MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 novembre 2007 

Disciplina  della  pesca  dei  fasolari nell'ambito dei Compartimenti
marittimi di Venezia, Chioggia e Monfalcone, limitatamente al mese di
dicembre 2007.
(GU n.273 del 23-11-2007)

                        IL DIRETTORE GENERALE
              della pesca marittima e dell'acquacoltura

  Vista  la  legge  14 luglio  1965,  n. 963, e successive modifiche,
recante disciplina della pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639 e successive modifiche, riguardante il regolamento di esecuzione
della predetta legge;
  Visto   il   decreto   ministeriale  26 luglio  1995  e  successive
modifiche,  concernente  il  rilascio  delle  licenze  di  pesca  per
l'esercizio della pesca marittima;
  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio 2004, n. 153, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  145  del 23 giugno 2004 in materia di
pesca marittima;
  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio 2004, n. 154 concernente
modernizzazione  del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
  Visto  il  decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, concernente
l'affidamento  della  gestione sperimentale della pesca dei molluschi
bivalvi  ai  consorzi  di  gestione, al fine di un razionale prelievo
della  risorsa  e  di  un  incremento  della stessa, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 1995;
  Visto il decreto ministeriale l° dicembre 1998, n. 515, concernente
il  regolamento  recante  disciplina  dell'attivita'  dei consorzi di
gestione  dei  molluschi bivalvi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 73 del 29 marzo 1999;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 300, recante:
«Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto  ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  102 del 4 maggio 2001, recante la disciplina
della pesca dei molluschi bivalvi;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
«norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
  Visto  il  decreto  legislativo  27 maggio  2005,  n.  100  recante
ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca
e  dell'acquacoltura  e  per  il  potenziamento della vigilanza e del
controllo  della  pesca marittima, a norma dell'art. 1, comma 2 della
legge 7 marzo 2003, n. 38;
  Visto  il  decreto  ministeriale  7 febbraio 2006, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  40  del  17 febbraio 2006, recante la «nuova
disciplina  sull'affidamento ai consorzi di gestione della gestione e
tutela dei molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto»;
  Vista  la disciplina sull'attivita' di prelievo delle vongole e dei
fasolari nell'ambito dei Compartimenti marittimi di Venezia, Chioggia
e  Monfalcone  e,  precisamente  i  decreti ministeriali: 11 febbraio
2000, 28 marzo 2001 e 5 luglio 2002;
  Vista  la  richiesta  unitaria  dei consorzi di Venezia, Chioggia e
Monfalcone,  cui  e'  affidata  la gestione della pesca dei molluschi
bivalvi  ai  sensi  dei decreti ministeriali n. 44/1995 e n. 515/1998
nonche' della O.P. I Fasolari;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 dicembre 1999, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   n.   37   del  15 febbraio  2000,  recante  la
«sperimentazione   della  pesca  dei  molluschi  bivalvi  nell'ambito
regionale   marittimo  veneto»  ed,  in  particolare,  l'art.  2  che
istituisce un «Comitato di coordinamento»;
  Visto  il  decreto  ministeriale  4 dicembre 2006, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  72  del  27 marzo  2006  che ha prorogato la
sperimentazione di cui al decreto ministeriale 17 dicembre 1999 ed ha
integrato  il  comitato  di coordinamento con il rappresentante della
organizzazione di produttori della pesca di fasolari;
  Sentito  il comitato di coordinamento di cui all'art. 2 del decreto
ministeriale  17 dicembre  1999  che,  nella  riunione del 26 ottobre
2007,  all'unanimita'  ha  espresso  parere favorevole alla richiesta
cosi'  come  formulata dai Consorzi di Venezia, Chioggia e Monfalcone
nonche'  dalla  O.P.  I  Fasolari  sulle  modalita' di prelievo della
risorsa fasolari limitatamente al mese di dicembre 2007;
  Valutato  che  analoga disciplina della pesca dei fasolari nel mese
di  dicembre, e' stata adottata per gli anni 2004, 2005 e 2006, senza
comportare effetti negativi;
  Tenuto  conto  del  parere  favorevole  espresso dal laboratorio di
biologia  marina  e pesca dell'Universita' degli studi di Bologna con
sede in Fano, in data 2 novembre 2007;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Per  le  imbarcazioni  operanti  nei Compartimenti marittimi di
Monfalcone Venezia e Chioggia, autorizzate alla cattura dei fasolari,
e'  consentito,  limitatamente  al mese di dicembre 2007, il prelievo
complessivo  di  tale  prodotto non superiore a 6000 kg, in deroga al
quantitativo   giornaliero   stabilito   dall'art.   1   del  decreto
ministeriale  28 marzo  2001,  ferme  restando le modalita' di cui ai
commi 2, 3, 4 e 5 del medesimo articolo.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 9 novembre 2007

                                         Il direttore generale: Abate