MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 23 luglio 2007 

Parita'  di  accesso ai mezzi di informazione in campagna elettorale,
ai  sensi  dell'articolo 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n.
28.
(GU n.294 del 19-12-2007)

                   IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
                             di concerto
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223,
  Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
  Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28;
  Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 300, recante «
Riforma  dell'organizzazione  del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto   il   decreto-legge   12 giugno   2001,   n.   217,  recante
«Modificazioni al decreto-legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche'
alla  legge  23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del
Governo»,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001,
n. 317;
  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante «Codice
delle comunicazioni elettroniche» e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 dicembre  2003,  n. 366 recante
«Modifiche  ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300,  concernenti  le  funzioni  e  la  struttura  organizzativa  del
Ministero  delle  comunicazioni,  a  norma  dell'art.  1  della legge
6 luglio 2002, n. 137»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n.
176  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero  delle
comunicazioni»;
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302
del 27 dicembre 2004;
  Ritenuto  di dover provvedere, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della
legge  28 febbraio  2000,  n.  28 alla determinazione per l'anno 2007
della  misura del rimborso per ciascun messaggio autogestito a titolo
gratuito  per  le emittenti radiofoniche e televisive locali, nonche'
alla  ripartizione  tra le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano,  della  somma stanziata per l'anno 2007 ai fini del rimborso
alle  emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali che accettano di
trasmettere  messaggi  autogestiti  a  titolo  gratuito  in  campagna
elettorale;
  Considerato   che   il  documento  di  programmazione  economica  e
finanziaria  per  gli  anni  2007-2011  approvato  dal  Consiglio dei
Ministri  il  7 luglio  2006,  stabilisce per l'anno 2007 un tasso di
inflazione programmata pari al 2,2%;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1. Il rimborso per ciascun messaggio autogestito per l'anno 2007 e'
determinato  per  le  emittenti  radiofoniche  in  euro 8,02 e per le
emittenti televisive in euro 24,06 indipendentemente dalla durata del
messaggio.
  2.  Della  somma  di euro 3.329.138,00 stanziata per l'anno 2007 ai
fini del rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che
accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle
campagne  elettorali  o  refendarie, euro 1.109.712,65 sono riservati
alle emittenti radiofoniche locali e euro 2.219.425,35 alle emittenti
televisive locali.
  3.  Tenuto conto del numero dei cittadini iscritti nelle rispettive
liste  elettorali  alle  regioni e alle province autonome di Trento e
Bolzano sono attribuite le seguenti somme.

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    Il  presente  decreto  verra' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
      Roma, 23 luglio 2007

                                      Il Ministro delle comunicazioni
                                            Gentiloni Silveri


Il Ministro dell'economia
    e delle finanze
    Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2007
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
registro n. 4, foglio n. 209