MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 20 novembre 2007 

Riconoscimento,  alla sig.ra Jakus Vesna, di titolo di studio estero,
quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione
di chimico.
(GU n.284 del 6-12-2007)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad
un  sistema  generale  di  riconoscimento  di  diplomi  di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328  contenente  «modifiche  ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista l'istanza della sig.ra Jakus Vesna, nata a Vrsac (Croazia) il
24 febbraio  1966,  cittadina  croata,  diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art. 49 del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato
disposto  con  l'art.  12  d  decreto  legislativo  n.  115/1992,  il
riconoscimento   dei   titoli  professionali  di  «Inzenjer  kemijske
tehnologije»  conseguito in Croazia, ai fini dell'accesso all'albo ed
esercizio in Italia della professione di «Chimico»;
  Preso  atto  che  la richiedente ha conseguito il titolo accademico
«Diplorami   Inzenjer   kemijske   tehnologie»   presso   l'«Kemijsko
Tehnoloski fakultetu Splitu» il 19 novembre 2004;
  Considerato   che   in   Croazia   la  professione  di  chimico  e'
regolamentata  e che il titolo in possesso dell'istante e' condizione
necessaria  e  sufficiente  per  l'esercizio  della  stessa,  come da
dichiarazione di valore del Consolato d'Italia a Spalato;
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella
seduta del 14 dicembre 2006;
  Considerato  il  conforme  parere  del rappresentante del Consiglio
nazionale di categoria;
  Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione
accademica  e professionale della richiedente appare completa ai fini
dell'iscrizione   all'Albo   dei  chimici  e  che  pertanto  non  sia
necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;
  Visti   gli  articoli 6  del  decreto  legislativo  n.  286/1998  e
successive  integrazioni  e  14 e 39 comma del decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 394/1999 per cui la verifica del rispetto delle
quote relative ai flussi di ingresso nel territori dello Stato di cui
all'art.   3   del  decreto  legislativo  n.  286/1998  e  successive
integrazioni,  non  e'  richiesta  per  i cittadini stranieri gia' in
possesso  di  un  permesso  di soggiorno per motivi familiari, lavoro
autonomo o per motivi familiari;
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato dalla questura di Prato in data 4 marzo 2005, con scadenza
il  17 febbraio  2007  per  motivi  familiari,  rinnovato  in formato
elettronico in data 12 gennaio 2007 con scadenza il 17 febbraio 2009;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Jakus  Vesna,  nata  a Vrsac (Croazia) il 24 febbraio
1966,  cittadina  croata,  e' riconosciuto il titolo professionale di
cui  in  premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli
«Chimici», e l'esercizio della professione in Italia.
    Roma, 20 novembre 2007
                                          Il direttore generale: Papa