N. 33 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 luglio 2007

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  21  luglio  2007  (del  Presidente del Consiglio dei
ministri)

Appalti   pubblici   -  Norme  della  Regione  Calabria  -  Contratti
  concernenti  la  gestione  dei  servizi  integrati  del  patrimonio
  immobiliare,   della   difesa   dell'ambiente,   del  territorio  e
  dell'amministrazione  -  Autorizzazione alla Giunta a prorogarli al
  fine di consentire l'espletamento delle procedure per la nuova gara
  riguardante l'esternalizzazione dei servizi - Ricorso del Governo -
  Lamentata  violazione  del  principio di concorrenza, pubblicita' e
  parita'   di  trattamento  -  Denunciato  contrasto  con  le  norme
  comunitarie,  violazione  dell'obbligo costituzionale di osservanza
  dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
  internazionali,  violazione  della  competenza esclusiva statale in
  materia di tutela della concorrenza.
- Legge   della  Regione  Calabria  11 maggio  2007,  n. 9,  art. 20,
  comma 4.
- Costituzione,  art. 117,  commi primo e secondo, lett. e); trattato
  CE, artt. 43 e 49; direttiva 2004/18/CE, artt. 20, 28 e 35, par. 2;
  decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, art. 4.
(GU n.36 del 19-9-2007 )
    Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e  difeso  ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui
uffici, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato;

    Contro la Regione Calabria, in persona del Presidente pro tempore
della  giunta  regionale,  per  la  declaratoria della illegittimita'
costituzionale  in  parte  qua  della legge regionale 11 maggio 2007,
n. 9,  pubblicata  nel Bollettino ufficiale Regione Calabria n. 9 del
16  maggio  2007  (suppl.  straord.  n. 1  in  data 21 maggio 2007) e
recante  il  titolo  «Provvedimento  generale  recante  norme di tipo
ordinariamente  e  finanziario  (collegato  alla  manovra  di finanza
regionale  per  l'anno  2007  art.  3, comma 4, della legge regionale
n. 8/2002)».
    La  presentazione  del  presente  ricorso  e'  stata  decisa  dal
Consiglio   dei  ministri  nella  riunione  del  6  luglio  2007  (si
depositeranno   estratto   del   verbale  e  relazione  del  ministro
proponente).
    La  legge  in  esame  presenta  evidenti, macroscopici profili di
illegittimita' costituzionale all'art. 20.
    In  particolare,  la  legge regionale all'esame e' illegittima in
quanto  l'art.  20,  comma  4,  autorizzando  la giunta a prorogare i
contratti   concernenti   la  gestione  dei  «servizi  integrati  del
patrimonio  immobiliare, della difesa dell'ambiente, del territorio e
dell'amministrazione», viola il principio di concorrenza, pubblicita'
e parita' di trattamento.
    Una  norma di contenuto simile era, infatti, prevista anche nella
legislazione  statale e soltanto a seguito di una formale abrogazione
della  disposizione  censurata ad opera dell'art. 28 della legge n. 6
febbraio  2007,  n. 13  (Disposizioni  per  l'adempimento di obblighi
derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee -
Legge  comunitaria  2006),  l'Esecutivo  comunitario si e' risolto ad
archiviare  la  procedura  d'infrazione  avente per oggetto l'art. 23
della  legge  18  aprile  2005,  n. 62,  che  disponeva,  appunto, la
possibilita',  per  le  amministrazioni  aggiudicatici,  di prorogare
taluni contratti di servizi.
    In  particolare,  con il citato art. 28 della legge n. 13/2007 e'
stato  abrogato  il  comma  3  della  legge  n. 62/2005, che recitava
testualmente:  «I  contratti  che  hanno ad oggetto lo svolgimento di
funzioni e servizi pubblici non ricadenti nell'ambito di applicazione
dell'art. 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000,  n. 267, e successive modificazioni, in scadenza entro sei mesi
dalla  data di entrata in vigore della presente legge, possono essere
prorogati  per  una  sola volta per un periodo di tempo non superiore
alla  meta'  della  originaria  durata contrattuale, a condizione che
venga  concordata  una riduzione del corrispettivo di almeno il 5 per
cento. Resta fermo che la durata dei contratti prorogati ai sensi del
presente comma in ogni caso non puo' superare la data del 31 dicembre
2008».
    La  norma  regionale  in  esame,  quindi,  si  pone  in  evidente
contrasto:  a)  con gli articoli 20, 28 e 35, par. 2, della direttiva
2004/18/CE,  in  riferimento ai contratti «sopra soglia comunitaria»;
b) piu' in generale, con gli articoli 43 e 49 del Trattato istitutivo
CE,  che  trovano  applicazione  per  tutti  i  tipi di contratti; c)
conseguentemente con l'art. 117, primo comma, della Costituzione, che
impone   anche   alle  regioni  l'osservanza  dei  vincoli  derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
    La  citata  disposizione  della legge regionale eccede, altresi',
dalla competenza legislativa regionale in quanto volta a disciplinare
la  tutela  concorrenza,  materia riservata alla competenza esclusiva
statale,  ai  sensi  dell'art.  4 del decreto legislativo n. 163/2006
(c.d.  Codice  dei  contratti),  violando  quindi  anche  l'art. 117,
secondo comma, lettera e), della Costituzione.
                              P. Q. M.
    Si  chiede  che  sia  dichiarata  l'illegittimita' costituzionale
dell'art.  20,  comma 4, della legge regionale della Regione Calabria
n. 9 dell'11 maggio 2007; con ogni consequenziale statuizione.
        Roma, addi' 6 luglio 2007
              L'Avvocato dello Stato: Raffaele Tamiozzo
07C01052