N. 34 ORDINANZA 28 gennaio - 22 febbraio 1983
N. 34 ORDINANZA 28 GENNAIO 1983 Deposito in cancelleria: 22 febbraio 1983. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 60 del 2 marzo 1983. Pres. ELIA - Rel. CONSO Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Armi - R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 38, e legge 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 10 e 14 - Detenzione di armi da sparo - Diversita' di situazioni in ordine all'obbligo di denuncia alle autorita' - Pretesa violazione dell'art. 3 della Costituzione - Questioni gia' dichiarate non fondate (sent. n. 166/1982, ord. n. 237/1982) - Manifesta infondatezza.(GU n.60 del 2-3-1983 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimita' costituzionale dell'art. 38 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e degli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalita'), che hanno sostituito gli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 27 marzo 1981 dal Tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Draghetti Gino, iscritta al n. 140 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 220 dell'11 agosto 1982; 2) ordinanza emessa il 16 luglio 1982 dal Tribunale di Macerata nel procedimento penale a carico di Evangelista Luigi, iscritta al n. 628 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 338 del 9 dicembre 1982; 3) ordinanza emessa l'8 luglio 1982 dalla Corte d'appello di Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Catauro Lidio, iscritta al n. 645 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 338 del 9 dicembre 1982; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1983 il Giudice relatore Giovanni Conso; Rilevato che il Tribunale di Bologna con ordinanza emessa il 27 marzo 1981 ha impugnato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, gli artt. 10 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497 (che hanno sostituito gli artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895), nella parte in cui, nel prevedere come reato l'illegale detenzione di armi comuni da sparo, non distinguono la posizione di chi non abbia mai denunciato la detenzione di armi da quella di chi, denunciata la detenzione di esse presso l'autorita' di pubblica sicurezza o il comando dei carabinieri del luogo di originaria residenza, abbia omesso di ripetere la denuncia nel luogo di nuova residenza; che identica questione e' stata proposta anche dalla Corte d'appello di Caltanissetta con ordinanza dell'8 luglio 1982 e dal Tribunale di Macerata con ordinanza del 16 luglio 1982, denunciando, oltre agli artt. 10 e 14 legge n. 497 del 1974 (che hanno sostituito gli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967), anche l'art. 38 regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (t.u. delle leggi p.s.); Ritenuto che i giudizi devono essere riuniti e congiuntamente decisi in quanto le ordinanze di rimessione prospettano censure sostanzialmente identiche; Considerato che le questioni, nei termini prospettati dai giudici a quibus, sono state gia' dichiarate non fondate dalla Corte con sentenza n. 166 dei 22 ottobre 1982 e manifestamente infondate con ordinanza n. 237 del 13 dicembre 1982; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e degli artt. 10 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497, che hanno sostituito gli artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere