  archeologico  in  cui  si colloca, si' da pregiudicare
fortemente  il  decoro  urbano  e  da alterare seriamente la corretta
fruizione del patrimonio;
  Questa   critica   situazione   si  intreccia  con  le  difficolta'
dell'attivita'   pianificatoria   generale   del  commercio  su  aree
pubbliche da parte delle amministrazioni comunali, da concertarsi con
gli  uffici  territoriali  del  Ministero  per  i beni e le attivita'
culturali,  per  la  corretta  ed armonica disciplina delle attivita'
commerciali  che  si  svolgono  nelle  aree  archeologiche dei citati
centri urbani;
  L'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individua
come  specifici beni culturali le pubbliche piazze, le vie, le strade
e  altri  spazi  aperti  urbani  di interesse artistico o storico che
sono,  pertanto,  oggetto  di  tutela ai fini della conservazione del
patrimonio artistico e del decoro urbano;
  L'art.  52  del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, prevede
che  «con  le  deliberazioni  previste  dalla normativa in materia di
riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni,
sentito  il  soprintendente,  individuano  le  aree  pubbliche aventi
valore  archeologico,  storico,  artistico  e ambientale, nelle quali
vietare   o  sottoporre  a  condizioni  particolari  l'esercizio  del
commercio,»  nell'evidente  presupposto di contemperare compiutamente
gli  interessi  di  natura  commerciale afferenti all'esercizio delle
attivita'   nei   centri   storici  con  quelli  di  una  corretta  e
disciplinata  fruizione  del patrimonio culturale, storico, artistico
ed architettonico proprio delle citta' d'arte;
  Gia'  l'art.  53 dell'abrogato decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n.  490,  attribuiva  al  soprintendente il compito di individuare le
aree  aventi  valore archeologico, storico, artistico e ambientale in
cui consentire, limitare o vietare l'esercizio del commercio;
  Le  autorizzazioni  connesse  all'esercizio  di attivita' di natura
commerciale   nelle   citta'   d'arte   risultano  rilasciate,  nella
maggioranza  dei  casi,  in  data  anteriore  rispetto all'entrata in
vigore  del citato art. 52 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
ovvero  dell'art. 53 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
e  la  sopravvenienza  di tale ultimo quadro normativo di riferimento
non  ha, peraltro, trovato, in molteplici casi adeguata rivisitazione
da  parte  delle  amministrazioni  comunali,  soprattutto  per quanto
attiene  alla  ricollocazione  ed  al  decentramento  delle attivita'
commerciali;
  E'   pregnante   l'esigenza   di  ridimensionare  o,  comunque,  di
razionalizzare  l'attivita' commerciale ambulante nei centri storici,
anche   per  rendere  piu'  agevole  ed  effettiva  la  tutela  e  la
salvaguardia  del  patrimonio  culturale  da  parte  delle  autorita'
all'uopo preposte, e la sua corretta fruizione;
  Le  disposizioni  di  cui  ai  citati articoli 10 e 52 meritano una
compiuta  e  puntuale  attuazione,  ed  impongono, ove ne ricorrano i
presupposti, una rivalutazione complessiva anche delle autorizzazioni
commerciali   gia'  rilasciate,  stante  la  preminente  esigenza  di
definire  una coerente pianificazione delle attivita' che si svolgono
nei  centri  storici,  e in particolare nelle aree di maggiore pregio
storico-artistico,    archeologico,    architettonico,   monumentale,
nell'ottica  di salvaguardare primariamente gli interessi di tutela e
fruizione   del   patrimonio   culturale,   storico,   artistico,  ed
architettonico, alla stregua delle competenze delle soprintendenze di
settore competenti per territorio;

                                Emana

                       la seguente direttiva:

  1. Le direzioni regionali e le soprintendenze di settore competenti
per  territorio,  previa  definizione di criteri omogenei che tengano
conto   delle   peculiarita'   del  territorio  interessato  e  delle
caratteristiche  e  dimensioni  del  patrimonio  culturale,  vorranno
assumere  ogni  occorrente  iniziativa di competenza per garantire la
puntuale attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 52.
  Dovranno  attivarsi,  in  termini  di  massima  condivisione con le
stesse amministrazioni comunali e con l'obiettivo di contemperare gli
interessi  come  descritti  in premessa, per conseguire il preminente
obiettivo  di riqualificazione delle aree urbane anche attraverso una
complessiva  rivisitazione  del contesto autorizzativo da parte delle
amministrazioni comunali, nella ricorrenza dei necessari presupposti,
con  riguardo  all'esercizio di attivita' commerciali. Collaboreranno
con  gli  enti  locali  e  le  autorita'  di  pubblica  sicurezza per
contrastare ed impedire i fenomeni di abusivismo commerciale.
  2.  Delle  iniziative  che  saranno  assunte  in  ottemperanza alla
presente  direttiva  le  direzioni  regionali  e le soprintendenze di
settore  competenti  per  territorio  riferiranno  al Ministro per il
tramite  dell'Ufficio  di  gabinetto  entro e non oltre trenta giorni
dalla pubblicazione della presente direttiva.
    Roma, 9 novembre 2007

                                                 Il Ministro: Rutelli