COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 28 settembre 2007 

Legge  n.  368/2003  di  conversione  del  decreto-legge n. 314/2003,
articolo 4,  comma 1-bis,  ripartizione  dei  contributi  previsti  a
favore  dei  siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo
del combustibile nucleare. (Deliberazione n. 101/2007).
(GU n.277 del 28-11-2007)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista  la  legge  24 dicembre  2003,  n.  368  di  conversione, con
modificazioni,  del  decreto-legge  14 novembre 2003, n. 314, recante
disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio,
in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi;
  Visto  in  particolare, l'art. 4, comma 1, del citato decreto-legge
che stabilisce misure di compensazione territoriale a favore dei siti
che  ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile
nucleare;
  Visto  il  comma 1-bis  del  medesimo  art.  4  che  stabilisce che
l'assegnazione    annuale   del   contributo   sia   effettuata   con
deliberazione   del  CIPE,  sulla  base  delle  stime  di  inventario
radiometrico   dei  siti  determinato  annualmente  con  decreto  del
Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su
proposta dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici;
  Visto  l'art.  1,  comma 298,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(legge  finanziaria  2005)  che  stabilisce  che  -  a  decorrere dal
1° gennaio  2005 - venga versata all'entrata del bilancio dello Stato
una  quota  pari  al  70%  degli  importi derivanti dall'applicazione
dell'aliquota  della  componente  della  tariffa  elettrica di cui al
comma 1-bis  dell'art.  4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314,
convertito, con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare  n.  124/2007  del 17 luglio 2007 recante la
ripartizione  percentuale  delle misure di compensazione territoriale
relative  ai  comuni  e  alle  province ospitanti centrali nucleari e
impianti  del ciclo del combustibile radioattivo previste dall'art. 4
del decreto-legge n. 314/2003 per gli anni 2004, 2005 e 2006;
  Vista  la  «Nota  sulla  ripartizione delle misure compensative» n.
023039/2007 elaborata dall'APAT che propone i criteri di ripartizione
delle misure compensative spettanti ai Comuni e alle Province per gli
anni 2004, 2005 e 2006;
  Vista  la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas  n.  231/04  del  22 dicembre  2004 recante l'introduzione di una
componente    tariffaria    a   copertura   degli   oneri   derivanti
dall'applicazione  dell'art.  4,  comma 1-bis,  del  decreto-legge n.
314/2003   e   che   istituisce  un  apposito  «Conto  oneri  per  il
finanziamento delle misure» alimentato da tale componente tariffaria;
  Vista  la  nota  della Cassa conguaglio per il Settore elettrico n.
001283 del 27 luglio 2007 con la quale sono state comunicate le somme
destinate   al   «finanziamento   delle   misure   di   compensazione
territoriale» relative agli anni 2004, 2005 e 2006;
  Vista  la  proposta  del  Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare n. 008215/GAB/07 del 17 luglio 2007;
  In  attesa  della  realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti
radioattivi  previsto  dall'art.  1,  comma 1,  del  decreto-legge n.
314/2003;
  Ritenuto  opportuno  inquadrare  le misure previste dall'art. 4 del
decreto-legge  314/2003  nell'ottica di compensare i disagi derivanti
dall'effettiva esecuzione delle attivita' per la messa in sicurezza e
lo  smantellamento  degli  impianti  dismessi e per lo stoccaggio dei
rifiuti  pregressi  nonche'  dei  rifiuti che verranno prodotti dallo
smantellamento degli impianti nucleari;

                              Delibera:

  1. Criteri di ripartizione.
  La  somma  destinata  come  misura  compensativa  ai Comuni ed alle
Province   che   ospitano   gli   impianti  di  cui  all'art.  4  del
decreto-legge   n.   314/2003  viene  ripartita  sulla  base  di  tre
componenti:
    la  radioattivita' presente nelle strutture stesse dell'impianto,
in  forma  di  attivazione  e  di  contaminazione,  che potra' essere
eliminata  al termine delle procedure di disattivazione dell'impianto
stesso;
    i  rifiuti  radioattivi presenti, prodotti da pregresso esercizio
dell'impianto o comunque immagazzinati al suo interno;
    il   combustibile  nucleare  fresco  e,  soprattutto,  irraggiato
eventualmente presente.
  2. Ripartizione.
  In   applicazione   dei  criteri  di  cui  all'art.  1,  le  misure
compensative per gli anni 2004, 2005 e 2006 vengono ripartite secondo
la seguente tabella 1:

              ---->  Vedere immagine a pag. 12   <----

  3. Ripartizione tra Provincia e Comune.
  Ai  fini  di  quanto  previsto  dal  comma 1-bis  dell'art.  4  del
decreto-legge  n.  314/2003,  l'ammontare del contributo per gli anni
2004,  2005  e  2006,  rispettivamente  pari a 39, 16 e 16 milioni di
euro,  viene  suddiviso in parti uguali tra la Provincia ed il Comune
che  ospitano il sito e ripartito cosi' come riportato nella seguente
tabella 2:

              ---->  Vedere immagine a pag. 13   <----

  4. Modalita' di erogazione delle somme.
  Le  somme di cui al precedente art. 3 sono versate agli Enti locali
dalla Cassa conguaglio per il Settore elettrico, secondo le modalita'
previste  dal sistema di Tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre
1984,  n.  720  e  successive modificazioni e, contestualmente, viene
istituito  da  ciascun  Ente locale interessato un capitolo destinato
alle finalita' di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 314/2003.
  Entro  il  30 aprile  2009,  e a seguire entro il 30 aprile di ogni
anno  ed  in  ogni  caso  in occasione della richiesta di riparto dei
fondi annuali agli Enti locali interessati, il Ministro dell'ambiente
e  della tutela del territorio e del mare trasmette a questo Comitato
una  relazione  sull'utilizzo  dei  fondi  da parte degli Enti locali
medesimi.
  Questi  ultimi,  a tale scopo, entro il 31 marzo 2009, e a seguire,
entro   il   31 marzo  di  ciascun  anno,  trasmettono  al  Ministero
dell'ambiente,  della tutela del territorio e del mare e al Ministero
dell'economia e delle finanze una relazione sull'utilizzo dei fondi a
loro   pervenuti  in  attuazione  delle  presente  delibera  e  delle
successive delibere annuali.
    Roma, 28 settembre 2007
                                                 Il Presidente: Prodi
Il segretario del CIPE: Gobbo

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n.
5 Economia e finanze, foglio n. 322