MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 novembre 2007 

Modifica  del decreto n. 341 del 21 giugno 2006, recante disposizioni
per  l'attuazione  del  regime  temporaneo  per  la  ristrutturazione
dell'industria dello zucchero.
(GU n.4 del 5-1-2008)

                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto  il regolamento (CE) n. 1261/2007 del consiglio del 9 ottobre
2007  che  modifica il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio del
20   febbraio   2006   relativo   a   un  regime  temporaneo  per  la
ristrutturazione   dell'industria  dello  zucchero  nella  comunita',
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 283 del 27
ottobre 2007;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n. 1264/2007 della Commissione del 26
ottobre  2007  che  modifica  il regolamento (CE) n. 968/2006 recante
modalita'  di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  320/2006 del
Consiglio  relativo  a  un  regime temporaneo per la ristrutturazione
dell'industria  dello  zucchero  nella  Comunita',  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 283 del 27 ottobre 2007;
  Visto  il proprio decreto n. 341/TRAG IV del 21 giugno 2006 recante
disposizioni   per   l'attuazione   del   regime  temporaneo  per  la
ristrutturazione dell'industria dello zucchero;
  Visto  il  proprio decreto n. 504 del 25 settembre 2006 di modifica
del  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari e
forestali n. 341 del 21 giugno 2006;
  Viste  le  lettere  del  12  e del 15 novembre 2007 con le quali la
S.F.I.R.  - Societa' fondiaria industriale romagnola ha comunicato le
date  fissate per le consultazioni di cui all'art. 3, paragrafo 2 del
regolamento (CE) n. 320/2006;
  Visto  il  verbale  della riunione di consultazione, effettuata dal
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali con i
rappresentanti   dei  bieticoltori  e  dei  fornitori  di  macchinari
specializzati per la bieticoltura, in data 20 novembre 2007;
  Ritenuto  di  dover  adottare  la  decisione  di  cui  all'art.  3,
paragrafo 6   del  regolamento  (CE)  n.  320/2006,  come  modificato
dall'art.  1, lettera b) del regolamento (CE) 1261/2007 del Consiglio
del 9 ottobre 2007;
  Ritenuto di dover concedere l'aiuto secondo criteri oggettivi e non
discriminatori,  che  assicurino  la  parita'  di  trattamento  tra i
bieticoltori   e   i   fornitori   di   macchinari  interessati  alla
ristrutturazione  per  la  campagna  di commercializzazione 2006/2007
rispetto a quelli della campagna di commercializzazione 2008/2009;
  Ritenuto  di  dover  adottare  le  conseguenti  disposizioni per la
campagna 2008/2009;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. All'art.  1,  comma  1,  lettera  a) del decreto ministeriale n.
341/2006 la percentuale «40%» e' sostituita con la percentuale «30%».
  2. All'art.  1,  comma  1,  lettera  b) del decreto ministeriale n.
341/2006 la percentuale «60%» e' sostituita con la percentuale «70%».
  Il  presente  decreto  sara' trasmesso agli organi di controllo per
gli  adempimenti  di  competenza  e  sara'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 20 novembre 2007
                                               Il Ministro: De Castro