MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 novembre 2007 

Riconoscimento  di  titolo  di  studio  estero,  al sig. Shehab Sameh
Mohamed  Soliman,  per  l'assunzione  in  Italia  della  qualifica di
responsabile   tecnico  in  imprese  che  esercitano  l'attivita'  di
installazione  di  impianti  elettrici,  ed  impianti  di  protezione
antincendio.
(GU n.278 del 29-11-2007)

                        IL DIRETTORE GENERALE
           per il commercio, le assicurazioni e i servizi

  Vista la domanda con la quale il sig. Shehab Sameh Mohamed Soliman,
cittadino egiziano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di studio
di   scuola   tecnico  professionale  -  triennale  -  di  Tala,  per
l'assunzione  in  Italia  della  qualifica di responsabile tecnico in
imprese che svolgono attivita' di installazione di impianti elettrici
lettera a),  di  impianti di sollevamento persone e cose lettera f) e
di  impianti  di protezione antincendio lettera g) di cui all'art. 1,
legge 5 marzo 1990, n. 46;
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla  condizione  dello  straniero», come modificato dalla
legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  «Regolamento  recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione  dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del
1999,  che  disciplina  le  procedure  di  riconoscimento  dei titoli
professionali   abilitanti   per   l'esercizio  di  una  professione,
conseguiti  in  un Paese non appartenente all'Unione europea da parte
di cittadini non comunitari;
  Visto  il parere della Conferenza di servizi del 31 maggio 2007 che
ha  ritenuto  insufficiente  il  titolo  di  studio di scuola tecnico
professionale  -  triennale -,  non accompagnato  dalla dimostrazione
della  necessaria  esperienza professionale, pari almeno un anno alle
dirette  dipendenze  di  un'impresa  del  settore  (art.  3, comma 1,
lettera b), della legge 5 marzo 1990, n. 46;
  Tenuto   conto   che  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  ha
comunicato  al  richiedente,  a  norma  dell'art.  10-bis della legge
7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause ostative all'accoglimento
della domanda;
  Verificato  che  il  richiedente  si  e'  avvalso della facolta' di
controdeduzione  prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto
1990,  n.  241,  dimostrando  di  possedere  la necessaria esperienza
professionale richiesta;
  Visto  il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art.
14  del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del
22 ottobre   2007,   che   conformemente  a  quanto  stabilito  dalla
precedente  Conferenza  di servizi del 31 maggio 2007, ha riesaminato
l'istanza del sig. Shehab Sameh Mohamed Soliman;
  Tenuto conto che l'esperienza professionale dimostrata del suddetto
richiedente  e'  stata maturata in impresa abilitata per gli impianti
elettrici lettera a) e per gli impianti antincendio lettera g), e non
per  gli  impianti  di  sollevamento di persone e cose lettera f), si
ritiene   di   poter  accogliere  l'istanza  ai  fini  del  richiesto
riconoscimento,  per  le  sole  lettere a)  e g) dell'art. 1, legge 5
marzo 1990, n. 46;
  Sentito il conforme parere della CNA - Installazione impianti, e di
Confartigianato;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  I  titoli prodotti dal sig. Shehab Sameh Mohamed Soliman, cittadino
egiziano,  nato  a El Menoufia (Egitto) l'11 agosto 1974, sono idonei
per  il  riconoscimento  delle attivita' di installazione di impianti
elettrici   lettera a)   e  di  impianti  di  protezione  antincendio
lettera g)  e  non per gli impianti di sollevamento di persone e cose
lettera f),   art.  1,  legge  5  marzo  1990,  n.  46,  neanche  con
applicazione  di  misura compensativa, in quanto l'impresa presso cui
ha  svolto  la necessaria esperienza lavorativa non risulta abilitata
per la predetta lettera f), art. 1, legge 5 marzo 1990, n. 46.
    Roma, 8 novembre 2007

                                    Il direttore generale: Spigarelli