MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 29 novembre 2007, n. 37 

Modalita'  di  versamento delle ritenute alla fonte IRPEF e dell'IRAP
da  parte  degli  enti  soggetti  alla normativa di tesoreria unica e
delle  amministrazioni  dello  Stato  titolari  di  conti correnti di
tesoreria  centrale  che,  per  il  pagamento  degli stipendi, non si
avvalgono del «Service Personale Tesoro».
(GU n.291 del 15-12-2007)
 
 Vigente al: 15-12-2007  
 

                              A Presidenza del Consiglio dei Ministri
                              Consiglio di Stato
                              Corte dei Conti
                              Scuola superiore della pubblica
                              Amministrazione
                              Amministrazione  autonoma  dei Monopoli
                              di Stato
                              Enti  pubblici  assoggettati al sistema
                              di tesoreria unica, tabelle A e B
                              Tesorieri     degli    enti    pubblici
                              assoggettati  al  sistema  di tesoreria
                              unica
                              A.N.A.S. S.p.A.
                              Consiglio nazionale dell'economia e del
                              lavoro
                              Banca d'Italia
                              ABI
                              Poste italiane S.p.A.
                              Associazione   nazionale   dei   comuni
                              d'Italia
                              Uffici centrali di bilancio
                              Ragionerie provinciali dello Stato
  Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 ottobre
2007,  emanato  ai  sensi  del  comma 143  dell'art.  1  della  legge
27 dicembre 2006, n. 296, ha stabilito le modalita' per il versamento
diretto  ai  comuni  all'addizione  comunale  all'imposta sul reddito
delle persone fisiche.
  Il  versamento dell'addizionale comunale viene effettuato indicando
i   codici  del  tributo,  individuati  dall'Agenzia  delle  entrate,
associandoli  ai  codici  catastali  dei comuni di riferimento per il
successivo riversamento da parte dell'Agenzia delle entrate ai comuni
stessi  sui conti correnti postali previsti dall'art. 11 del suddetto
decreto.  Si  precisa  che,  ai  sensi del comma 2 dell'art. 31 della
legge  23 dicembre  1998,  n.  448, le somme di competenza dei comuni
siti  nella  regione  Valle  d'Aosta, regione Friuli-Venezia Giulia e
nelle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano sono attribuite
dall'Agenzia  delle  entrate  a  favore  delle  apposite contabilita'
speciali  intestate  alle suddette regioni e province autonome per il
successivo accreditamento a favore dei comuni stessi.
  Con  provvedimento dell'8 novembre 2007 n. 2007/172338 (disponibile
nel   sito   www.agenziaentrate.it)  emanato  ai  sensi  del  comma 1
dell'art.   4  del  predetto  decreto,  l'Agenzia  delle  entrate  ha
approvato il modello di versamento per gli enti pubblici (F24 EP ) ed
ha  definito  i  tempi,  le modalita' e le specifiche tecniche per il
versamento   dell'addizionale   comunale  all'IRPEF  da  parte  delle
amministrazioni e degli enti di cui agli articoli 4, 5 e 7 del citato
decreto  del  3 ottobre  2007,  e cioe' degli enti pubblici, soggetti
alla  normativa  di  tesoreria  unica,  tabelle  A e B della legge n.
720/1984  e  delle  amministrazioni  dello  Stato  titolari  di conti
correnti  di tesoreria centrale che, per il pagamento degli stipendi,
non si avvalgono del Service Personale Tesoro.
  Considerato  che  il comma 49 dell'art. 37 del decreto-legge n. 223
del  4 luglio  2006, convertito nella legge n. 248 del 4 agosto 2006,
prevede  che,  a  decorrere  dal  1° gennaio  2007,  tutti i soggetti
titolari  di  partita IVA devono provvedere al pagamento di imposte e
contributi  con  modalita' telematiche, il provvedimento dell'agenzia
ha  stabilito,  che  le  stesse  modalita' adottate per il versamento
dell'addizionale  comunale all'IRPEF sono utilizzate da tali soggetti
anche   per   il   versamento   delle   ritenute  alla  fonte  IRPEF,
dell'addizionale  regionale  all'IRPEF  e dell'IRAP anche nei casi di
ravvedimento  di  cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472.
  Oltre  a  quanto  esplicitato nel citato provvedimento dell'Agenzia
delle entrate, si forniscono le seguenti ulteriori indicazioni:
    1)  per  il  versamento dell'addizionale comunale dovranno essere
indicati  i  codici  tributo  individuati dall'Agenzia delle entrate,
associati  al  codice catastale di ciascun comune, e l'importo dovuto
in base al domicilio fiscale del contribuente;
    2)  per  il  versamento  delle ritenute alla fonte IRPEF dovranno
essere indicati gli importi e i relativi codici tributo;
    3)  per  il  versamento  dell'IRAP  e  dell'addizionale regionale
all'IRPEF  dovranno  essere  indicati  gli  importi, i codici tributo
delle regioni e provincie autonome destinatarie dei tributi stessi.
  Per  quanto  attiene  alle  modalita' operative si specifica quanto
segue:
A)  Enti sottoposti alla normativa della legge n. 720/1984, tabella A
(art. 4).
  Gli  enti trasmettono, direttamente o tramite il proprio tesoriere,
un  flusso  informatico  all'Agenzia  delle  entrate,  contenente  la
richiesta  di  pagamento,  da  eseguire mediante addebito da parte di
Banca  d'Italia  del  conto  di tesoreria, degli importi trattenuti a
titolo  di IRPEF, di addizionale regionale all'IRPEF e di addizionale
comunale  all'IRPEF  e  di  quelli  da  versare  a  titolo  di  IRAP,
indicando,  oltre alle informazioni di cui ai precedenti punti 1, 2 e
3,  il  codice  IBAN del conto di tesoreria da addebitare e il codice
fiscale dell'ente contribuente/sostituto d'imposta.
  Tale  invio  deve  essere  effettuato  entro  le ore 20 del secondo
giorno  lavorativo  antecedente la data di esecuzione del versamento,
indicata nel mod. F24 EP, e, per tale data, l'ente deve garantire che
sul conto vi siano disponibilita' sufficienti.
  Se  la  richiesta di pagamento e' inoltrata direttamente dall'ente,
quest'ultimo deve comunicare al proprio tesoriere l'importo e la data
di regolamento del versamento.
  Il  tesoriere, in ogni caso, e' tenuto al rispetto del criterio del
prioritario utilizzo ed e' altresi' tenuto a provvedere, per gli enti
in  tesoreria  unica  mista, alla prealimentazione della contabilita'
speciale  infruttifera, in modo che sulla stessa ci siano disponibili
i  fondi  per  l'importo  e  nella data di regolamento del versamento
indicati  dall'ente.  Il  tesoriere  non  risponde  dei  ritardati  o
parziali    versamenti   disposti   dall'ente,   ne'   di   eventuali
disallineamenti  tra  l'importo  comunicato  con  il  flusso  diretto
all'Agenzia  delle  entrate  e il mandato trasmesso dall'ente ai fini
della contabilizzazione del versamento.
  La  prealimentazione  della contabilita' infruttifera, per gli enti
in  tesoreria  mista,  puo' avvenire anche mediante bonifico a favore
della predetta contabilita' speciale.
  Il regolamento del versamento viene effettuato dalla Banca d'Italia
che  accredita  la contabilita' speciale dell'Agenzia delle entrate e
addebita  i  conti  di tesoreria degli enti nella data di regolamento
indicata  nel  mod. F24 EP, se trasmesso nei termini sopra indicati o
nella prima data di regolamento utile in caso di trasmissione tardiva
all'Agenzia delle entrate dei modelli di pagamento.
  Le   operazioni  della  specie  sono  riportate  nei  modd.  3  TUN
rilasciati dalle tesorerie.
  Qualora  nella  data  di  regolamento i fondi sui predetti conti di
tesoreria  dovessero  risultare insufficenti, le tesorerie competenti
scritturano l'intero importo di pertinenza dell'ente al conto sospeso
collettivi  ed  avvisano  il  tesoriere  dell'ente affinche' provveda
tempestivamente,  per conto dello stesso, all'alimentazione del conto
di  tesoreria  per consentire alla Banca d'Italia il ripianamento del
sospeso.
  Per  le  disposizioni  di  versamento  inoltrate  all'Agenzia delle
entrate, vengono rilasciate in via telematica le seguenti ricevute:
    conferma   dell'avvenuta   accettazione   da  parte  del  sistema
informativo  dell'Agenzia delle entrate del file contenente i modelli
F24 EP;
    esito del controllo formale dei modelli F24 EP contenuti nel file
trasmesso;
    esito   dell'operazione   di   addebito  effettuata  dalla  Banca
d'Italia;
    nei  soli  casi  di  esito positivo, quietanza del modello F24 EP
(disponibile sul «cassetto fiscale» consultabile attraverso i servizi
telematici      dell'Agenzia      delle      entrate     nel     sito
http:\\telematici.agenziaentrate.gov.it).
B)  Enti sottoposti alla normativa della legge n. 720/1984, tabella B
(art. 5).
  Gli  enti  provvedono  al  versamento  mediante l'invio all'Agenzia
delle  entrate  di  un  flusso informatico contenente la richiesta di
pagamento  degli importi trattenuti a titolo di IRPEF, di addizionale
regionale  all'IRPEF,  di  addizionale comunale all'IRPEF e di quelli
dovuti  a  titolo di IRAP, indicando il codice IBAN del proprio conto
di  tesoreria,  il proprio codice fiscale, nonche' le informazioni di
cui  ai  precedenti punti 1, 2 e 3. Tale invio deve essere effettuato
entro  le ore 20 del secondo giorno lavorativo antecedente la data di
esecuzione del versamento, indicata nel mod. F24 enti pubblici.
  L'Agenzia  delle  entrate  trasmette il flusso alla Banca d'Italia,
che  provvede  all'accreditamento  della  contabilita' speciale 1777,
contabilizzandolo  in  conto  sospeso,  ed  invia a questa ragioneria
generale,   ispettorato  generale  per  la  finanza  delle  pubbliche
amministrazioni  (I.Ge.P.A.),  le  informazioni riguardo l'importo da
prelevare  e  la  data  in  cui il versamento delle ritenute e' stato
regolato,  necessarie  a  I.Ge.P.A.  per disporre il prelevamento dal
conto corrente di tesoreria centrale dell'ente versante.
  L'ente,   contemporaneamente   all'invio   delle   disposizioni  di
versamento  all'Agenzia  delle entrate, e dopo essersi assicurato che
sul conto corrente di tesoreria ci siano le risorse sufficienti, deve
trasmettere  all'I.Ge.P.A.,  ufficio XIII, ad estinzione del sospeso,
una  richiesta  di prelevamento fondi dal proprio conto di tesoreria,
per  l'importo  complessivo contenuto nel flusso inviato all'Agenzia,
indicando,  nella  causale, di quali ritenute si tratti, a quale mese
si  riferiscano  e la data in cui il versamento con il mod. F24 EP e'
stato regolato.
  I.Ge.P.A.,  verificata  la  congruenza degli importi indicati nelle
richieste  di  prelevamento  fondi  con  quelli  contenuti nel flusso
inviato   dall'Agenzia  dell'entrate,  emette  ed  invia  alla  Banca
d'Italia  gli  ordini  di prelevamento fondi dai conti correnti degli
Enti,  a  regolamento del sospeso, indicando nello spazio causale che
si  tratta  di  sistemazione  di partite in sospeso per il versamento
delle ritenute dell'IRAP mensile.
  Qualora   sul   conto   corrente   non  ci  fossero  le  necessarie
disponibilita',  il  titolare  del  conto, su richiesta di I.Ge.P.A.,
deve provvedere tempestivamente ad alimentarlo.
  Gli  Enti  titolari  di  piu'  conti correnti di tesoreria centrale
dovranno  inviare  a  I.Ge.P.A. la richiesta di prelevamento fondi ad
estinzione  del  sospeso  a  valere  su  un  unico conto di tesoreria
centrale sul quale dovranno essere girate le risorse necessarie.
  Salvo  quanto specificato al terzo capoverso della presente lettera
B)  riguardo alla causale di versamento, la richiesta di prelevamento
fondi   deve   continuare  ad  essere  compilata  secondo  lo  schema
dell'allegato C alla circolare dello scrivente n. 41 del 29 settembre
2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre 2003,
ferme  restando  tutte le altre disposizioni impartite con la stessa,
compresa  la  possibilita'  di  inviare le richieste anche via fax ai
numeri 0647613897, 0647613387 e 0647614749.
  Per  le  disposizioni  di  versamento  inoltrate  all'Agenzia delle
entrate,  vengono  rilasciate  le  ricevute indicate nel 7° capoverso
della lettera A).
C)  Enti pubblici che si avvalgono del Service Personale Tesoro (art.
10).
  Gli  enti  pubblici  inclusi  nelle  tabelle  A  e B della legge n.
720/1984  che  hanno affidato il servizio di pagamento degli stipendi
al  «Service  Personale  Tesoro» provvedono al versamento dei tributi
indicati  nei precedenti punti con le modalita' previste dai punti 1,
2  e  3  e  dalle precedenti lettere A e B, anche sulla base dei dati
dettagliati forniti dal Service Personale Tesoro.
D)  Amministrazioni  dello  Stato  che  non  si avvalgono del Service
Personale Tesoro (art. 7).
  Le  amministrazioni  dello  Stato  titolari  di  conti  correnti di
tesoreria  centrale  che  per  il  pagamento  degli  stipendi e degli
assegni  fissi  non  si  avvalgono  delle  procedure informatiche del
«Service  Personale  Tesoro»,  possono  effettuare  il versamento dei
tributi  di  cui  alla  presente  circolare  con  le stesse modalita'
previste per gli enti di tabella B, di cui alla precedente lettera B.
E) Amministrazioni pubbliche e societa' titolari di conti correnti di
tesoreria che attualmente versano mediante girofondi di tesoreria.
  Anche tali soggetti, a partire dal 1° gennaio 2008, possono versare
le  ritenute  oggetto  della  presente  circolare  e dell'IRAP con le
modalita' previste alla lettera B).
F) Annullamento delle disposizioni di versamento.
  Le   eventuali   richieste   di  annullamento  di  disposizioni  di
versamento   precedentemente   impartite   devono   essere  trasmesse
telematicamente  all'Agenzia  delle  entrate  con  le modalita' e nei
termini  indicati all'art. 7 del provvedimento della predetta agenzia
dell'8 novembre 2007.
  A  partire  dal  1°  gennaio 2008 sono abrogate tutte le istruzioni
precedentemente  emanate  riguardanti  le modalita' di versamento dei
tributi oggetto della presente circolare.
  La  contabilita'  speciale  n.  1903  prevista  dalla circolare del
dipartimento   della   ragioneria  generale  dello  Stato  n.  7  del
6 febbraio  2001  resta  aperta  fino  alla  completa attribuzione ai
singoli   comuni  delle  risorse  sulla  stessa  giacenti  e  al  suo
azzeramento verra' chiusa.
  Infine,  considerato  che l'art. 11 del decreto dell'8 ottobre 2007
prevede  che  l'addizionale  comunale all'IRPEF viene accreditata sui
conti  correnti  postali  dei  comuni, si richiama l'osservanza delle
disposizioni  impartite  con la circolare del Ministero del tesoro n.
1976 del 10 febbraio 1990 riguardo all'obbligo, per gli enti inseriti
nella  tabella  A  della legge n. 720/1984, di riversare, con cadenza
quindicinale,   le   giacenze   dei   conti  correnti  postali  sulle
contabilita' speciali di tesoreria.
    Roma, 29 novembre 2007
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio