AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO  

CCNL   per   il   biennio   economico   2004-2005  relativo  all'area
dirigenziale dell'Enac;
(GU n.135 del 13-6-2007 - Suppl. Ordinario n. 138)

              CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
                 PER IL BIENNIO ECONOMICO 2004-2005
              RELATIVO ALL'AREA DIRIGENZIALE DELL'ENAC


In  data  30 maggio 2007 alle ore 11,15 ha avuto luogo l'incontro per
la definizione del CCNL in oggetto tra:

L'ARAN:

nella persona del Presidente
Avv. Massimo Massella Ducci Teri (firmato)

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

Organizzazioni Sindacali - Confederazioni Sindacali

FP CGIL (firmato) - CGIL (firmato)

FIT CISL (firmato) - CISL (firmato)

UIL TRASPORTI (firmato) - UIL (firmato)

AIPRAI - USPPI (firmato) - USPPI (firmato)

FP CIDA (firmato) - CIDA (firmato)

Al  termine  della  riunione  le  parti hanno sottoscritto l'allegato
Contratto  Collettivo  Nazionale  di  Lavoro per il biennio economico
2004-2005 relativo all'Area dirigenziale dell'Enac.



              CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
                 PER IL BIENNIO ECONOMICO 2004-2005
                   RELATIVO ALL'AREA DIRIGENZIALE
          DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (ENAC)


                               Art. 1
    Campo di applicazione, durata e decorrenza del presente CCNL

1.  Il  presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il
personale  dirigenziale  con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
dell'Ente  Nazionale per l'Aviazione Civile (d'ora in avanti "ENAC").
L'ambito  contrattuale  comprende anche i professionisti con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui all'art.
77,  comma  2 del CCNL del 19/12/2001 dell'ENAC (d'ora in avanti, nel
presente  CCNL, denominati "professionisti"), i quali sono collocati,
nel  rispetto  della  distinzione  di  ruolo  e funzioni, in apposita
separata Sezione del presente CCNL.

2.  Il  presente  contratto  si articola in due parti: la parte prima
contiene le disposizioni applicabili ai dirigenti dell'ENAC; la parte
seconda - identificata come "sezione separata" ai sensi dell'art. 40,
comma  2  del  D.  Lgs  n.  165  del  2001 - contiene le disposizioni
applicabili ai professionisti di cui al comma 1.

3.  Il presente contratto si riferisce al periodo 1 gennaio 2004 - 31
dicembre  2005  e  concerne gli istituti del trattamento economico di
cui ai successivi articoli.

4.   Gli  effetti  decorrono  dal  giorno  successivo  alla  data  di
stipulazione,  salvo  diversa prescrizione del presente contratto. La
stipulazione  si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del
contratto   da   parte   dei   soggetti   negoziali   a  seguito  del
perfezionamento  delle procedure di cui agli artt. 47 e 48 del d.lgs.
n. 165 del 2001.

5.  Per  quanto non previsto dal presente contratto restano in vigore
le disposizioni dei precedenti CCNL.



                               PARTE I
                    DISPOSIZIONI PER I DIRIGENTI


                               Art. 2
             Trattamento economico fisso per i dirigenti

1. Lo stipendio tabellare nella misura definita ai sensi dell'art. 50
del   CCNL   del  30/5/2007  (CCNL  area  dirigenziale  Enac  per  il
quadriennio  normativo  2002-2005  e  biennio economico 2002-2003) e'
incrementato,  con  decorrenza dalle date sottoindicate, dei seguenti
importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilita':

   - dall'1/1/2004: di € 90,00;
   - dall'1/1/2005: di € 137,90.

  2.  A  seguito  dell'applicazione  del  comma  1 il nuovo stipendio
tabellare  annuo lordo a regime dei dirigenti dell'ENAC dall'1/1/2005
e'  rideterminato  in  €  59.017,47,  comprensivo  della  tredicesima
mensilita'.

  3.  La  retribuzione  di  posizione parte fissa - definita ai sensi
dell'art. 53, comma 3 del CCNL del 30/5/2007 ( CCNL area dirigenziale
Enac  per  il  quadriennio  normativo  2002-2005  e biennio economico
2002-2003)  in  €  12.850,96  - e' rideterminata in € 13.175,96 annui
lordi,   comprensivi   di   tredicesima   mensilita',   a   decorrere
dall'1/1/2004.

  4.  A seguito dell'applicazione del comma 3, i valori annui lordi a
regime  comprensivi  di  tredicesima  mensilita'  di cui all'art. 53,
comma  3  del CCNL del 30/5/2007 ( CCNL area dirigenziale Enac per il
quadriennio  normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003), sono
cosi'  rideterminati:  €  13.175,96 per il valore minimo; € 45.195,96
per  il  valore  massimo.  Per  tutto  il  resto,  si conferma quanto
previsto dal citato art. 53.


                               Art. 3
               Effetti dei nuovi trattamenti economici

  1.  Le  retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 2 hanno
effetto  sul  trattamento  ordinario  di  previdenza,  di  quiescenza
normale  e  privilegiato,  sull'indennita'  di  buonuscita  o di fine
servizio,   sul   trattamento   di   fine  rapporto,  sull'indennita'
alimentare,  sull'equo  indennizzo,  sulle  ritenute  assistenziali e
previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

  2.  Gli  effetti  del  comma  1  si  applicano alla retribuzione di
posizione nella componente fissa e variabile in godimento.

  3.  I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e
2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di
quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di
parte   economica  alle  scadenze  e  negli  importi  previsti  dalle
disposizioni   richiamante   nel   presente  articolo.  Agli  effetti
dell'indennita'  di buonuscita o di fine servizio, del trattamento di
fine  rapporto,  dell'indennita' sostitutiva di preavviso e di quella
prevista  dall'art.  2122  del  cod.  civ.  si  considerano  solo gli
scaglionamenti  maturati alla data di cessazione dal servizio nonche'
la  retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo
al  recupero  dei  contributi  non  versati  a  totale  carico  degli
interessati.

  4. E' confermato quanto previsto dall'art. 51, comma 4 del CCNL del
30/5/2007  (CCNL  area dirigenziale Enac per il quadriennio normativo
2002-2005 e biennio economico 2002-2003).


                               Art. 4
 Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della
               retribuzione di risultato dei dirigenti

  1.  Il  fondo  di cui all'art. 55 del CCNL del 30/5/2007 (CCNL area
dirigenziale  Enac  per  il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio
economico   2002-2003)   e'   incrementato   dei   seguenti   importi
percentuali,  calcolati  sul  monte  salari  anno  2003  relativo  ai
dirigenti dell'Enac:

   - 0,82% a decorrere dall'1/1/2004;
   - ulteriore 0,80% a decorrere dall'1/1/2005;
   - ulteriore   0,71%   a   decorrere  dal  31/12/2005  e  a  valere
dall'1/1/2006.

  2.  Le  risorse  di  cui al comma 1 sono destinate al finanziamento
della  retribuzione di posizione parte variabile e della retribuzione
di risultato, ad eccezione della parte delle risorse del primo alinea
che  assicurano  il finanziamento degli incrementi della retribuzione
di  posizione  - parte fissa, definiti ai sensi dell'art. 2, comma 3.
Per la destinazione alla retribuzione di posizione parte variabile ed
alla retribuzione di risultato, riferita agli anni 2004, 2005 e 2006,
sono  applicati  i  medesimi criteri di distribuzione ed attribuzione
delle relative risorse gia' utilizzati negli stessi anni.



                              PARTE II
                  DISPOSIZIONI PER I PROFESSIONISTI


                               Art. 5
                Incrementi dello stipendio tabellare

  1. Gli stipendi tabellari di cui all'art. 79 del CCNL del 30/5/2007
(CCNL area dirigenziale Enac per il quadriennio normativo 2002-2005 e
biennio   economico  2002-2003),  relativi  ai  professionisti,  sono
incrementati  degli  importi  mensili  lordi, per tredici mensilita',
indicati nella allegata tabella 1, con le decorrenze ivi stabilite.

  2.  Gli  importi  annui  lordi  degli stipendi tabellari risultanti
dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure ed alle
scadenze stabilite dalla allegata tabella 2.


                               Art. 6
                     Effetti dei nuovi stipendi

  1.  Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell'art.
5   hanno   effetto  sul  trattamento  ordinario  di  previdenza,  di
quiescenza normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita o di
fine  servizio,  sul  trattamento  di  fine rapporto, sull'indennita'
alimentare,  sull'equo  indennizzo,  sulle  ritenute  assistenziali e
previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

  2.  I  benefici  economici risultanti dall'applicazione dell'art. 5
sono   computati  ai  fini  previdenziali,  secondo  gli  ordinamenti
vigenti,   alle  scadenze  e  negli  importi  previsti  dal  medesimo
articolo,  nei confronti del personale comunque cessato dal servizio,
con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente
contratto.  Agli  effetti  dell'indennita'  di  buonuscita  o di fine
servizio,    del   trattamento   di   fine   rapporto,dell'indennita'
sostitutiva  del preavviso, nonche' di quella prevista dall'art. 2122
del codice civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data
di cessazione del rapporto di lavoro.

  3. E' confermato quanto previsto dall'art. 80, commi 3 e 4 del CCNL
del  30/5/2007  (CCNL  area  dirigenziale  Enac  per  il  quadriennio
normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003).


                               Art. 7
          Incremento del fondo per le politiche di sviluppo
         dei professionisti di prima qualifica professionale

  1.  Il  fondo  per  le  politiche di sviluppo dei professionisti di
prima  qualifica  professionale  di  cui  all'art.  82  del  CCNL del
30/5/2007  (CCNL  area dirigenziale Enac per il quadriennio normativo
2002-2005 e biennio economico 2002-2003) e' incrementato dei seguenti
importi  percentuali calcolati sul monte salari dei professionisti in
servizio al 31/12/2003:

   - 0,66% a decorrere dall'1/1/2004;
   - ulteriore 0,65% a decorrere dall'1/1/2005;
   - ulteriore   0,71%   a   decorrere  dal  31/12/2005  e  a  valere
dall'1/1/2006.


                               Art. 8
   Differenziale retributivo per il livello economico quarto-super

  1.  In  attuazione di quanto previsto dall'art. 70, comma 2, ultimo
periodo,  del  CCNL del 30/5/2007 (CCNL area dirigenziale Enac per il
quadriennio  normativo  2002-2005  e biennio economico 2002-2003), il
differenziale  retributivo  corrispondente al nuovo livello economico
quarto-super,  rispetto  al  trattamento tabellare annuo lordo di cui
all'allegata tabella 2 stabilito per il livello quarto, e' fissato in
€  3.915,00.  Ai  sensi  dell'art.  70,  comma  10 del citato CCNL, i
passaggi dal livello quarto al livello quarto-super sono finanziati a
carico del fondo di cui all'art. 82.



                              TABELLA 1
        INCREMENTI RETRIBUZIONE TABELLARE DEI PROFESSIONISTI

  Professionisti della prima qualifica professionale

  Incrementi mensili della retribuzione tabellare

  Valori in Euro mensili da corrispondere in 13 mensilita'.

  Livelli economici di professionalita' - dal 01/01/04 - dal 01/02/05

  P I 4 - 78,60 - 114,30

  P I 3 - 57,60 - 83,70

  P I 2 - 49,20 - 71,50

  P I 1 - 45,00 - 65,40



                              TABELLA 2

           NUOVA RETRIBUZIONE TABELLARE DEI PROFESSIONISTI

  Professionisti della prima qualifica professionale

  Retribuzione tabellare

  Valori  in  Euro  annui  per  12  mensilita'  a  cui  aggiungere la
tredicesima mensilita'.

  Livelli economici di professionalita' - dal 01/01/04 - dal 01/02/05

  P I 4 - 47.567,51 - 48.939,11

  P I 3 - 34.850,07 - 35.854,47

  P I 2 - 29.761,86 - 30.619,86

  P I 1 - 27.219,65 - 28.004,45