AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 29 ottobre 2007 

Determinazione dei costi fissi medi unitari ai fini della definizione
della  rendita  idroelettrica  per la societa' AGSM Verona S.p.A., ai
sensi  dell'articolo 35,  comma 35.4,  della deliberazione n. 228/01.
(Deliberazione n. 274/07).
(GU n.284 del 6-12-2007 - Suppl. Ordinario n. 255)

            L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 29 ottobre 2007;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 come successivamente
modificato e integrato;
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  26 gennaio 2000, come
successivamente   modificato   ed   integrato  (di  seguito:  decreto
26 gennaio 2000);
    la legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: legge n. 83/03);
  la  deliberazione  dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito:  l'Autorita)  11 maggio  1999,  n. 61/1999 (di seguito:
deliberazione n. 61/99);
    la deliberazione dell'Autorita' 20 dicembre 2000, n. 232/2000 (di
seguito: deliberazione n. 232/00);
    l'allegato  A  alla deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001,
n.  228/2001  e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito:
Testo integrato);
    la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 310/2001 (di
seguito: deliberazione n. 310/01);
    la deliberazione dell'Autorita' 27 aprile 2005, n. 73/05.
  Visti:
    la  lettera  della societa' AGSM Verona S.p.A. del 23 marzo 2001,
protocollo  Autorita' n. 5417, del 26 marzo 2001 (di seguito: lettera
del 23 marzo 2001);
    la  nota  dell'Autorita'  alla  Cassa  conguaglio  per il settore
elettrico   (di   seguito:   Cassa)   del   23 maggio   2003,   prot.
PB/M03/1444/ea;
    la  nota  dell'Autorita'  alla  Cassa  del  25 giugno 2003, prot.
PB/M03/1830/ea;
    la  comunicazione  della  Cassa  del  23 ottobre 2003, protocollo
Autorita' n. 28360, del 28 ottobre 2003;
    la  comunicazione dell'Autorita' alla societa' AGSM Verona S.p.A.
del   15 febbraio  2007,  prot.  GB/M07/683/ELT/MRT/mc  (di  seguito:
comunicazione dell'Autorita' del 15 febbraio 2007);
    la  lettera  della societa' AGSM Verona S.p.A del 14 giugno 2007,
protocollo  Autorita'  n.  014778,  del  18 giugno  2007 (di seguito:
lettera del 14 giugno 2007).
  Considerato che:
    l'art.  2,  comma 1,  lettera b)  del  decreto 26 gennaio 2000 ha
incluso,  tra  gli  oneri generali afferenti il sistema elettrico, la
compensazione  della  maggiore  valorizzazione dell'energia elettrica
prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici che, alla data
del  19 febbraio  1997,  erano  di  proprieta' o nella disponibilita'
delle   imprese   produttrici-distributrici   (di   seguito:  rendita
idroelettrica)  prevedendo  che,  al  fine  di  compensare anche solo
parzialmente  gli  altri  oneri  generali  di  sistema, i titolari di
unita'   di  produzione  idroelettriche  e  geotermoelettriche  siano
obbligati  a  versare una parte della maggior valorizzazione ottenuta
da   tali   unita'  in  seguito  alla  liberalizzazione  del  settore
elettrico;
    l'art.   35,  comma 35.2  del  Testo  integrato  ha  definito  le
modalita' generali per la determinazione della rendita idroelettrica;
    l'art.  35, comma 35.5 del Testo integrato prevede che, in deroga
alle   modalita'   generali   per  la  determinazione  della  rendita
idroelettrica   di  cui  al  precedente  alinea,  con  riferimento  a
specifici  impianti il soggetto giuridico che ne ha la disponibilita'
ha   facolta'   di   richiedere  la  rideterminazione  della  rendita
idroelettrica, presentando apposita domanda;
    la  domanda  di rideterminazione di cui al precedente alinea deve
contenere,  tra le altre, informazioni relative agli anni dal 1997 al
1999   relativamente   al   livello   dei   costi  operativi  diretti
dell'impianto,  ivi  inclusi  gli  ammortamenti  calcolati sulla base
delle  aliquote  economico  tecniche,  e  al livello del valore netto
contabile dell'impianto;
    l'art. 35, comma 35.6 del Testo integrato stabilisce che, ai fini
della   rideterminazione  della  rendita  idroelettrica,  l'Autorita'
determina  i costi fissi medi unitari dell'impianto tenendo conto dei
costi  operativi  diretti  dell'impianto,  di  una  remunerazione del
capitale  investito  calcolato  sulla base del valore netto contabile
dell'impianto   e   di   una   quota  di  costi  comuni  attribuibili
all'impianto, espressa in termini percentuali rispetto al livello dei
costi operativi diretti;
    la  legge  n.  83/03  ha  modificato  il  decreto 26 gennaio 2006
prevedendo   il   venire   meno   dell'applicazione   della   rendita
idroelettrica a decorrere dal 1° gennaio 2002 e, conseguentemente, la
determinazione  dei  costi  fissi  medi  unitari di cui al precedente
alinea  deve  riferirsi esclusivamente all'unico anno di applicazione
della metodologia sopra evidenziata, ovvero l'anno 2001;
    la  determinazione del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso
destinata al mercato libero per l'anno 2001 di cui alla deliberazione
n.  73/05  ai fini della quantificazione della maggior valorizzazione
dell'energia   elettrica   prodotta   da   impianti  idroelettrici  e
geotermoelettrici;
    la previsione sul calcolo della rendita idroelettrica di cui alla
legge  n.  83/03,  la  definizione  del prezzo dell'energia elettrica
all'ingrosso  destinata al mercato libero per l'anno 2001 di cui alla
deliberazione n. 73/05 nonche' le decisioni del Consiglio di Stato n.
5257/02,  6361/05, 5258/02, 6362/05 e 6173/05 hanno fatto venire meno
gli  elementi  di incertezza pre-esistenti in tema di quantificazione
definitiva  della rendita idroelettrica e hanno, di conseguenza, reso
possibile  la  rideterminazione  della  rendita  idroelettrica  per i
soggetti che ne hanno fatto richiesta.
  Considerato, inoltre, che:
    con  lettera  del 23 marzo 2001 la societa' AGSM Verona S.p.A. ha
fatto  richiesta  di rideterminazione della rendita idroelettrica con
riferimento alla centrale idroelettrica di Tombetta, allegando a tale
lettera   la   documentazione   necessaria  ai  fini  della  medesima
rideterminazione;
    con  comunicazione dell'Autorita' del 15 febbraio 2007 sono state
richieste  ulteriori  informazioni  al  fine  di  verificare  i  dati
riportati  nella  richiesta di rideterminazione nonche' di integrarli
con  ulteriori  dati,  utili  alla  definizione della quota dei costi
comuni attribuibili a ciascun impianto;
    con  lettera del 14 giugno 2007 la societa' AGSM Verona S.p.A. ha
inviato   all'Autorita'   l'ulteriore  documentazione  richiesta  con
comunicazione di cui al precedente alinea;
    dall'analisi  della  documentazione emerge che l'impianto oggetto
di rideterminazione e' di proprieta' del Consorzio Canale Industriale
Giulio  Camuzzoni  di  cui  la societa' AGSM Verona S.p.A detiene dal
1° gennaio 1999 una quota pari al 75,00126%.
  Ritenuto che:
    i  costi operativi diretti dell'impianto debbano corrispondere ai
costi  afferenti  la  gestione industriale ed operativa dell'impresa,
tipicamente  costituiti  da  costi  materiali,  per  servizi  e altre
risorse  esterne,  manodopera  e ammortamenti, di diretta imputazione
contabile all'oggetto di riferimento;
    la  diretta  imputazione  contabile  all'impianto  di  produzione
oggetto  della  richiesta  di  rideterminazione  debba essere desunta
attraverso   un  sistema  di  contabilita'  industriale  che  preveda
l'utilizzo  di  opportuni  oggetti contabili (centri di costo, ordini
interni,  ecc.) che permettano l'imputazione specifica ed univoca dei
costi  di natura operativa agli impianti oggetto di domanda e che sia
opportuna  la presenza di adeguate evidenze circa l'attendibilita' di
tale sistema nonche' di un riscontro circa la quadratura dei costi di
contabilita'  industriale  con la contabilita' generale utilizzata ai
fini del bilancio di esercizio;
    sia  opportuno  che  i  costi  operativi  diretti riportati nella
richiesta di rideterminazione siano confrontati con i costi operativi
diretti  degli  anni successivi e con quelli risultanti da uno o piu'
anni,  in particolare con quelli del 2001, dai conti annuali separati
redatti  secondo le modalita' previste dalle deliberazioni n. 61/99 e
n. 310/01;
    sia  necessario  definire  un  meccanismo  di  aggiornamento  del
livello   dei  costi  operativi  diretti  dell'impianto  al  fine  di
riportare  i  livelli  determinati sulla base dei costi relativi agli
anni  dal  1997  al 1999 all'anno 2001, prevedendo che il livello dei
costi  operativi  diretti  di ciascun anno considerato sia aggiornato
applicando,  per  il  periodo trascorso tra l'anno al quale i dati si
riferiscono  e  l'anno  2001,  il tasso di variazione medio annuo dei
prezzi  al  consumo per le famiglie di operai e impiegati riferito ai
dodici  mesi  precedenti  ed  un tasso di riduzione annuale dei costi
pari al 4%;
    il tasso di remunerazione del capitale investito, calcolato sulla
base  del  valore netto contabile dell'impianto, debba essere fissato
pari ad un livello del 7.9%, coerentemente con il tasso di rendimento
del  capitale investito netto utilizzato dall'Autorita' ai fini della
determinazione   del   livello   del  prezzo  dell'energia  elettrica
all'ingrosso con riferimento al periodo antecedente alla operativita'
del sistema delle offerte;
    sia  opportuno determinare la quota dei costi comuni attribuibile
a ciascun impianto come incidenza media per gli anni dal 2000 al 2003
dei  costi  operativi  dei  servizi  comuni,  al  netto  di qualsiasi
componente  di natura finanziaria, fiscale e straordinaria, sui costi
operativi dell'attivita' di produzione elettrica risultanti dai conti
annuali  separati  redatti  secondo  le  deliberazioni  n. 61/99 e n.
310/01  prima dell'imputazione di quelli relativi ai servizi comuni e
alle funzioni operative condivise;
    nel  caso  della  societa'  AGSM  Verona  S.p.A.  poiche' l'unica
attivita'  del  Consorzio  che  possiede  l'impianto  di  Tombetta e'
riferibile  all'impianto  medesimo,  il  livello  dei costi operativi
diretti  e  il capitale investito netto sono desumibili dai bilanci e
dai  libri  cespiti  del  Consorzio  stesso  e non esiste alcun costo
indiretto da attribuire;
    il livello dei costi fissi medi unitari sia calcolato dalla Cassa
sulla base delle informazioni circa la quantita' di energia elettrica
prodotta  dagli  impianti  oggetto di rideterminazione nell'anno 2001
utilizzate  dalla  medesima  Cassa ai fini della determinazione della
rendita idroelettrica a titolo di acconto per la societa' AGSM Verona
S.p.A.;
                              Delibera:
                               Art. 1.
  1.  Di  determinare  il  livello  dei  costi fissi dell'impianto di
Tombetta pari a 1,52 milioni di euro;
  2. Di  disporre  che  la  Cassa  provveda  alla  determinazione del
livello  dei  costi fissi medi unitari di cui all'art. 35, comma 35.6
del  Testo  integrato come rapporto tra il livello dei costi fissi di
cui al precedente alinea e la quantita' di energia elettrica prodotta
da ciascun impianto nell'anno 2001;
  3. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it),  affinche'  entri  in  vigore  dal momento
della sua pubblicazione;
  4. Di   comunicare   il   presente  provvedimento,  mediante  plico
raccomandato  con  avviso  di  ricevimento, alla societa' AGSM Verona
S.p.A..
    Milano, 29 ottobre 2007
                                                 Il presidente: Ortis