AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 26 settembre 2007 

Direttive  per  la messa in servizio dei misuratori elettronici e dei
sistemi  di  telegestione di cui alla deliberazione 18 dicembre 2006,
n.  292/2006,  e per l'introduzione di indicatori di prestazione e di
grado  di  utilizzo  dei  sistemi  di telegestione. (Deliberazione n.
235/2007).
(GU n.242 del 17-10-2007 - Suppl. Ordinario n. 208)

            L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS;

  Nella riunione del 26 settembre 2007;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di   seguito:   l'Autorita)   30 gennaio   2004,   n.  4/2004,  come
successivamente  modificata e integrata e, in particolare, l'Allegato
A, come successivamente modificato e integrato;
    la deliberazione dell'Autorita' 5 dicembre 2006, n. 275/06;
    la  deliberazione  dell'Autorita' 18 dicembre 2006, n. 292/06 (di
seguito: deliberazione n. 292/06);
    il   documento  per  la  consultazione  26 luglio  2006,  recante
proposte  per  la diffusione dei misuratori elettronici e dei sistemi
di  telegestione  per  l'utenza  di bassa tensione, atto n. 23/06 (di
seguito: documento per la consultazione 26 luglio 2006);
    le  osservazioni  pervenute  all'Autorita'  da parte dei soggetti
interessati  in  merito  alle  proposte  di  cui  al documento per la
consultazione 26 luglio 2006.
  Considerato che:
    con   la   deliberazione  n.  292/06  l'Autorita'  ha  introdotto
direttive  per  l'installazione  dei  misuratori  elettronici  e  dei
sistemi  di  telegestione,  caratterizzati  da  requisiti  funzionali
minimi,  per  i  punti  di  prelievo  in  bassa tensione, rinviando a
successivo  provvedimento la determinazione dei tempi per la messa in
servizio delle funzioni di telegestione e di telelettura;
    nel  documento per la consultazione 26 luglio 2006 l'Autorita' ha
proposto  un  tempo  pari a tre-quattro mesi per la messa in servizio
dei  misuratori  elettronici e dei sistemi di telegestione, una volta
installati;
    le  osservazioni  pervenute,  in  particolare  da parte di alcune
imprese   distributrici,   hanno   evidenziato   che  un  periodo  di
tre-quattro  mesi  potrebbe  non  essere  sufficiente per la messa in
servizio  dei  misuratori  e dei sistemi di telegestione, quanto meno
nelle prime fasi di avvio del progetto;
    con  il documento per la consultazione 26 luglio 2006 l'Autorita'
ha   proposto   di  caratterizzare  i  sistemi  di  telegestione  dei
misuratori attraverso una serie di requisiti prestazionali;
    le osservazioni pervenute da parte dei soggetti interessati hanno
evidenziato  che  l'introduzione  di  requisiti prestazionali sarebbe
prematura e che sarebbe meglio fissare le modalita' di erogazione del
servizio  piuttosto  che  i  requisiti  prestazionali di un sistema a
supporto della erogazione del servizio;
    l'art.  12 della deliberazione n. 292/06 prevede un incentivo per
i   soggetti  responsabili  del  servizio  di  misura  che  entro  il
30 settembre  2007 comunichino all'Autorita' l'adozione di un sistema
che  utilizza  i  misuratori  elettronici  per  la  registrazione dei
clienti di bassa tensione effettivamente coinvolti nelle interruzioni
del  servizio  elettrico, ai sensi della deliberazione n. 4/04, e che
per  avere diritto a tale incentivo il numero di punti di prelievo in
bassa  tensione con contratto di trasporto attivo al 31 dicembre 2009
equipaggiati   con  misuratori  elettronici  debba  essere  superiore
all'85% del numero totale di punti di prelievo in bassa tensione;
    il  comma 4.2,  lettera a., della deliberazione n. 292/06 prevede
che  l'orologio/calendario  dei  misuratori deve essere sincronizzato
almeno  una  volta  al  giorno  a  cura del soggetto responsabile del
servizio di misura dell'energia elettrica;
    il    comma 4.2    della    deliberazione   n.   292/06   prevede
l'installazione  di  misuratori  elettronici bidirezionali di energia
attiva  per  tutti  i punti di prelievo in bassa tensione per i quali
viene  attivata  l'immissione  nella rete di distribuzione di energia
attiva a decorrere dal 1° gennaio 2008;
    l'art.  11  della  deliberazione  n.  292/2006  prevede  forme di
penalita'  in  caso  di  mancato  raggiungimento  degli  obiettivi di
installazione   obbligatori   di   cui   all'art.   8   della  stessa
deliberazione n. 292/06.
  Ritenuto che sia opportuno:
    determinare   i   tempi  di  messa  in  servizio  dei  misuratori
elettronici  e dei sistemi di telegestione, prevedendo la conclusione
di tale attivita', come suggerito da alcune osservazioni al documento
per  la  consultazione  26 luglio  2006,  in  particolare da parte di
alcune  delle  imprese  distributrici,  entro  sei  mesi  dal termine
previsto   per  la  conclusione  delle  corrispondenti  attivita'  di
installazione di cui al comma 8.1 della deliberazione n. 292/06;
    tenere  conto  delle  osservazioni  pervenute al documento per la
consultazione  26 luglio  2006 e introdurre indicatori di prestazione
dei  misuratori  elettronici e dei sistemi di telegestione al fine di
valutare  solo  successivamente l'eventuale introduzione di requisiti
prestazionali;
    introdurre   altresi'   indicatori  del  grado  di  utilizzo  dei
misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione;
    prevedere   la   posticipazione   della   data  di  comunicazione
all'Autorita'  di cui al comma 12.3 della deliberazione n. 292/06, in
modo  da  consentire  alle  imprese  distributrici di valutare con un
maggior   numero   di   informazioni   l'opportunita'   di  avvalersi
dell'incentivo  di  cui  al  comma 12.1 della stessa deliberazione n.
292/06;
    prevedere   che   l'incentivo   di   cui   al   comma 12.1  della
deliberazione  n.  292/06  sia  erogato a condizione che i misuratori
elettronici  dei  quali  sono  equipaggiati i punti di prelievo siano
stati messi in servizio;
    prevedere,   in   alternativa   alla   frequenza  giornaliera  di
sincronizzazione   dell'orologio/calendario   dei   misuratori,   una
frequenza  di  sincronizzazione tale da comportare una deriva massima
mensile non superiore a ¯+ 60 secondi;
    prevedere   che   l'installazione   di   misuratori   elettronici
bidirezionali  di  energia attiva sia da estendere a tutti i punti di
connessione in bassa tensione per i quali viene attivata l'immissione
o  la  possibile immissione, per via della presenza di un impianto di
generazione  nell'impianto  del cliente, di energia attiva nella rete
di distribuzione, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2008;
    effettuare  la rettifica di errori materiali di cui ai commi 4.2,
8.1 e 10.1 della deliberazione n. 292/06;
&a4@;    determinare  con successivo provvedimento forme di penalita'
analoghe  a  quelle gia' previste dall'art. 11 della deliberazione n.
292/06 in caso di mancato rispetto dei tempi di messa in servizio dei
misuratori di cui al presente provvedimento.

                              Delibera:

  1. Di  approvare le seguenti modifiche e integrazioni dell'Allegato
A  alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
18 dicembre 2006, n. 292/06:
    a) dopo l'art. 8 e' aggiunto il seguente art. 8-bis:

                             Art. 8-bis


Obblighi  di  messa in servizio dei misuratori elettronici monofase e
                               trifase

  1.   Ogni  soggetto  responsabile  del  servizio  di  misura  rende
disponibili  alle  funzioni  di  telegestione e di telelettura di cui
alla  lettera  m) del comma 4.2, come successivamente richiamata agli
articoli 5, 6 e 7, i misuratori di cui al comma 8.1, lettere a) e b),
entro  il 30 giugno di ogni anno successivo a quello ivi indicato per
l'installazione, in percentuali eguali.
    b) all'art.  10,  comma 10.1,  dopo  la lettera b) e' aggiunta la
seguente lettera c):
  «c)  il  numero  totale  di punti di cui alle precedenti lettere a)
e b)  dotati  di misuratori effettivamente messi in servizio ai sensi
dell'art. 8-bis.»;
    c) dopo  l'art.  9  sono  aggiunti  il  seguente  art. 9-bis e la
Tabella 1:

                             Art. 9-bis


        Indicatori di prestazione del sistema di telegestione

  1.  Sono  definiti i seguenti indicatori di prestazione del sistema
di telegestione:
    a) percentuale  annua  di transazioni remote di cui al comma 4.2,
lettera  m.,  alinea  iv  e  v,  andate  a buon fine entro le 24 ore,
considerando  come  tempo  iniziale  quello di ricezione da parte del
sistema  di  telegestione  della  richiesta  di  effettuazione  della
transazione  da  parte  del sistema commerciale o di un operatore del
sistema  di  telegestione  e  come tempo finale quello di notifica al
sistema   commerciale,  da  parte  del  sistema  di  telegestione,  o
all'operatore  del  sistema  di  telegestione  che  la transazione e'
andata a buon fine;
    b) percentuale  annua  di transazioni remote di cui al comma 4.2,
lettera  m.,  alinea  iv  e  v,  andate  a buon fine entro le 48 ore,
considerando   i   tempi  iniziali  e  finali  come  alla  precedente
lettera a);
    c) numero  annuo  di  misuratori  che,  ai  sensi  del comma 4.2,
lettere  l)  e  m),  alinea  iii,  hanno  segnalato  almeno una volta
irregolarita' di funzionamento;
    d) con riferimento alla Tabella 1:
      (i) numero  annuo di misuratori, gia' in servizio al 1 gennaio,
con  frequenza  di  lettura dei dati di cui al comma 4.2, lettera m),
alinea ii della deliberazione n. 292/2006, come indicato nella stessa
Tabella 1;
      (ii)  numero di misuratori, di cui alla precedente lettera (i),
con  numero  di  letture  andate  a  buon  fine, anche con piu' di un
tentativo, inferiore o uguale alla soglia S;
      (iii) numero di misuratori, di cui alla precedente lettera (i),
con  numero  di  letture  andate  a  buon  fine, anche con piu' di un
tentativo, uguale a zero.

                              Tabella 1



=====================================================================
 |              |              |       |  Numero di   |
 |              |              |       |misuratori con|  Numero di
 |              |              |       |  numero di   |misuratori con
 |              |  Numero di   |       |letture andate|  numero di
 |              |misuratori in |       | a buon fine  |letture andate
 |  Frequenza   |servizio al 1°|Soglia | inferiore o  | a buon fine
 |   letture    |   gennaio    | (S)   |  uguale a S  |  uguale a 0
=====================================================================
1|Mensile       |              |    6  |              |
---------------------------------------------------------------------
2|Bimestrale    |              |    3  |              |
---------------------------------------------------------------------
 |Trimestrale o |              |       |              |
3|quadrimestrale|              |    2  |              |
---------------------------------------------------------------------
4|Semestrale    |              |    1  |              |
---------------------------------------------------------------------
5|Annuale       |              |    0  |              |

    d) dopo l'art. 9-bis, e' aggiunto il seguente art. 9-ter:

                             Art. 9-ter


Indicatori  del  grado  di  utilizzo dei misuratori elettronici e del
                       sistema di telegestione

  1.  Sono  definiti  i seguenti indicatori del grado di utilizzo dei
misuratori elettronici e del sistema di telegestione:
    a) numero  annuo  di transazioni di cui al comma 4.2, lettera m),
alinea iv e v, andate a buon fine con il sistema di telegestione;
    b) numero  annuo  di transazioni di cui al comma 4.2, lettera m),
alinea  iv e v, non andate a buon fine con il sistema di telegestione
e per le quali si e' dovuto ricorrere a personale in loco;
    c) numero  annuo  di transazioni di cui al comma 4.2, lettera m),
alinea  iv  e  v,  non  ricomprese  tra quelle di cui alla precedente
lettera b), effettuate su misuratori elettronici senza l'utilizzo del
sistema di telegestione;
    d) numero  annuo  di  operazioni  analoghe  a  quelle  di  cui al
comma 4.2,  lettera  m),  alinea  iv  e  v,  effettuate su misuratori
elettromeccanici.
    e) all'art. 10 e' aggiunto il seguente comma 10.5:
  «10.5  Gli  indicatori  di cui ai precedenti articoli 9-bis e 9-ter
sono comunicati all'Autorita' in occasione della comunicazione di cui
al  comma 10.1  a  partire  dall'anno 2010, e si riferiscono all'anno
precedente  quello  della  comunicazione. I soggetti responsabili del
servizio  di  misura che nell'anno 2009 comunicano una percentuale di
punti  di  prelievo  dotati di misuratori messi in servizio, ai sensi
del  precedente  art.  8-bis, superiore o uguale al 50% alla data del
30 giugno  2009,  comunicano  gli  indicatori  di  cui  ai precedenti
articoli 9-bis  e  9-ter  a  partire  dall'anno  2009 con riferimento
all'anno 2008.»;
    f)  al  comma  12.3 le parole «30 settembre 2007» sono sostituite
con le parole «31 marzo 2008»;
    g)  all'art.  12,  dopo  il  comma 12.3,  e' aggiunto il seguente
comma 12.4:
  «12.4  L'incentivo di cui al comma 12.1 e' erogato a condizione che
la  percentuale  di  misuratori  di  cui allo stesso comma 12.1, pari
all'85%, sia stata messa in servizio.»;
    h)  all'art.  4,  comma 4.2,  lettera a),  sono aggiunte, dopo le
parole «almeno una volta al giorno» le parole «, o con frequenza tale
da  comportare  una  deriva  massima  mensile  non  superiore a ¯+ 60
secondi,»;
    i) all'art. 4, comma 4.2, lettera n.:
      i) le  parole  «i  misuratori  devono  preservare  i valori dei
registri  di cui alle lettere b), c), e) e g)» sono sostituite con le
parole  «i  misuratori devono preservare i valori dei registri di cui
alle lettere b), c) ed eventualmente g)»;
      ii)  le  parole «e delle registrazioni di cui alla lettera e),»
sono eliminate;
    j) all'art. 8, comma 8.1:
      i.  alla lettera a) le parole «relativi a clienti domestici o a
clienti non domestici» sono eliminate;
      ii.   alla   lettera b)  le  parole  «relativi  a  clienti  non
domestici» sono eliminate;
    k) all'art.  10, al comma 10.1, lettera a) della deliberazione n.
292/06:
      i) le parole «domestici, clienti non domestici» sono eliminate;
      ii)  le  parole  «clienti non domestici con potenza disponibile
superiore  a 55 kW» sono sostituite dalle parole «clienti con potenza
disponibile superiore a 55 kW»;
    l) all'art.  8,  il  comma 8.2  della  deliberazione n. 292/06 e'
sostituito con il seguente comma:
  «8.2  Con decorrenza 1° gennaio 2008, per ogni punto di connessione
in  bassa  tensione  attraverso  cui viene attivata successivamente a
tale  data  l'immissione  in  rete  di energia elettrica attiva, o la
possibile  immissione  in  rete  di energia elettrica attiva, per via
della  presenza  di  un  impianto  di  generazione  nell'impianto del
cliente,  ogni  soggetto responsabile del servizio di misura installa
un solo misuratore elettronico conforme ai requisiti:
    a) di cui all'art. 5 per applicazioni di tipo monofase;
    b) di cui all'art. 7 per applicazioni di tipo trifase.»;
    m) all'art.  10,  comma 10.1, la lettera b), e' sostituita con la
seguente lettera:
      «b)  il numero totale di punti di connessione in bassa tensione
attraverso cui avviene immissione in rete di energia elettrica attiva
al  31 dicembre  e  il  numero  di  tali  punti  dotati di misuratori
elettronici  conformi  ai requisiti di cui all'art. 5 o all'art. 7 al
31  dicembre, separatamente per punti di sola immissione, per clienti
con  potenza  disponibile  inferiore  o  uguale a 55 kW e clienti con
potenza disponibile superiore a 55 kW.»;
  2.    Di    pubblicare    sul    sito    internet    dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it)   la   deliberazione   n.   292/2006   come
risultante  dalle  modificazioni  ed  integrazioni  apportate  con il
presente provvedimento;
  3. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it)   affinche'  entri  in  vigore  dal  giorno
successivo alla sua pubblicazione.
    Milano, 26 settembre 2007

                                                 Il Presidente: Ortis