AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 8 novembre 2007 

Atto di indirizzo recante ulteriori regole per l'effettiva osservanza
dei  principi  generali in materia di informazione. (Deliberazione n.
167/07/CSP).
(GU n.271 del 21-11-2007)

           L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella  riunione  della  Commissione per i servizi e i prodotti del 31
ottobre, in particolare nella sua prosecuzione dell'8 novembre 2007;
  Vista  la  legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento
ordinario  n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
-  serie  generale  -  del  31 luglio 1997, n. 177 e, in particolare,
l'art. 1, comma 6, lettera b), numeri 1 e 9;
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «testo
unico della radiotelevisione»;
  Considerato  che,  ai  sensi  degli articoli 3 e 7 del citato Testo
unico,    costituiscono    principi    fondamentali    del    sistema
radiotelevisivo  il  pluralismo,  l'obiettivita',  la completezza, la
lealta'  e l'imparzialita' dell'informazione, nonche' l'apertura alle
diverse   opinioni   e  tendenze  politiche  e  che,  l'attivita'  di
informazione  radiotelevisiva,  da qualunque emittente o fornitore di
contenuti  esercitata, costituisce un servizio di interesse generale,
che,  anche  attraverso  la presentazione veritiera dei fatti e degli
avvenimenti,  deve  garantire e favorire la possibilita' della libera
formazione  delle  opinioni  e l'accesso di tutti i soggetti politici
alle  trasmissioni  di  informazione  e  di  propaganda  elettorale e
politica in condizioni di parita' di trattamento e imparzialita';
  Considerato  che l'Autorita' e' chiamata dall'art. 10, comma 1, del
citato testo unico ad assicurare il rispetto dei diritti fondamentali
della persona nel settore delle comunicazioni anche radiotelevisive;
  Rilevato,  altresi', che il citato art. 7, comma 3, del testo unico
prevede  che l'Autorita' stabilisce ulteriori regole per le emittenti
radiotelevisive  ed  i fornitori di contenuti in ambito nazionale per
rendere   effettiva  l'osservanza  dei  principi  ivi  stabiliti  nei
programmi di informazione e di propaganda;
  Visto  l'Atto  di  indirizzo  sulle  garanzie  del  pluralismo  nel
servizio   pubblico   radiotelevisivo   approvato  dalla  Commissione
parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi nella seduta dell'11 marzo 2003, secondo il quale, in
particolare:
    «1.  Tutte  le trasmissioni di informazione - dai telegiornali ai
programmi  di  approfondimento - devono rispettare rigorosamente, con
la  completezza dell'informazione, la pluralita' dei punti di vista e
la  necessita'  del  contraddittorio;  ai direttori, ai conduttori, a
tutti  i  giornalisti  che  operano  nell'azienda  concessionaria del
servizio  pubblico,  si  chiede  di  orientare  la  loro attivita' al
rispetto  dell'imparzialita',  avendo  come  unico criterio quello di
fornire ai cittadini utenti il massimo, di informazioni, verificate e
fondate, con il massimo della chiarezza ...»;
  Vista  la  delibera  n.  22/06/CSP  del  1° febbraio  2006, recante
«Disposizioni  applicative  delle  norme  e  dei  principi vigenti in
materia  di  comunicazione  politica e parita' di accesso ai mezzi di
informazione  nei  periodi  non  elettorali»,  secondo  la  quale, in
particolare:
  «1. Tutte le trasmissioni di informazione, compresi i telegiornali,
le  rubriche e le trasmissioni di approfondimento devono rispettare i
principi    di    completezza    e   correttezza   dell'informazione,
obiettivita',  equita',  lealta', imparzialita', pluralita' dei punti
di vista e parita' di trattamento»;
  Considerato  che,  in  virtu'  del quadro normativo e regolamentare
sopra   richiamato,   i   principi   di   pluralismo,   obiettivita',
completezza, lealta' e imparzialita' devono informare le trasmissioni
di  informazione,  da  qualsiasi  emittente  o fornitore di contenuti
trasmesse;
  Considerate  le  plurime segnalazioni pervenute all'Autorita' negli
ultimi  tempi  in occasione dello svolgimento di iniziative od eventi
di   importanza   nazionale   che   rivestono  rilievo  per  la  vita
socio-politica  del Paese, con le quali gli esponenti hanno richiesto
la  messa a disposizione di adeguati spazi informativi da parte delle
emittenti  pubbliche  e  private  onde  assicurare  il rispetto delle
disposizioni   vigenti   in   materia  di  pluralismo,  obiettivita',
completezza e imparzialita' dell'informazione;
  Considerato  che  le  norme sopra richiamate compongono, invero, in
sintesi,  un  principio  che  richiede la salvaguardia dell'interesse
informativo  dei  cittadini  nei  confronti  delle iniziative e degli
eventi  a  carattere nazionale che rivestano carattere di rilievo per
la  vita  socio-politica  del  Paese,  quali  momenti  collettivi  di
partecipazione  democratica e di formazione dell'opinione pubblica, e
che,  per costante giurisprudenza dell'Autorita', a simili iniziative
ed   eventi  si  applicano  i  principi  in  materia  di  pluralismo,
obiettivita', completezza e imparzialita' dell'informazione;
  Rilevata  l'opportunita' di orientare preventivamente gli operatori
adottando,   pertanto,   un  atto  di  indirizzo  generale  inteso  a
richiamare  la necessita' che l'informazione radiotelevisiva relativa
a tutte le iniziative ed eventi di importanza nazionale che rivestano
carattere  di rilievo per la vita socio-politica del Paese, in quanto
costituenti  momento  di  partecipazione  democratica e di formazione
dell'opinione   pubblica,  si  svolga  nell'osservanza  dei  principi
citati,  sottolineando  l'esigenza  centrale  che  al  riguardo venga
quindi  fornita  una  adeguata  e corretta informazione sulla portata
dell'iniziativa  e sulle sue concrete modalita' di svolgimento, dando
altresi' conto del dibattito politico ad essa connesso, nei suoi vari
aspetti, in modo completo, imparziale ed obiettivo;
  Udita  la  relazione  dei  Commissari  Giancarlo  Innocenzi Botti e
Michele  Lauria,  relatori  ai  sensi  dell'art.  29  del regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

                              Delibera:

  1. In applicazione dei principi vigenti in materia di informazione,
le  emittenti  radiotelevisive  pubbliche  e private e i fornitori di
contenuti   in   ambito   nazionale  garantiscono  nei  programmi  di
informazione  uno  spazio adeguato a tutte le iniziative ed eventi di
importanza  nazionale  che rivestano carattere di rilievo per la vita
socio-politica  del Paese, quali momenti collettivi di partecipazione
democratica  e di formazione dell'opinione pubblica, nel rispetto dei
principi  in  materia  di  pluralismo,  obiettivita',  completezza  e
imparzialita'  dell'informazione. In particolare, essi forniscono una
adeguata  e  corretta  informazione  sulla  portata dell'iniziativa e
sulle  sue  concrete  modalita' di svolgimento e danno altresi' conto
del  dibattito  politico  ad essa connesso, nei suoi vari aspetti, in
modo  completo,  imparziale  ed  obiettivo,  al  fine  di garantire e
favorire  la  possibilita'  della libera formazione delle opinioni da
parte dei cittadini.
  La  presente  delibera e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  sul  sito web dell'Autorita' ed e' trasmessa
alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi.
    Roma, 8 novembre 2007

                       Il presidente: Calabro'


           I commissari relatori Innocenzi Botti - Lauria