MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 novembre 2007 

Deroga,  per la sola campagna vitivinicola 2007/2008, all'articolo 5,
comma 4,  del  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di
origine  controllata  e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat
di Valtellina».
(GU n.272 del 22-11-2007)

                        IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti i decreti di attuazione della predetta legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Visto  il  decreto ministeriale 19 marzo 2003 con il quale e' stata
riconosciuta  la denominazione di origine controllata e garantita del
vino «Sforzato di Valtellina» o « Sfursat di Valtellina», ed e' stato
approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Vista la domanda presentata dal consorzio per la tutela dei vini di
Valtellina,  intesa  ad  ottenere  la  deroga all'art. 5, comma 4 del
disciplinare  di  produzione  del  vino  a  denominazione  di origine
controllata  e  garantita  «Sforzato  di  Valtellina»  o  «Sfursat di
Valtellina», al fine di anticipare al 26 novembre 2007 l'inizio delle
operazioni   di   pigiatura   e   di  vinificazione  per  il  vino  a
denominazione   di  origine  controllata  e  garantita  «Sforzato  di
Valtellina» o «Sfursat di Valtellina»;
  Visto  il  parere favorevole espresso dalla regione Lombardia sulla
sopra citata richiesta di deroga;
  Vista  la  deliberazione  del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche   tipiche   dei   vini,   adottata   nella  riunione  del
27 settembre   2007,   con  la  quale,  tenuto  conto  dell'andamento
climatico  anomalo  che  ha  portato ad un anticipo della maturazione
delle   uve,   ha  espresso,  sul  piano  della  generalita',  parere
favorevole  all'accoglimento  delle richieste, presentate nelle forme
di  rito,  intese  ad  ottenere  l'anticipo del termine, previsto dai
rispettivi   disciplinari   di   produzione,   per   l'inizio   della
vinificazione  delle uve destinate alla produzione delle tipologie di
vini che comportano l'appassimento delle uve;

                              Decreta:


                           Articolo unico

  1. Per  la  sola  campagna  vitivinicola 2007/2008, le uve messe ad
appassire  per ottenere i vini a denominazione di origine controllata
e  garantita  «Sforzato  di  Valtellina»  o  «Sfursat di Valtellina»,
possono essere pigiate e vinificate a partire dal 26 novembre 2007.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 12 novembre 2007

                                      Il direttore generale: La Torre