AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 15 ottobre 2007 

Determinazione  della  tariffa  di  trasporto  del gas naturale della
societa'  Metanodotto Alpino S.r.l. in attuazione della deliberazione
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas 2 agosto 2007, n.
205/2007. (Deliberazione n. 260/07).
(GU n.284 del 6-12-2007 - Suppl. Ordinario n. 255)

            L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 15 ottobre 2007;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito: l'Autorita) 29 settembre 2004, n. 170/2004 e successive
modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 170/04);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  29 luglio  2005, n. 166/2005 e
successive  modifiche  e  integrazioni  (di seguito: deliberazione n.
166/05);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  2 agosto 2007, n. 205/2007 (di
seguito: deliberazione n. 205/07).
  Considerato che:
    nel  caso in cui avvengano riclassificazioni di infrastrutture di
distribuzione  in  infrastrutture di trasporto, in forza dell'art. 7,
comma 7.6  della  deliberazione  n. 170/04, al fine di evitare che le
medesime  infrastrutture  siano  indebitamente oggetto di una duplice
remunerazione,  l'impresa  di  distribuzione  calcola  il vincolo sui
ricavi della distribuzione definendo il valore dei costi operativi al
netto  dei costi operativi riconosciuti per l'attivita' di trasporto,
e  valori  delle  dismissioni  nette  e  lorde  pari al costo storico
rivalutato  rispettivamente netto e lordo dei cespiti riclassificati,
calcolati ai sensi della normativa sul trasporto;
    il   vincolo   sui  ricavi  previsto  nella  proposta  tariffaria
presentata dalla societa' Metanodotto Alpino S.r.l. presentava valori
tali  per  cui  l'applicazione  letterale  del  sopra  citato art. 7,
comma 7.6, della deliberazione n. 170/04 determinava, con riferimento
alla  tariffa di distribuzione delle localita' di Bardonecchia, Oulx,
Salbertrand  e  Sauze  D'Oulx,  valori  negativi delle componenti del
vincolo  sui  ricavi  della tariffa di distribuzione riconducibili al
capitale investito e alla quota di ammortamento;
    con  deliberazione  n. 205/07, l'Autorita', al fine di evitare il
prodursi  della  suddetta conseguenza incongruente e in assenza di un
accordo  tra  l'impresa di trasporto e l'impresa di distribuzione, ha
provveduto  a  riproporzionare i vincoli riconosciuti per l'attivita'
di  distribuzione e di trasporto sulla base dei dati disponibili e ha
provvisoriamente  determinato  d'ufficio  i ricavi di riferimento per
l'anno termico 2007-2008 per la societa' Metanodotto Alpino S.r.l. in
coerenza  con  i  criteri  di  cui  alle deliberazioni n. 170/04 e n.
166/05,  sino  a  comunicazione da parte della societa' di un accordo
con  l'impresa di distribuzione in merito alla ripartizione dei costi
nei  limiti  del  vincolo precedentemente riconosciuto al servizio di
distribuzione;
    con  nota  del  3 agosto  2007  (prot. EF/M07/3560/lj) gli uffici
dell'Autorita'  hanno  richiesto  di  comunicare  i termini del sopra
menzionato   accordo   con   l'impresa   di  distribuzione  entro  il
15 settembre 2007;
    con comunicazione del 14 settembre 2007 (prot. Autorita' n. 24698
del  17 settembre  2007)  la  societa'  Metanodotto  Alpino S.r.l. ha
riproposto  le  medesime  osservazioni ritenute non rilevanti ai fini
della  deliberazione  n.  205/07  e non ha fornito alcuna evidenza di
avvenuto  accordo  con  l'impresa  di  distribuzione  in  merito alla
ripartizione  dei  costi; e che conseguentemente, con successiva nota
del    25 settembre   2007   (prot.   EF/M07/4355/lj),   gli   uffici
dell'Autorita',   rilevando   la   non   pertinenza   delle  predette
osservazioni,  e  preso  atto  della  mancata comunicazione del sopra
richiamato  accordo,  hanno  comunicato  alla  societa' le risultanze
istruttorie  che  prospettavano  la  determinazione  definitiva della
tariffa  di  trasporto,  confermando  i  valori  individuati  con  la
deliberazione n. 205/07.
  Ritenuto che:
    sia  necessario  provvedere  alla  determinazione  definitiva dei
ricavi  di riferimento e del corrispettivo specifico d'impresa per il
trasporto  su  rete  regionale  per  l'anno  termico 2007-2008 per la
societa'  Metanodotto Alpino S.r.l., confermando i valori individuati
con la deliberazione n. 205/07
                              Delibera:
  1.  di  provvedere  alla  determinazione  definitiva  dei ricavi di
riferimento  e del corrispettivo specifico d'impresa per il trasporto
su  rete  regionale  per  l'anno  termico  2007-2008  per la societa'
Metanodotto  Alpino  S.r.l.,  confermando i valori individuati con la
deliberazione n. 205/07;
    2. di notificare alle societa' Carbotrade S.p.A., con sede legale
in  via  Sottoripa  n.  7, int. 10-12 - 16124 Genova, Consorzio della
Media  Valtellina  con sede legale in via Nazario Sauro n. 33 - 23100
Sondrio, Edison Stoccaggio S.p.A., con sede legale in Foro Buonaparte
n.  31  - 20121 Milano, Metanodotto Alpino S.r.l., con sede legale in
via  Bardonecchia  n. 5 - 10139 Torino, Netenergy Service S.r.l., con
sede  legale  in  Zona  industriale  -  86039  Termoli  (Campobasso),
Retragas  S.r.l.,  con  sede  legale  in via Lamarmora n. 230 - 25124
Brescia,  SGI  S.p.A.,  con sede legale in via del Lauro n. 7 - 20121
Milano  e  Snam  Rete  Gas  S.p.A.,  con  sede legale in piazza Santa
Barbara  n.  7  -  20097 San Donato Milanese (Milano), in persona dei
rispettivi   legali   rappresentanti   pro   tempore,   il   presente
provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;
    3. di  trasmettere alla Cassa conguaglio per il settore elettrico
nella  persona  del  legale  rappresentante  pro tempore, il presente
provvedimento;
    4. di   pubblicare   la  presente  deliberazione  nella  Gazzetta
Ufficiale   della   Repubblica   italiana   e   sul   sito   internet
dell'Autorita'  (www.autorita.energia.it)  affinche'  entri in vigore
alla data di pubblicazione.
  Avverso  il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25,
della  legge  14 novembre  1995, n. 481, puo' essere proposto ricorso
avanti  al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro
il   termine   di   sessanta   giorni  dalla  data  di  notifica  del
provvedimento.
    Milano, 15 ottobre 2007
                                                 Il Presidente: Ortis